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17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 4/2014
del 14 febbraio 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 637/2009 relativo alla classificazione di talune specie vegetali (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro (2). |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. La legislazione relativa alle questioni fitosanitarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
Al punto 12 (direttiva 2002/55/CE del Consiglio) della parte 1 è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 18 [Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione] della parte 2 è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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3. |
Al punto 55 (Direttiva 2009/145/CE della Commissione) della parte 2 è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2013 e della direttiva di esecuzione 2013/45/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, 14 febbraio 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 16.
(2) GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 20.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.