29.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/40


DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del 16 dicembre 2014

relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/673]

Il CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 436, paragrafo 3, e l'articolo 438, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(4)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione deve riunirsi in una configurazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(5)

Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.