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17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 11/2014
del 14 febbraio 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 816/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico negli integratori alimentari solidi e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205), del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai punti 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32013 R 0816: Regolamento (UE) n. 816/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013 (GU L 230 del 29.8.2013, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 816/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 230 del 29.8.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.