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17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 6/2014
del 14 febbraio 2014
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi bivalvi vivi (1). |
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(2) |
È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi (2). |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 6.1, al punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32013 R 0786: Regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013 (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 14)». |
Articolo 2
Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32013 R 0913: Regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013 (GU L 252 del 24.9.2013, pag. 11)». |
Articolo 3
I testi dei regolamenti (UE) n. 786/2013 e (UE) n. 913/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 220 del 17.8.2013, pag. 14.
(2) GU L 252 del 24.9.2013, pag. 11.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.