30.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/73 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 205/2014
del 30 settembre 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1273]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 87/2012 della Commissione, del 1o febbraio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva cletodim (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 127/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dell'impiego della sostanza attiva metazaclor (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triflusulfuron (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive farina di sangue, carburo di calcio, carbonato di calcio, calcare, pepe e sabbia di quarzo (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (8). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (9). |
(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (10). |
(11) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 597/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea (11). |
(12) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde (12). |
(13) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio (13). |
(14) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che approva la sostanza attiva isopyrazam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (14). |
(15) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che approva la sostanza attiva fosfano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (15). |
(16) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, tiram e ziram (16). |
(17) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1237/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17). |
(18) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34) in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18). |
(19) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione, del 14 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo I-1237, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (19). |
(20) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva cyflumetofen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (20). |
(21) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 175/2013 della Commissione, del 27 febbraio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione relativa alla sostanza attiva cloruro di didecildimetilammonio (21). |
(22) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante approvazione della sostanza attiva mandipropamide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (22). |
(23) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013, che approva la sostanza attiva ametoctradin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (23), come rettificato da GU L 235 del 4.9.2013, pag. 12. |
(24) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 788/2011 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'ampliamento degli usi approvati per la sostanza attiva fluazifop-P (24). |
(25) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, che approva la sostanza attiva bixafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (25). |
(26) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva maltodestrina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (26). |
(27) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva halosulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (27). |
(28) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 366/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva Bacillus firmus I-1582, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (28). |
(29) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (29). |
(30) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (30). |
(31) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, recante approvazione della sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (31). |
(32) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, che approva la sostanza attiva spiromesifen, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (32). |
(33) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 378/2013 della Commissione, del 24 aprile 2013, che approva la sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (33). |
(34) |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (34). |
(35) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che approva la sostanza attiva eugenolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (35). |
(36) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, che approva la sostanza attiva timolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (36). |
(37) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (37). |
(38) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram (38). |
(39) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che revoca l'approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (39). |
(40) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fluopyram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (40). |
(41) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva sedaxane a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (41). |
(42) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (42). |
(43) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva emamectina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (43). |
(44) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (44). |
(45) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fosfonato di disodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (45). |
(46) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva pyriofenone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (46). |
(47) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (47). |
(48) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide (48). |
(49) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1175/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva benalaxyl-M a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (49). |
(50) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1176/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva pyroxsulam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (50). |
(51) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1177/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva spirotetramat in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (51). |
(52) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, che approva la sostanza attiva penthiopyrad, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (52). |
(53) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1192/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, che approva la sostanza attiva tembotrione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 540/2011 (53). |
(54) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, che approva la sostanza attiva sodio argento tiosolfato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (54). |
(55) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, che approva la sostanza attiva chlorantraniliprole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (55). |
(56) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/480/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva Aureobasidium pullulans (56). |
(57) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/677/UE della Commissione, del 30 ottobre 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive ametoctradin (inizialmente con il codice di sviluppo BAS 650 F nella domanda) e fosfonato di sodio (57). |
(58) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13a (regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
2. |
Al punto 13p (Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: «modificato da:
|
3. |
Dopo il punto 13zj (Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 87/2012, (UE) n. 127/2012, (UE) n. 287/2012, (UE) n. 359/2012, (UE) n. 369/2012, (UE) n. 571/2012, (UE) n. 578/2012, (UE) n. 582/2012, (UE) n. 589/2012, (UE) n. 595/2012, (UE) n. 597/2012, (UE) n. 608/2012, (UE) n. 637/2012, (UE) n. 1037/2012, (UE) n. 1043/2012, (UE) n. 1197/2012, (UE) n. 1237/2012, (UE) n. 1238/2012, (UE) n. 17/2013, (UE) n. 22/2013, (UE) n. 175/2013, (UE) n. 188/2013, (UE) n. 200/2013, (UE) n. 201/2013, (UE) n. 350/2013, (UE) n. 355/2013, (UE) n. 356/2013, (UE) n. 366/2013, (UE) n. 367/2013, (UE) n. 368/2013, (UE) n. 373/2013, (UE) n. 375/2013, (UE) n. 378/2013, (UE) n. 533/2013, (UE) n. 546/2013, (UE) n. 568/2013, (UE) n. 570/2013, (UE) n. 762/2013, (UE) n. 767/2013, (UE) n. 802/2013, (UE) n. 826/2013, (UE) n. 827/2013, (UE) n. 828/2013, (UE) n. 829/2013, (UE) n. 832/2013, (UE) n. 833/2013, (UE) n. 1031/2013, (UE) n. 1136/2013, (UE) n. 1175/2013, (UE) n. 1176/2013, (UE) n. 1177/2013, (UE) n. 1187/2013, (UE) n. 1192/2013, (UE) n. 1195/2013 e (UE) n. 1199/2013 e delle decisioni di esecuzione 2012/480/UE e 2012/677/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (58), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 (59).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 30 del 2.2.2012, pag. 8.
