26.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/22


DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

del 21 maggio 2014

concernente l'adozione del suo regolamento interno

(2014/503/UE)

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è entrata in vigore il 1o dicembre 2012.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione istituisce un comitato misto nel quale sono rappresentate le parti contraenti.

(3)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2014

Per il comitato misto

Il presidente

P.-J. LARRIEU


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

Articolo 1

Composizione

1.   Il comitato misto (in appresso «comitato») è composto dai rappresentanti:

delle parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (in appresso la «convenzione») per le quali la convenzione è entrata in vigore, e

delle parti contraenti che hanno effettivamente aderito alla convenzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della stessa,

in appresso «le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore».

Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore hanno diritto di voto. Esse dispongono di un voto per ciascuna parte contraente.

2.   Le parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della convenzione per le quali la convenzione non è ancora entrata in vigore e i paesi terzi invitati dal comitato ad aderire alla convenzione sono rappresentati da osservatori nel comitato a norma dell'articolo 5, paragrafo 9.

Tali parti contraenti, in appresso denominate «parti contraenti rappresentate da osservatori» non hanno diritto di voto. Esse tuttavia possono partecipare attivamente al forum di discussione del comitato e presentare proposte.

3.   Anche i segretariati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dell'accordo di Agadir e dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) hanno lo status di osservatore nel comitato. Questi osservatori non hanno diritto di voto, ma possono partecipare attivamente al forum di discussione del comitato e presentare proposte.

Se necessario, il comitato può decidere di invitare altri osservatori ad hoc, se nessuna parte contraente solleva obiezioni. Questi osservatori non hanno diritto di voto, ma possono partecipare attivamente al forum di discussione del comitato.

4.   Prima di ogni riunione del comitato, i membri del comitato di cui ai paragrafi 1-3 (in appresso «membri del comitato») informano per iscritto il segretariato in merito alla composizione della loro delegazione. Il numero di delegati, come regola generale, è limitato a tre per delegazione. Qualsiasi cambiamento nella composizione è notificato per iscritto al segretariato al più tardi sette giorni di calendario prima della riunione.

Articolo 2

Presidenza

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione europea (in appresso la «Commissione»).

Articolo 3

Segretariato

La Commissione svolge il ruolo di segretariato del comitato e, se necessario, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 13.

Articolo 4

Corrispondenza

1.   La corrispondenza relativa al comitato è inviata alla Commissione, all'attenzione del presidente del comitato, in linea di principio per via elettronica.

2.   La corrispondenza destinata ai membri del comitato è trasmessa loro dal segretariato, in linea di principio per via elettronica.

Articolo 5

Riunioni

1.   Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente, sia per sua iniziativa, sia su richiesta di una parte contraente.

2.   Le riunioni si svolgono a Bruxelles o, se nessuna parte contraente solleva obiezioni, in qualsiasi altro luogo.

3.   Il presidente fa il possibile per evitare che le riunioni siano convocate durante i giorni festivi di una qualsiasi parte contraente. A tal fine, le parti contraenti possono comunicare al segretariato le date dei loro giorni festivi dell'anno successivo entro la fine di ogni anno civile.

4.   Gli inviti a partecipare ad una riunione sono trasmessi a tutti i membri del comitato almeno un mese prima della riunione.

5.   Salvo decisione contraria del comitato, le riunioni non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso a tutti i membri del comitato, in linea di principio almeno un mese prima della riunione.

3.   È possibile includere nell'ordine del giorno ulteriori punti come punti principali se sono presentati al presidente almeno 15 giorni di calendario prima della riunione. Ulteriori punti possono essere inclusi all'ordine del giorno come «varie ed eventuali» se richiesti prima dell'adozione dell'ordine del giorno.

4.   L'ordine del giorno è adottato dal comitato all'inizio di ciascuna riunione, se nessuna parte contraente solleva obiezioni.

Articolo 7

Verbali

1.   Il verbale di ogni riunione è stilato sotto la responsabilità del presidente. Tale verbale illustra le raccomandazioni e le conclusioni del comitato in merito a ciascun punto dell'ordine del giorno e contiene, negli allegati, i documenti presentati alla riunione e un elenco dei partecipanti.

2.   Il presidente invia la bozza del verbale ai membri del comitato senza indugio, al più tardi entro un mese dalla riunione.

I membri del comitato inviano al presidente per iscritto le loro eventuali osservazioni sulla bozza del verbale non oltre un mese dopo la sua trasmissione. In caso di disaccordo, la questione viene discussa dal comitato. Qualora il disaccordo persista, le osservazioni in questione vengono allegate al verbale definitivo.

