27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 117/2014
del 27 giugno 2014
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 52 [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 e al punto 8b [Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32011 R 1086: Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7).» |
Articolo 2
Al punto 54zzzj [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32011 R 1086: Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7).» |
Articolo 3
I testi del regolamento (UE) n. 1086/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.