30.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 161/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1229]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 della Commissione (2), del 28 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (3) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca (4), che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0630: Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).»

2.

Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto quanto segue:

«I.

nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, è aggiunto quanto segue:

“—

Norvegia.”»

3.

Il testo dei punti 27 (Regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione) e 58 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione) della parte 7.2 è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 630/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60.

(2)  GU L 179 del 29.6.2013, pag. 84.

(3)  GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.

(4)  GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.