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11.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/3 |
PROTOCOLLO
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione
L'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA TUNISINA, in appresso «la Tunisia»,
dall'altra,
in appresso denominate congiuntamente «le parti»
considerando quanto segue:
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(1) |
La Tunisia ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1) (in appresso «l'accordo»), entrato in vigore il 1o marzo 1998. |
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(2) |
Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004. |
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(3) |
Il Consiglio ha adottato, in numerose altre occasioni, conclusioni a favore di tale politica. |
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(4) |
Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale e globale esposta nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, per consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare in funzione dei loro meriti, e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari. |
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(5) |
La Tunisia ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione. |
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(6) |
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Tunisia a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, dovranno essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione, e la Tunisia, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Tunisia è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Tunisia a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.
Articolo 2
La Tunisia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici dell'Unione a cui partecipa.
Articolo 3
I rappresentanti della Tunisia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al controllo dei programmi dell'Unione ai quali la Tunisia contribuisce finanziariamente.
Articolo 4
Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Tunisia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione in questione.
Articolo 5
1. Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Tunisia a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea e le autorità tunisine competenti, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.
2. Qualora la Tunisia chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione sulla base dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o conformemente a qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Tunisia l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali la Tunisia beneficia dell'assistenza dell'Unione dovranno essere stabilite nel quadro di una convenzione di finanziamento.
Articolo 6
1. Ciascuna convenzione conclusa a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti europea, direttamente o sotto la loro autorità.
2. È opportuno adottare disposizioni dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure amministrative, sanzioni e recupero che permettano di conferire alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.
Articolo 7
1. Il presente protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo.
2. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
3. Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
4. L'estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.
Articolo 8
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione della Tunisia ai programmi dell'Unione.
Articolo 9
Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Tunisia.
Articolo 10
1. In attesa della sua entrata in vigore, le parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva dell'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Articolo 11
Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.
Articolo 12
Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на седемнадесети март две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de marzo de dos mil quince.
V Bruselu dne sedmnáctého března dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende marts to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten März zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the seventeenth day of March in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le dix-sept mars deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog ožujka dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada septiņpadsmitajā martā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų kovo septynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év március havának tizenhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de zeventiende maart tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego marca roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em dezassete de março de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece martie două mii cincisprezece.
V Bruseli sedemnásteho marca dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne sedemnajstega marca leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde mars tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Тунис
Por la República de Túnez
Za Tuniskou republiku
For Den Tunesiske Republik
Für die Tunesische Republik
Tuneesia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Τυνησίας
For the Republic of Tunisia
Pour la République tunisienne
Za Republiku Tunis
Per la Repubblica tunisina
Tunisijas Republikas vārdā –
Tuniso Respublikos vardu
A Tunéziai Köztársaság részéről
Ghar-Repubblika tat-Tuneżija
Voor de Republiek Tunesië
W imieniu Republiki Tunezyjskiej
Pela Republica da Tunísia
Pentru Republica Tunisiană
Za Tuniskú republiku
Za republiko tunizijo
Tunisian tasavallan puolesta
För Republiken Tunisien
(1) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
(2) Regolamento (UEo n. 232/201 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).