|
2.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/1 |
Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)
A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.661.2014.TREATIES — XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1o gennaio 2015 per tutte le parti contraenti:
Allegato 1, pagina 11, punto 5)
Sostituire il «codice SA: 24.03.10» con il «codice SA: 24.03.11 e 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 35)»
Allegato 6, nota esplicativa 0.8.3, punto 5)
Sostituire il «codice SA: 24.03.10» con il «codice SA: 24.03.11 e 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 35)»
Allegato 6, nota esplicativa 0.38.2
Aggiungere una nuova nota esplicativa all'articolo 38, paragrafo 2, come segue:
«Nota esplicativa relativa al paragrafo 2
|
0.38.2. |
L'obbligo giuridico di notificare alla commissione esecutiva TIR che una persona è stata temporaneamente o definitivamente esclusa dalla fruizione della convenzione si ritiene adempiuto qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/115, paragrafo 43)» |
Allegato 6, nuova nota esplicativa 8.9.1.
Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 8, articolo 9, paragrafo 1 come segue:
|
«8.9.1. |
I membri della commissione esecutiva TIR hanno competenza ed esperienza nell'applicazione delle procedure doganali, particolarmente per quanto riguarda il regime di transito TIR, sia a livello nazionale che internazionale. I membri della commissione esecutiva sono nominati dai rispettivi governi o organizzazioni che sono parti contraenti della convenzione. Devono rappresentare gli interessi delle parti contraenti della convenzione e non gli interessi particolari di un governo o di un'organizzazione. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, paragrafo 29)» |
Allegato 6, nuova nota esplicativa 8.9.2
Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 8, articolo 9, paragrafo 2 come segue:
|
«8.9.2. |
Qualora un membro della commissione esecutiva TIR si dimetta prima della fine del mandato, il comitato amministrativo può eleggere un sostituto. In tal caso il membro eletto rimane in carica solo per la parte restante del mandato del suo predecessore. Qualora un membro della commissione esecutiva TIR non sia in grado, per ragioni diverse dalle dimissioni, di portare a termine il proprio mandato, l'amministrazione nazionale del membro interessato ne informa per iscritto la commissione esecutiva TIR e il segretariato TIR. In tal caso il comitato amministrativo può eleggere un membro supplente per la parte rimanente del mandato. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, paragrafo 29)» |
Allegato 6, nota esplicativa 9.II.4
Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 9, parte II, paragrafo 4, come segue:
«Nota esplicativa relativa al paragrafo 4
|
9.II.4 |
Gli obblighi fissati dalla normativa per la trasmissione dei dati, di cui al paragrafo 4, si ritengono adempiuti qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 30)» |
Allegato 6, nota esplicativa 9.II.5
Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 9, parte II, paragrafo 5, come segue:
«Nota esplicativa relativa al paragrafo 5
|
9.II.5 |
La nota esplicativa 9.II.4 si applica mutatis mutandis al paragrafo 5. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 30)» |
Allegato 9, parte I, paragrafo 3, punto vi)
Sostituire il testo attuale con il seguente:
|
«vi) |
comunicare ogni anno, entro il 1o marzo, alla commissione esecutiva TIR il prezzo di ciascun tipo di carnet TIR da essa rilasciato;» |