13.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/3


PROTOCOLLO

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall'altra,

in seguito denominate congiuntamente «Parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L'Algeria ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o settembre 2005.

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

Il Consiglio ha adottato in numerose altre occasioni conclusioni a favore di tale politica.

(4)

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale e globale esposta nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, per consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare in funzione dei loro meriti, e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari.

(5)

L'Algeria ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

(6)

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Algeria a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Algeria è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Algeria a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Algeria fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Algeria possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al controllo dei programmi dell'Unione ai quali l'Algeria contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Algeria si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione.

Articolo 5

1.   Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Algeria a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

2.   Qualora l'Algeria chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o conformemente a qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Algeria l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Algeria beneficia dell'assistenza dell'Unione dovranno essere stabilite in una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

1.   Ciascun accordo concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), controlli, audit finanziari o altre verifiche, comprese indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti europea, direttamente o sotto la loro autorità.

2.   Occorre adottare disposizioni dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure amministrative, sanzioni e recupero che consentano di conferire alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

1.   Il presente protocollo si applica nel periodo in cui è in vigore l'accordo.

2.   Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

3.   Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

4.   L'estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminarne l'attuazione sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi previste, e, dall'altro, al territorio dell'Algeria.

Articolo 10

1.   In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva dell'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Il presente protocollo entra in vigore definitivamente il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 11

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на четвърти юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne čtvrtého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am vierten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the fourth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le quatre juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba' jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de vierde juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la patru iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli štvrtého júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne četrtega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde juni tjugohundrafemton.

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

Image 3

За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā —

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imieniu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú ľudovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Image 4

Image 5


(1)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).