28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/2014

dell’8 aprile 2014

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale con riferimento all’acido ribonucleico a doppio filamento omologo all’acido ribonucleico virale che codifica una parte della proteina del capside e una parte della regione intergenica del virus israeliano della paralisi acuta (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0489: Regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013 (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 aprile 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Artticolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 141 del 28.5.2013, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.