17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 637/2009 relativo alla classificazione di talune specie vegetali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. La legislazione relativa alle questioni fitosanitarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 12 (direttiva 2002/55/CE del Consiglio) della parte 1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0045: Direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013 (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 20).»

2.

Al punto 18 [Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione] della parte 2 è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0763: Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013 (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 16).»

3.

Al punto 55 (Direttiva 2009/145/CE della Commissione) della parte 2 è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 L 0045: Direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013 (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 20).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2013 e della direttiva di esecuzione 2013/45/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 16.

(2)   GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 20.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.