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3.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 211/2014
del 24 ottobre 2014
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1435]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 217/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la salmonella nelle carcasse di suini (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 52 (Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32014 R 0217: Regolamento (UE) n. 217/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 93).» |
Articolo 2
Al punto 54zzzj (Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32014 R 0217: Regolamento (UE) n. 217/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 93).» |
Articolo 3
I testi del regolamento (UE) n. 217/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 93.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.