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3.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 212/2014
del 24 ottobre 2014
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1436]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 289/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazato, clorprofam e tiobencarb in o su determinati prodotti (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 318/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenarimol, metaflumizone e teflubenzurone in o su determinati prodotti (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 364/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-metile, spirotetrammato e tiacloprid in o su determinati prodotti (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 398/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentiavalicarb, ciazofamid, cialofop butile, forclorfenuron, pimetrozina e siltiofam in o su determinati prodotti (4). |
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(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(6) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
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«— |
32014 R 0289: Regolamento (UE) n. 289/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 49), |
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32014 R 0318: Regolamento (UE) n. 318/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 28), |
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— |
32014 R 0364: Regolamento (UE) n. 364/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014 (GU L 112 del 15.4.2014, pag. 1), |
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— |
32014 R 0398: Regolamento (UE) n. 398/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014 (GU L 119 del 23.4.2014, pag. 3).» |
Articolo 2
Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
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«— |
32014 R 0289: Regolamento (UE) n. 289/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 49), |
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— |
32014 R 0318: Regolamento (UE) n. 318/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 28), |
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— |
32014 R 0364: Regolamento (UE) n. 364/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014 (GU L 112 del 15.4.2014, pag. 1), |
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— |
32014 R 0398: Regolamento (UE) n. 398/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014 (GU L 119 del 23.4.2014, pag. 3).» |
Articolo 3
I testi dei regolamenti (UE) n. 289/2014, (UE) n. 318/2014, (UE) n. 364/2014 e (UE) n. 398/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 87 del 22.3.2014, pag. 49.
(2) GU L 93 del 28.3.2014, pag. 28.
(3) GU L 112 del 15.4.2014, pag. 1.
(4) GU L 119 del 23.4.2014, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.