30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013 della Commissione, del 18 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della L-cistina quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1014/2013 della Commissione, del 22 ottobre 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 2380/2001, (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1800/2004, (CE) n. 600/2005, (UE) n. 874/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 388/2011, (UE) n. 532/2011 e (UE) n. 900/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione animale (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi per i suini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 492/2006 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, concernente l'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangime destinato a vitelli, capretti, gatti e cani e che modifica il regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1077/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 per l'impiego in qualità di additivo nei mangimi per suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: Lactina Ltd.) (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e di Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento e recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (7).

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 abroga il regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(10)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 1y [Regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione], 1zy [Regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione], 1zza [Regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione], 1zzd [Regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione], 1zzj [Regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione], 2 h [Regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione], 2zc [Regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011 della Commissione], 2zi [Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 della Commissione] e 2zp [Regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1014: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1014/2013 della Commissione, del 22 ottobre 2013 (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 1).»

2.

Al punto 1zt [Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 1061: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013 (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 38),

32013 R 1101: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013 (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 1).»

3.

Al punto 1zzv [Regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1059: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013 (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 30).»

4.

Dopo il punto 2zzn [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2013 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«2zzo.

32013 R 1006: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013 della Commissione, del 18 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della L-cistina quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 59).

2zzp.

32013 R 1016: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi per i suini (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 36).

2zzq.

32013 R 1059: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 492/2006 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 30).

2zzr.

32013 R 1061: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, concernente l'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangime destinato a vitelli, capretti, gatti e cani e che modifica il regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o) (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 38).

2zzs.

32013 R 1077: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1077/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 per l'impiego in qualità di additivo nei mangimi per suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: Lactina Ltd.) (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 3).

2zzt.

32013 R 1101: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e di Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento e recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 1).»

5.

Il testo del punto 1zzzzzg [Regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1006/2013, (UE) n. 1014/2013, (UE) n. 1016/2013, (UE) n. 1059/2013, (UE) n. 1061/2013, (UE) n. 1077/2013 e (UE) n. 1101/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 279 del 19.10.2013, pag. 59.

(2)   GU L 281 del 23.10.2013, pag. 1.

(3)   GU L 282 del 24.10.2013, pag. 36.

(4)   GU L 289 del 31.10.2013, pag. 30.

(5)   GU L 289 del 31.10.2013, pag. 38.

(6)   GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 3.

(7)   GU L 296 del 7.11.2013, pag. 1.

(8)   GU L 34 del 4.2.2009, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.