Articolo 8

Attuazione e composizione delle controversie

1.   Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore effettuano uno scambio di opinioni sulle esperienze e sui problemi riscontrati in sede di attuazione e applicazione della convenzione.

2.   A norma dell'articolo 33 dell'appendice I della convenzione, il comitato cerca una soluzione comunemente accettabile alle controversie inerenti all'interpretazione della convenzione.

Articolo 9

Amministrazione della convenzione

1.   Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore notificano al comitato gli accordi di libero scambio conclusi fra di loro che fanno riferimento alla convenzione e informano il segretariato della data di applicazione della convenzione in relazione a tali accordi di libero scambio.

Il segretariato adotta le misure necessarie per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

2.   Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore informano il comitato di qualsiasi modifica agli accordi di libero scambio tra le parti contraenti che possa influenzare le condizioni per l'applicazione del cumulo diagonale.

Articolo 10

Adesione di nuove parti contraenti

1.   Il comitato esamina le domande scritte di adesione dei paesi terzi presentate dal depositario, di norma nel corso della riunione successiva al ricevimento di tale richiesta.

2.   Il comitato valuta se sono previste disposizioni transitorie in attesa della conclusione degli accordi di libero scambio tra la parte contraente in via di adesione e le altre parti contraenti, in particolare al fine di evitare incertezze riguardanti il cumulo con la parte contraente in via di adesione.

Articolo 11

Modifiche al regolamento interno e alla convenzione

1.   Il regolamento interno del comitato può essere rivisto su richiesta di qualsiasi parte contraente per la quale la convenzione è entrata in vigore.

2.   Se una disposizione particolare di cui all'appendice II della convenzione è modificata dalle parti contraenti interessate, o se tale disposizione è adottata da due parti contraenti, queste ultime comunicheranno al segretariato la modifica pertinente.

3.   Il segretariato comunica al depositario e alle parti contraenti le modifiche alla convenzione, comprese le modifiche relative alle appendici, adottate dal comitato.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate mediante votazione delle parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore, presenti o rappresentate alla riunione del comitato. Il quorum è costituito da almeno 2/3 di tali parti contraenti.

Le astensioni non impediscono l'adozione da parte del comitato di atti che richiedono l'unanimità.

Una parte contraente per la quale la convenzione è entrata in vigore può rappresentare non più di un'altra parte contraente per la quale la convenzione è entrata in vigore. La parte contraente che si fa rappresentare ne informa il presidente per iscritto prima della riunione.

Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore tengono nella massima considerazione i pareri delle parti contraenti che hanno lo status di osservatori.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano un numero, la data di adozione e un titolo con riferimento al loro argomento.

3.   Ciascuna parte contraente può pubblicare nella rispettiva lingua o lingue ufficiali e gazzetta o gazzette ufficiali, conformemente alle proprie norme interne, le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato.

4.   Nei casi in cui vi sia una questione urgente e non possa essere convocata una riunione, il comitato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta se convenuto dalle parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore. Il paragrafo 1 è applicabile alla suddetta procedura scritta.

In particolare, il presidente può ricorrere alla procedura scritta per ottenere l'approvazione del comitato qualora il progetto di decisione o di raccomandazione sia già stato esaminato durante una riunione del comitato.

In questo caso, il presidente trasmette il progetto di proposta di decisione o di raccomandazione ai fini dell'approvazione, fissando un limite di tempo per presentare osservazioni e posizioni in funzione dell'urgenza della questione.

Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore notificano al segretariato il loro accordo o disaccordo riguardo all'adozione della decisione o raccomandazione pertinente entro il termine fissato. Si considera che qualsiasi parte contraente per la quale la convenzione è entrata in vigore che non si opponga al progetto di decisione o di raccomandazione entro la scadenza del termine fissato abbia tacitamente approvato il progetto di proposta di decisione o di raccomandazione in questione.

Il presidente comunica l'esito della procedura scritta alle parti contraenti senza indugio e non oltre 14 giorni di calendario dopo la scadenza del termine.

Articolo 13

Sottocomitati e gruppi di lavoro

1.   Un sottocomitato o gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della convenzione può formulare raccomandazioni, preparare decisioni e svolgere qualsiasi altra funzione ad esso delegata dal comitato.

2.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro riferiscono regolarmente al comitato in merito alle proprie attività almeno un mese prima di ciascuna riunione del comitato stesso.

3.   Le parti contraenti aventi lo status di osservatore e gli osservatori di cui all'articolo 1, paragrafo 3, possono essere rappresentati con lo stesso status di osservatore in qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro.

Articolo 14

Lingua ufficiale

1.   Le lingue di lavoro del comitato sono l'inglese e il francese.

2.   I progetti di decisione presentati al comitato sono redatti sia in inglese sia in francese.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno dell'adozione.