30.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 161/2014
del 25 settembre 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1229]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 della Commissione (2), del 28 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (3) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca (4), che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo. |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto quanto segue:
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3. |
Il testo dei punti 27 (Regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione) e 58 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione) della parte 7.2 è soppresso. |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 630/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60.
(2) GU L 179 del 29.6.2013, pag. 84.
(3) GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.
(4) GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13.
(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.