17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 816/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico negli integratori alimentari solidi e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205), del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0816: Regolamento (UE) n. 816/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013 (GU L 230 del 29.8.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 816/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 230 del 29.8.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.