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21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e l'Ucraina sullo status della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione europea» o «l'UE»,
da una parte, e
L'UCRAINA, in seguito denominata «Ucraina» o «lo Stato ospitante»,
dall'altra,
in seguito insieme denominate «le parti»,
TENUTO CONTO:
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della lettera datata 11 luglio 2014 inviata dal ministro degli Affari esteri dell'Ucraina all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, |
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della decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina), |
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che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito d'applicazione e definizioni
1. Il presente accordo si applica alla missione consultiva dell'Unione europea in Ucraina (EUAM Ucraina) e al suo personale.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dell'Ucraina.
3. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) «EUAM Ucraina» o «la missione»: la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina, istituita dalla decisione 2014/486/PESC del Consiglio dell'Unione europea, compresi componenti, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all'EUAM Ucraina;
b) «capomissione»: il capomissione dell'EUAM Ucraina, nominato dal Consiglio dell'Unione europea;
c) «Unione europea (UE)»: gli organi permanenti dell'UE, nonché il relativo personale assunto localmente;
d) «personale dell'EUAM Ucraina»: il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri dell'UE, dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e dalle istituzioni dell'UE e dai paesi terzi invitati dall'UE a partecipare all'EUAM Ucraina, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall'EUAM Ucraina, incaricato di preparare, sostenere e attuare la missione e il personale in missione per uno Stato d'origine, un'istituzione dell'UE o il SEAE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali o il personale locale;
e) «quartier generale»: il quartier generale principale dell'EUAM Ucraina a Kiev;
f) «Stato d'origine»: lo Stato membro dell'UE o lo Stato terzo che ha distaccato personale presso la missione;
g) «locali»: tutti gli edifici, le strutture, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività della missione, nonché per l'alloggio del personale della missione;
h) «personale assunto in loco»: il personale che ha la cittadinanza dell'Ucraina o che vi risiede in modo permanente;
i) «corrispondenza ufficiale»: tutta la corrispondenza relativa all'EUAM Ucraina e alle sue funzioni;
j) «mezzi di trasporto dell'EUAM Ucraina»: tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto che l'EUAM Ucraina detiene o noleggia;
k) «beni dell'EUAM Ucraina»: le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto, e i beni di consumo necessari alle attività dell'EUAM Ucraina.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. L'EUAM Ucraina e il relativo personale rispettano le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'EUAM Ucraina.
2. L'EUAM Ucraina è autonoma per quanto riguarda l'esecuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EUAM Ucraina.
3. Il capomissione informa periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell'EUAM Ucraina presenti nel territorio dello Stato ospitante.
Articolo 3
Identificazione
1. L'elenco del personale dell'EUAM Ucraina, completo delle date di arrivo e di partenza dello stesso, è fornito al ministero degli Affari esteri dell'Ucraina per la durata della missione e aggiornato se necessario. Il personale dell'EUAM Ucraina è munito di tessere di riconoscimento rilasciate dal ministero degli Affari esteri dell'Ucraina e che confermano lo status di personale dell'EUAM Ucraina.
2. I mezzi di trasporto dell'EUAM Ucraina possono recare contrassegni d'identificazione distintivi dell'EUAM Ucraina, di cui è fornito un facsimile alle autorità competenti dello Stato ospitante, nonché targhe fornite per le missioni diplomatiche in Ucraina.
3. L'EUAM Ucraina è autorizzata a esporre la bandiera dell'UE presso il quartier generale e altrove, da sola o assieme alla bandiera dello Stato ospitante, a seconda della decisione del capomissione. Le bandiere nazionali o insegne dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUAM Ucraina possono essere esposte nei locali della missione, sui mezzi di trasporto dell'EUAM Ucraina e sulle uniformi, su decisione del capomissione.
Articolo 4
Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio ucraino
1. Il personale, i beni e i mezzi di trasporto dell'EUAM Ucraina attraversano le frontiere dello Stato ospitante ai valichi di frontiera ufficiali, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali.
2. Lo Stato ospitante facilita l'ingresso nel suo territorio e l'uscita dallo stesso del personale, dei beni e dei mezzi di trasporto dell'EUAM Ucraina. Il personale dell'EUAM attraversa i confini nazionali dell'Ucraina con passaporti in corso di validità. All'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato ospitante e dell'uscita dallo stesso, il personale dell'EUAM Ucraina in possesso della tessera di riconoscimento della missione o di una prova provvisoria della partecipazione all'EUAM Ucraina non è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di controlli doganali, di visti e di immigrazione e a qualsiasi forma di controllo dell'immigrazione nel territorio dello Stato ospitante.
3. Il personale dell'EUAM Ucraina è esonerato dall'applicazione delle disposizioni regolamentari dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.
4. L'EUAM Ucraina importa nel territorio doganale dello Stato ospitante o esporta dal territorio doganale dell'Ucraina beni, incluse attrezzature di trasporto fornite per uso ufficiale in Ucraina, godendo dell'esenzione dai controlli doganali. Tali beni, inclusi i veicoli, sono dichiarati conformemente alla normativa doganale dello Stato ospitante applicabile alle missioni diplomatiche.
5. Il personale dell'EUAM Ucraina è autorizzato alla guida di veicoli, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili e di tutti gli altri mezzi di trasporto nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Lo Stato ospitante accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, le patenti e i permessi di guida detenuti dal personale dell'EUAM Ucraina.
6. L'EUAM Ucraina e il relativo personale, nonché i veicoli e ogni altro mezzo di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio dello Stato ospitante, compresi il mare territoriale e il suo spazio aereo, nel rispetto della legislazione ucraina.
Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 18.
7. Ai fini dei viaggi in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, il personale dell'EUAM Ucraina e il personale assunto in loco sono autorizzati a utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza il pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri. L'EUAM Ucraina non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.
Articolo 5
Privilegi e immunità dell'EUAM Ucraina concessi dallo Stato ospitante
1. I locali sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.
2. I locali, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
3. L'EUAM Ucraina, i suoi beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale totale.
4. Gli archivi e i documenti dell'EUAM Ucraina sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque essi si trovino.
5. La corrispondenza ufficiale è inviolabile.
6. L'EUAM Ucraina è esonerata dal pagamento di qualsiasi diritto, tassa e onere di natura analoga nazionale, regionale e comunale, per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e i locali utilizzati dall'EUAM Ucraina ai fini della missione stessa. L'EUAM Ucraina non è esonerata dal pagamento di diritti, tasse o oneri percepiti in retribuzione di servizi resi.
7. Lo Stato ospitante consente l'ingresso degli oggetti richiesti ai fini dell'EUAM Ucraina e ne concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.
Articolo 6
Privilegi e immunità del personale dell'EUAM Ucraina concessi dallo Stato ospitante
1. Il personale dell'EUAM Ucraina non è soggetto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
2. I documenti, la corrispondenza e i beni del personale dell'EUAM Ucraina godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.
3. Il personale dell'EUAM Ucraina gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza. I privilegi concessi al personale dell'EUAM e l'immunità dalla giurisdizione penale ucraina non lo esentano dalla giurisdizione dello Stato d'origine o delle istituzioni dell'UE. Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, può rinunciare all'immunità per il personale dell'EUAM Ucraina dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
4. I membri del personale dell'EUAM Ucraina godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali. Il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell'EUAM Ucraina dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell'EUAM Ucraina nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento civile o amministrativo non è avviato e si applicano le disposizioni dell'articolo 16. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del capomissione e dell'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla. Il membro del personale dell'EUAM Ucraina che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.
5. Il personale dell'EUAM Ucraina non è tenuto a rendere testimonianza.
6. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell'EUAM Ucraina, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell'EUAM Ucraina, certificati dal capo missione come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale dell'EUAM Ucraina non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
7. L'immunità dei membri del personale dell'EUAM Ucraina dalla giurisdizione dello Stato ospitante non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati d'origine.
8. Il personale dell'EUAM Ucraina, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'EUAM Ucraina, è esentato dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.
9. I membri del personale dell'EUAM Ucraina sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'EUAM Ucraina o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante.
10. Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale di membri del personale dell'EUAM Ucraina e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. Lo Stato ospitante può altresì autorizzare l'esportazione di tali oggetti. L'acquisto di beni e servizi sul mercato interno da parte del personale dell'EUAM Ucraina è esentato dal pagamento dell'IVA e delle imposte in conformità delle leggi dello Stato ospitante.
11. I membri del personale dell'EUAM Ucraina sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro del personale dell'EUAM Ucraina interessato o di un rappresentante autorizzato dell'EUAM Ucraina.
Articolo 7
Personale assunto in loco
Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità esclusivamente nella misura consentita dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell'EUAM Ucraina.
Articolo 8
Giurisdizione penale
Le autorità competenti dello Stato d'origine, in consultazione con le autorità ucraine competenti, hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine sui membri del personale dell'EUAM Ucraina nel territorio dello Stato ospitante.
Articolo 9
Sicurezza
1. Lo Stato ospitante, con i propri mezzi, garantisce la sicurezza del personale dell'EUAM Ucraina.
2. Ai fini del paragrafo 1 lo Stato ospitante prende tutte le misure necessarie per la protezione, sicurezza e incolumità dell'EUAM Ucraina e del suo personale. Qualsiasi disposizione specifica proposta dallo Stato ospitante sarà concordata con il capomissione prima di essere attuata. Lo Stato ospitante permette e sostiene lo svolgimento di attività riguardanti l'evacuazione per ragioni mediche del personale dell'EUAM Ucraina.
