1.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2015

del 20 marzo 2015

che modifica la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2015/542]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1), di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (2), firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

1)

Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti.

2)

Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo.

3)

È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

a)

la tabella III è sostituita dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione;

b)

nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o aprile 2015.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015.

Per il comitato misto

Il presidente

Jean-Luc DEMARTY


(1)   GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

(2)   GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.


ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola

Prezzo interno di riferimento svizzero

Prezzo interno di riferimento dell'UE

Articolo 4, paragrafo 1

Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/prezzo di riferimento UE

Articolo 3, paragrafo 3

Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/prezzo di riferimento UE

CHF per100 kg netti

CHF per100 kg netti

CHF per100 kg netti

EUR per100 kg netti

Frumento tenero

52,35

22,60

29,75

0,00

Frumento duro

1,20

0,00

Segala

44,30

19,25

25,05

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

93,05

44,90

48,15

0,00

Latte intero in polvere

648,75

393,20

255,55

0,00

Latte scremato in polvere

430,00

350,70

79,30

0,00

Burro

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Zucchero bianco

Uova

38,00

0,00

Patate fresche

42,05

13,35

28,70

0,00

Grasso vegetale

170,00

0,00»


ALLEGATO II

TABELLA IV

«b)

Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola

Importo di base applicato in Svizzera

Articolo 3, paragrafo 2

Importo di base applicato nell'UE

Articolo 4, paragrafo 2

 

CHF per 100 kg netti

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

25,00

0,00

Frumento duro

1,00

0,00

Segala

20,90

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

41,00

0,00

Latte intero in polvere

215,95

0,00

Latte scremato in polvere

67,00

0,00

Burro

560,60

0,00

Zucchero bianco

Uova

32,00

0,00

Patate fresche

22,35

0,00

Grasso vegetale

145,00

0,00»