(2) GU L 41 del 15.2.2012, pag. 12.
(3) GU L 95 del 31.3.2012, pag. 7.
(4) GU L 114 del 26.4.2012, pag. 1.
(5) GU L 116 del 28.4.2012, pag. 19.
(6) GU L 169 del 29.6.2012, pag. 46.
(7) GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2.
(8) GU L 173 del 3.7.2012, pag. 3.
(9) GU L 175 del 5.7.2012, pag. 7.
(10) GU L 176 del 6.7.2012, pag. 46.
(11) GU L 176 del 6.7.2012, pag. 54.
(12) GU L 177 del 7.7.2012, pag. 19.
(13) GU L 186 del 14.7.2012, pag. 20.
(14) GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 15.
(15) GU L 310 del 9.11.2012, pag. 24.
(16) GU L 342 del 14.12.2012, pag. 27.
(17) GU L 350 del 20.12.2012, pag. 55.
(18) GU L 350 del 20.12.2012, pag. 59.
(19) GU L 9 del 15.1.2013, pag. 5.
(20) GU L 11 del 16.1.2013, pag. 8.
(21) GU L 56 del 28.2.2013, pag. 4.
(22) GU L 62 del 6.3.2013, pag. 13.
(23) GU L 67 del 9.3.2013, pag. 1.
(24) GU L 67 del 9.3.2013, pag. 6.
(25) GU L 108 del 18.4.2013, pag. 9.
(26) GU L 109 del 19.4.2013, pag. 14.
(27) GU L 109 del 19.4.2013, pag. 18.
(28) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 30.
(29) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 33.
(30) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 36.
(31) GU L 112 del 24.4.2013, pag. 10.
(32) GU L 112 del 24.4.2013, pag. 15.
(33) GU L 113 del 25.4.2013, pag. 5.
(34) GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9.
(35) GU L 163 del 15.6.2013, pag. 17.
(36) GU L 167 del 19.6.2013, pag. 33.
(37) GU L 168 del 20.6.2013, pag. 18.
(38) GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 14.
(39) GU L 214 del 9.8.2013, pag. 5.
(40) GU L 225 del 23.8.2013, pag. 13.
(41) GU L 232 del 30.8.2013, pag. 13.
(42) GU L 232 del 30.8.2013, pag. 18.
(43) GU L 232 del 30.8.2013, pag. 23.
(44) GU L 232 del 30.8.2013, pag. 29.
(45) GU L 233 del 31.8.2013, pag. 3.
(46) GU L 233 del 31.8.2013, pag. 7.
(47) GU L 283 del 25.10.2013, pag. 17.
(48) GU L 302 del 13.11.2013, pag. 34.
(49) GU L 312 del 21.11.2013, pag. 18.
(50) GU L 312 del 21.11.2013, pag. 23.
(51) GU L 312 del 21.11.2013, pag. 28.
(52) GU L 313 del 22.11.2013, pag. 42.
(53) GU L 314 del 23.11.2013, pag. 6.
(54) GU L 315 del 26.11.2013, pag. 27.
(55) GU L 315 del 26.11.2013, pag. 69.
(56) GU L 222 del 18.8.2012, pag. 13.
(57) GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 27.
(58) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(59) Cfr, pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale.