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3.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/42 |
DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO UE-OLP
dell'8 maggio 2014
recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
(2014/867/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (1), di seguito «l'accordo», modificato dalla decisione n. 1/2009 del Comitato misto UE-OLP del 24 giugno 2009 (2), consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione parziale dagli stessi fino al 31 dicembre 2009. |
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(2) |
Su richiesta dell'OLP, la Commissione nel 2010 ha proposto di prorogare la durata di applicazione dell'articolo 15 del protocollo n. 3 dell'accordo fino al 31 dicembre 2012. Il Comitato misto UE-OLP non ha tuttavia mai adottato questa decisione. |
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(3) |
Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto e regolarizzare altresì il periodo oggetto della proposta della Commissione, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di sei anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 dell'accordo. |
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(5) |
Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:
«Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2014
Per il Comitato misto
Il presidente
H. MINGARELLI