3.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 211/2014

del 24 ottobre 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1435]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 217/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la salmonella nelle carcasse di suini (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 52 (Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0217: Regolamento (UE) n. 217/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 93).»

Articolo 2

Al punto 54zzzj (Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0217: Regolamento (UE) n. 217/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 93).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 217/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 93.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.