27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 122/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l'alluminio e l'acciaio in amplificatori di immagini radiografiche (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco (8). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier) (9). |
(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali (10). |
(11) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020 (11). |
(12) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini (12). |
(13) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili (13). |
(14) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore (14). |
(15) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore (15). |
(16) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb) (16). |
(17) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32014 L 0001: Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 45), |
— |
32014 L 0002: Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 47), |
— |
32014 L 0003: Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 49), |
— |
32014 L 0004: Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 51), |
— |
32014 L 0005: Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 53), |
— |
32014 L 0006: Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 55), |
— |
32014 L 0007: Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 57), |
— |
32014 L 0008: Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 59), |
— |
32014 L 0009: Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 61), |
— |
32014 L 0010: Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 63), |
— |
32014 L 0011: Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 65), |
— |
32014 L 0012: Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 67), |
— |
32014 L 0013: Direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 69), |
— |
32014 L 0014: Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 71), |
— |
32014 L 0015: Direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 73), |
— |
32014 L 0016: Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 75).» |
Articolo 2
I testi delle direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE, 2014/15/UE e 2014/16/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (17).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 45.
(2) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 47.
(3) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 49.
(4) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 51.
(5) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 53.
(6) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 55.
(7) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 57.
(8) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 59.
(9) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 61.
(10) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 63.
(11) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 65.
(12) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 67.
(13) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 69.
(14) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 71.
(15) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 73.
(16) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 75.
(17) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.