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3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/32 |
DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA
del 17 giugno 2015
sul transito comune che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito [2015/1069]
IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («la convenzione») ed è stata invitata ad aderirvi a seguito della decisione n. 1./2015 dell'11 maggio 2015 (2) dal comitato congiunto istituito ai sensi di tale convenzione. |
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(2) |
Pertanto, è opportuno inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, le versioni nella lingua ufficiale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei riferimenti utilizzati nella convenzione. |
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(3) |
L'applicazione della presente decisione dovrebbe essere collegata alla data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione. |
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(4) |
Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III in vigore il 1o dicembre 2012 possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 1o maggio 2016.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015
Per il comitato congiunto UE-EFTA
Neșet AKKOÇ
Il presidente
ALLEGATO
1.
Nella casella 51 dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra la Lettonia e Malta:|
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«MK (*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia» |
2.
Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:|
2.1. |
nella prima parte della tabella «Validità limitata — 99200» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.2. |
nella seconda parte della tabella «Dispensa — 99201» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.3. |
nella terza parte della tabella «Prova alternativa — 99202» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.4. |
nella quarta parte della tabella «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) — 99203» è aggiunto il seguente trattino prima diMT:
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2.5. |
nella quinta parte della tabella «Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … — 99204» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.6. |
nella sesta parte della tabella «Dispensa dall'itinerario vincolante — 99205» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.7. |
nella settima parte della tabella «Speditore autorizzato — 99206» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.8. |
nell'ottava parte della tabella «Dispensa dalla firma — 99207» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.9. |
nella nona parte della tabella «GARANZIA GLOBALE VIETATA — 99208» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.10. |
nella decima parte della tabella «UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — 99209» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.11. |
nell'undicesima parte della tabella «Rilasciato a posteriori — 99210» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.12. |
nella dodicesima parte della tabella «Vari — 99211» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.13. |
nella tredicesima parte della tabella «Alla rinfusa — 99212» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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2.14. |
nella quattordicesima parte della tabella «Speditore — 99213» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
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3.
L'allegato C1 è sostituito dal seguente:«ALLEGATO C1
REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA
GARANZIA ISOLATA
I. Impegno del garante
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1. |
Il(la) sottoscritto(a) (1) … residente a (2) … si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui l'obbligato principale (4) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l'ufficio di partenza di … a destinazione dell'ufficio di …
Descrizione delle merci: … |
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2. |
Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. |
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3. |
Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. |
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4. |
Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a …, il … … (firma) (6) |
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di …
Impegno del garante accettato il … a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito n. … rilasciata il … (7)
(Timbro e firma)
(1) Cognome e nome o ragione sociale."
(2) Indirizzo completo."
(3) Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto l'operazione di transito comunitario."
(4) Cognome e nome o ragione sociale."
(5) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza riguardo alle litiriguardanti la presente garanzia."
(6) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere."
(7) Da completare a cura dell'ufficio di garanzia.» "
4.
L'allegato C2 è sostituito dal seguente:«ALLEGATO C2
REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA
GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI
I. Impegno del garante
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1. |
Il(la) sottoscritto(a) (8) … residente a (9) … si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di … nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (10), per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato. |
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2. |
Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. |
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3. |
Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. |
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4. |
Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (11) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a …, il … … (firma) (12) |
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
…
Impegno del garante accettato il
…
…
(Timbro e firma)
(8) Cognome e nome o ragione sociale."
(9) Indirizzo completo."
(10) Unicamente per le operazioni di transito comunitario."
(11) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia."
(12) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Garanzia” » "
5.
L'allegato C4 è sostituito dal seguente:«ALLEGATO C4
REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA
GARANZIA GLOBALE
I. Impegno del garante
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1. |
Il(la) sottoscritto(a) (13) … residente a (14) … si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … che rappresenta il 100/50/30 % (15) dell'importo di riferimento nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (16), per tutte le somme di cui l'obbligato principale (17) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario. |
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2. |
Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data. |
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3. |
Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. |
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4. |
Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (18) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a …, il … … (firma) (19) |
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
…
Impegno del garante accettato il
…
…
(Timbro e firma)
(13) Cognome e nome o ragione sociale."
(14) Indirizzo completo."
(15) Cancellare le menzioni inutili."
(16) Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto le operazioni di transito comunitario."
(17) Cognome e nome o ragione sociale."
(18) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia."
(19) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere.» "
6.
Nella casella 7 dell'allegato C5, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono inseriti tra i termini «Islanda» e «Norvegia».
7.
Nella casella 6 dell'allegato C6, i termini«ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono inseriti tra i termini «Islanda» e «Norvegia».
(*1) Codice provvisorio, che non incide sulla denominazione definitiva del paese attribuita a seguito della conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite».
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto l'operazione di transito comunitario.
(4) Cognome e nome o ragione sociale.
(5) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza riguardo alle litiriguardanti la presente garanzia.
(6) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere.
(7) Da completare a cura dell'ufficio di garanzia.»
(8) Cognome e nome o ragione sociale.
(9) Indirizzo completo.
(10) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.
(11) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.
(12) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Garanzia” »
(13) Cognome e nome o ragione sociale.
(14) Indirizzo completo.
(15) Cancellare le menzioni inutili.
(16) Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto le operazioni di transito comunitario.
(17) Cognome e nome o ragione sociale.
(18) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.
(19) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere.» »