27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 116/2014

del 27 giugno 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 149 [Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione] della parte 1.2 è inserito il seguente punto:

«150.

32013 R 0702: Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione (GU L 199 del 24.7.2013, pag. 3).»

;

2)

al punto 52 [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0209: Regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013 (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 19).»

Articolo 2

Al punto 54zzzj [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0209: Regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013 (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 19).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 209/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 68 del 12.3.2013, pag. 19.

(2)  GU L 199 del 24.7.2013, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.