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30.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/84 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 112/2014
del 16 maggio 2014
che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (1), rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10. |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 315/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (2). |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:
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1. |
al punto 9 [regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Il testo di adattamento del punto 9 è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
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3. |
Al punto 10 (Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 314/2012, rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10, e (UE) n. 315/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 103 del 13.4.2012, pag. 21.
(2) GU L 103 del 13.4.2012, pag. 38.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.