3.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 212/2014

del 24 ottobre 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1436]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 289/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazato, clorprofam e tiobencarb in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 318/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenarimol, metaflumizone e teflubenzurone in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 364/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-metile, spirotetrammato e tiacloprid in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 398/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentiavalicarb, ciazofamid, cialofop butile, forclorfenuron, pimetrozina e siltiofam in o su determinati prodotti (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32014 R 0289: Regolamento (UE) n. 289/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 49),

32014 R 0318: Regolamento (UE) n. 318/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 28),

32014 R 0364: Regolamento (UE) n. 364/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014 (GU L 112 del 15.4.2014, pag. 1),

32014 R 0398: Regolamento (UE) n. 398/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014 (GU L 119 del 23.4.2014, pag. 3).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32014 R 0289: Regolamento (UE) n. 289/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 49),

32014 R 0318: Regolamento (UE) n. 318/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 28),

32014 R 0364: Regolamento (UE) n. 364/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014 (GU L 112 del 15.4.2014, pag. 1),

32014 R 0398: Regolamento (UE) n. 398/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014 (GU L 119 del 23.4.2014, pag. 3).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 289/2014, (UE) n. 318/2014, (UE) n. 364/2014 e (UE) n. 398/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 87 del 22.3.2014, pag. 49.

(2)   GU L 93 del 28.3.2014, pag. 28.

(3)   GU L 112 del 15.4.2014, pag. 1.

(4)   GU L 119 del 23.4.2014, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.