17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi bivalvi vivi (1).

(2)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 6.1, al punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0786: Regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013 (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 14)».

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0913: Regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013 (GU L 252 del 24.9.2013, pag. 11)».

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 786/2013 e (UE) n. 913/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 220 del 17.8.2013, pag. 14.

(2)   GU L 252 del 24.9.2013, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.