17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 27/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 66qa [Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32013 R 0628: Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

agli articoli 8, paragrafi 1 e 4, 9, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, lettera c), 16, paragrafi 6 e 7, 17, paragrafo 4, lettera e), e paragrafo 6, 19, paragrafo 3, 22, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, e all'articolo 23, i termini “la Commissione” sono sostituiti da “l'Autorità di vigilanza EFTA” per quanto riguarda gli Stati EFTA;

b)

all'articolo 21, paragrafo 1, i termini “o di un accordo tra gli Stati EFTA e il paese terzo” sono aggiunti dopo “accordo dell'Unione” e i termini “adattato ai fini dell'accordo SEE” sono aggiunti dopo “regolamento (CE) n. 216/2008”;

c)

all'articolo 21, paragrafo 2, i termini “o di un eventuale memorandum di cooperazione tra uno Stato EFTA e l'ICAO” sono aggiunti dopo “tra l'Unione e l'ICAO”.»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46.

(2)  GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.