2.6.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/35


DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — SERBIA

del 21 ottobre 2013

recante adozione del suo regolamento interno [2015/857]

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia (in appresso «Serbia»), dall'altra (in appresso l'«Accordo»), in particolare gli articoli 119, 120, 122, e 124,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presidenza

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, dal presidente del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo della Serbia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle Parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle Parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione, se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato notifica al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della missione della Serbia presso l'Unione europea.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della Serbia presso l'Unione europea.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione come specificato nel secondo comma.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ai destinatari di cui all'articolo 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

2.   Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

 

la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

 

le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

 

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle Parti. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 11

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due Parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

L'Unione europea e la Serbia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua serba, che sono a carico della Serbia. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Serbia, di norma alti funzionari.

2.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.

3.   Laddove l'accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le Parti.

4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

Articolo 14

Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe

1.   È istituito un comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Serbia. Rientrano nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia sollevati nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:

a)

preparare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

b)

preparare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe a partecipare ai lavori del Comitato economico e sociale europeo dopo l'adesione della Serbia;

c)

scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe a questo processo;

d)

favorire gli scambi di esperienze e buone pratiche e un dialogo strutturato tra a) le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe e b) le parti sociali e altre organizzazioni della società civile degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione possono costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;

e)

discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione.

2.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è composto da nove rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e da nove rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe. Il comitato consultivo misto può anche invitare osservatori.

3.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.

4.   I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 rifletta il più fedelmente possibile le diverse parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Serbia. Il governo della Serbia procede alle nomine ufficiali dei membri serbi in base a proposte delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile.

5.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe.

6.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 adotta il proprio regolamento interno.

7.   Il Comitato economico e sociale europeo e il governo serbo sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati alle riunioni del comitato consultivo misto e dei suoi gruppi di lavoro per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno.

8.   Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 15

Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell'Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe

1.   È istituito un comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell'Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Serbia. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:

a)

preparare le autorità locali e regionali serbe a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

b)

preparare le autorità locali e regionali serbe a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Serbia;

c)

scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione e sui settori in cui il trattato prevede la consultazione del Comitato delle regioni nonché sulla preparazione delle autorità locali e regionali serbe a queste politiche;

d)

promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità locali e regionali serbe e b) le autorità locali e regionali degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali e regionali della Serbia e quelle degli Stati membri possono costituire il modo più efficace di affrontare temi specifici di comune interesse;

e)

organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali e regionali della Serbia e quelle degli Stati membri;

f)

incoraggiare lo scambio di esperienze e conoscenze, nei settori per i quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la consultazione del Comitato delle regioni, tra i) le autorità locali e regionali serbe e ii) le autorità locali e regionali degli Stati membri, specie per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo locale e regionale e un uso ottimale dei fondi preadesione e dei fondi strutturali;

g)

assistere le autorità locali e regionali serbe mediante scambi di informazioni riguardanti l'applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello locale e regionale;

h)

discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione.

2.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è composto da sette rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da sette rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali della Serbia, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

3.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra le autorità locali e regionali, di propria iniziativa.

4.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 può rivolgere raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

5.   I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 rifletta fedelmente i diversi livelli delle autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Serbia. Il governo della Serbia procede alle nomine ufficiali dei membri serbi in base a proposte delle organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali serbe, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra i rappresentanti titolari di mandati elettorali locali o regionali.

6.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 adotta il proprio regolamento interno.

7.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un rappresentante delle autorità locali e regionali della Serbia.

8.   Il Comitato delle regioni e il governo della Serbia sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati e del personale di supporto alle riunioni del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.

9.   Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2013

Per il comitato di stabilizzazione e di associazione

Il presidente

C. ASHTON


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo della Serbia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le Parti. Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti. Le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo serbo. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

2.   Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione. Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle Parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 122 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, tali atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle Parti. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente, autenticate dai due segretari e inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Spese

L'Unione europea e la Serbia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua serba, che sono a carico della Serbia. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi speciali

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l'autorità del comitato, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di eliminare i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi suddetti non hanno potere decisionale.