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30.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/57 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 203/2014
del 30 settembre 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1271]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (2), rettificato dalla GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38. |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (8). |
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(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (9). |
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(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (10). |
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(11) |
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE (11) e 91/414/CEE (12), che sono integrate nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogate ai sensi del medesimo. |
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(12) |
Il regolamento (UE) n. 283/2013 abroga il regolamento (UE) n. 544/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(13) |
Il regolamento (UE) n. 284/2013 abroga il regolamento (UE) n. 545/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(14) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
dopo il punto 12zzp (Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione) è inserito il seguente testo:
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2. |
Il testo del punto 13b (Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione) è sostituito da quanto segue: « 32013 R 0283: Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).» |
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3. |
Il testo del punto 13c (Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione) è sostituito da quanto segue: « 32013 R 0284: Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).» |
Articolo 2
Il testo dei punti 6 (Direttiva 79/117/CEE del Consiglio) e 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso.
Articolo 3
I testi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011, e (UE) n. 541/2011, dei regolamenti (UE) n. 544/2011, (UE) n. 545/2011, (UE) n. 546/2011, (UE) n. 547/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, dei regolamenti (UE) n. 283/2013 e (UE) n. 284/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Per il Liechtenstein, la presente decisione del Comitato misto entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e l'Austria relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti conformemente al regolamento (UE) n. 1107/2009.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.
(3) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 187.
(4) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1.
(5) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 67.
(6) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127.
(7) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176.
(8) GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26.
(9) GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1.
(10) GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85.
(11) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.
(12) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.