3.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/42


DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO UE-OLP

dell'8 maggio 2014

recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2014/867/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (1), di seguito «l'accordo», modificato dalla decisione n. 1/2009 del Comitato misto UE-OLP del 24 giugno 2009 (2), consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione parziale dagli stessi fino al 31 dicembre 2009.

(2)

Su richiesta dell'OLP, la Commissione nel 2010 ha proposto di prorogare la durata di applicazione dell'articolo 15 del protocollo n. 3 dell'accordo fino al 31 dicembre 2012. Il Comitato misto UE-OLP non ha tuttavia mai adottato questa decisione.

(3)

Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto e regolarizzare altresì il periodo oggetto della proposta della Commissione, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di sei anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 dell'accordo.

(5)

Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

«Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2014

Per il Comitato misto

Il presidente

H. MINGARELLI


(1)   GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

(2)   GU L 298 del 13.11.2009, pag. 1.