27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2014

del 27 giugno 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 52 [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 e al punto 8b [Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 1086: Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7).»

Articolo 2

Al punto 54zzzj [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 1086: Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 1086/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.