3.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/40


DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del 20 giugno 2014

relativa alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2014/428/UE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, (1) modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) (in appresso «accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-CE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell'accordo stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(2)

Le parti dell'accordo di partenariato ACP-CE hanno assunto impegni internazionali a favore dell'efficacia degli aiuti a Busan, ad Accra e alla riunione del DAC dell'OCSE tenutasi a Parigi nel 2010.

(3)

Le norme relative alla cittadinanza e all'origine potrebbero essere ulteriormente migliorate in linea con i suddetti impegni internazionali.

(4)

Chiarendo e semplificando le disposizioni dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE si potrebbe favorire un'applicazione più efficiente del FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE è così modificato:

1)

all'articolo 19 quater, il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:

«5.   Conformemente all'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con gli ACP sono eseguiti nel rispetto della legislazione ambientale applicabile e delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.»;

2)

l'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di o a tutte le persone giuridiche effettivamente stabilite in:

a)

uno Stato ACP, uno Stato membro della Comunità europea, beneficiari dello Strumento di assistenza preadesione della Comunità europea, uno Stato membro dello Spazio economico europeo e paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (*1);

b)

paesi e territori in via di sviluppo compresi nell'elenco del DAC dell'OCSE dei beneficiari di APS che non sono membri del gruppo G-20, fatto salvo lo status della Repubblica del Sud Africa di cui al protocollo 3;

c)

paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna di concerto con i paesi ACP;

L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a soggetti della Comunità e di paesi ammissibili a norma del presente articolo;

d)

uno Stato membro dell'OCSE in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato (PMS) o in un paese povero fortemente indebitato (HIPC) inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS pubblicato dal DAC dell'OCSE.

(*1)   GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.»;"

3)

all'articolo 20, il paragrafo 1 bis è soppresso;

4)

l'articolo 20, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un contratto di appalto o conformemente a una convenzione di sovvenzione finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo.

Le forniture e i materiali acquistati possono tuttavia essere originari di qualsivoglia paese se il valore del loro ammontare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale stabilita a norma dell'articolo 19 quater, paragrafo 1.

In questo contesto la definizione della nozione di “prodotti originari” è valutata rispetto agli accordi internazionali pertinenti e le forniture originarie della Comunità devono comprendere quelle originarie dei paesi e dei territori d'oltremare.»;

5)

l'articolo 20, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

6)

l'articolo 20, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

7)

l'articolo 20, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata con un partner o altro donatore o attuata tramite qualsiasi fondo fiduciario istituito dalla Commissione, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme di detto partner o altro donatore ovvero secondo le norme stabilite nell'atto costitutivo del fondo fiduciario.

Nel caso delle azioni attuate tramite organismi incaricati (Stati membri o loro agenzie, Banca europea per gli investimenti, organizzazioni internazionali o loro agenzie), sono ammissibili anche le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme dell'organismo incaricato, stabilite negli accordi conclusi con l'organismo cofinanziatore o attuatore. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

8)

all'articolo 20 sono aggiunti i nuovi paragrafi seguenti:

«8.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata nell'ambito di un altro strumento finanziario dell'UE, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili nell'ambito di uno qualsiasi di questi strumenti. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

9.   L'ammissibilità definita nel presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.»;

9)

l'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere autorizzati a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo e le forniture e i materiali di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP nei seguenti casi:

a)

paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari; o

b)

urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui le norme in materia di ammissibilità renderebbero impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

Lo Stato ACP o l'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP fornisce alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe.»;

10)

all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nel caso di appalti di opere di valore inferiore a 5 000 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP una preferenza del 10 %, a condizione che almeno un quarto del capitale e del personale di gestione sia originario di uno o più Stati ACP;»;

11)

all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nel caso di appalti di forniture di valore inferiore a 300 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP, singolarmente o in consorzio con partner europei, una preferenza del 15 %;»;

12)

all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nel caso di appalti di servizi diversi dai contratti quadro della Commissione europea, nel valutare le offerte tecniche, viene concessa una preferenza alle offerte presentate da una persona giuridica o fisica di Stati ACP, singolarmente o in consorzio fra di essi.»;

13)

l'articolo 26, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se due offerte relative ad appalti di opere, forniture o servizi sono giudicate equivalenti, la preferenza viene concessa:

a)

all'offerta presentata da uno Stato ACP; oppure

b)

in mancanza di una siffatta offerta, all'offerente che:

i)

permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;

ii)

propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP; oppure

iii)

è un consorzio di persone fisiche, imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Nairobi, il 20 giugno 2014

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il presidente

A. OMARI KIGODA


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato da GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

(2)   GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(3)   GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.