Se necessario, saranno conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 10
Uniformi
1. Il personale dell'EUAM Ucraina può indossare l'uniforme nazionale o abiti civili con un'identificazione distintiva EUAM Ucraina.
2. L'uso dell'uniforme è disciplinato dalle regole emanante dal capomissione.
Articolo 11
Cooperazione e accesso all'informazione
1. Lo Stato ospitante assicura piena cooperazione e sostegno all'EUAM Ucraina e al suo personale. Se del caso, si farà ricorso alle disposizioni previste nell'accordo del 13 giugno 2005 tra Ucraina e Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.
Se richiesto ai fini del primo comma, saranno conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 18.
2. Il capomissione e lo Stato ospitante si consultano periodicamente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. Lo Stato ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l'EUAM Ucraina.
Articolo 12
Supporto dello Stato ospitante e contratti
1. Lo Stato ospitante assiste, su richiesta, l'EUAM Ucraina a trovare locali adeguati.
2. Se necessari e disponibili, lo Stato ospitante mette a disposizione, a titolo gratuito, locali di sua proprietà. L'EUAM Ucraina è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo le strutture in funzione delle necessità operative. Lo Stato ospitante non richiede alcun indennizzo per le costruzioni, variazioni o modifiche di dette strutture.
I locali di proprietà di enti privati, nella misura in cui siano richiesti per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell'EUAM Ucraina, sono forniti sulla base di idonei accordi contrattuali.
3. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, contribuisce alla preparazione, alla costituzione, all'esecuzione e al supporto dell'EUAM Ucraina, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell'EUAM Ucraina.
Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 18.
4. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all'EUAM Ucraina, almeno alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.
5. Conformemente alla legislazione dello Stato ospitante, l'EUAM Ucraina ha la necessaria capacità giuridica per svolgere la sua missione, in particolare per aprire conti bancari e acquisire beni o disporre degli stessi e per essere parte di procedimenti giudiziari.
6. La legge applicabile ai contratti conclusi dall'EUAM Ucraina nello Stato ospitante è determinata dalle pertinenti disposizioni di tali contratti.
7. I contratti conclusi dall'EUAM Ucraina possono disporre che la procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall'applicazione dei contratti.
Articolo 13
Decesso di membri del personale dell'EUAM Ucraina
1. Il capomissione ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale dell'EUAM Ucraina, nonché dei suoi effetti personali e di adottare le opportune misure a tal fine nel rispetto della legislazione dell'Ucraina.
2. Sulla salma dei membri del personale dell'EUAM Ucraina non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante dell'EUAM Ucraina e/o di un rappresentante dello Stato interessato.
3. Lo Stato ospitante e l'EUAM Ucraina si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell'EUAM Ucraina.
Articolo 14
Comunicazioni
1. Nel rispetto della legislazione dello Stato ospitante, l'EUAM Ucraina può installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all'utilizzazione delle frequenze idonee.
2. L'EUAM Ucraina ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all'interno dei locali dell'EUAM Ucraina e tra questi, inclusa la posa di cavi e linee di terra per l'EUAM Ucraina, nel rispetto della legislazione dello Stato ospitante.
3. All'interno dei propri locali l'EUAM Ucraina può prendere le disposizioni necessarie per l'inoltro della corrispondenza postale indirizzata a, e spedita da, l'EUAM Ucraina e/o il suo personale.
Articolo 15
Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite
1. L'EUAM Ucraina e il suo personale, l'UE e gli Stati d'origine non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell'EUAM Ucraina.
2. Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni dell'EUAM Ucraina, sono trasmesse all'EUAM Ucraina tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall'EUAM Ucraina.
3. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, la richiesta di indennizzo è presentata a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell'EUAM Ucraina e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.
4. Se non può essere composta nell'ambito della commissione per le richieste di indennizzo, la controversia è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR. Per le richieste di indennizzo che superano tale importo, la controversia è sottoposta a un'istanza arbitrale, le cui decisioni sono vincolanti.
5. L'istanza arbitrale di cui al paragrafo 4 è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall'EUAM Ucraina e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall'EUAM Ucraina. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l'EUAM Ucraina non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l'arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. L'EUAM Ucraina e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e del collegio arbitrale, le procedure applicabili all'interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.
Articolo 16
Collegamenti e controversie
1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'EUAM Ucraina e delle competenti autorità dello Stato ospitante.
2. Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.
Articolo 17
Disposizioni varie
1. Il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto, da parte delle autorità competenti ucraine, dei privilegi, immunità e diritti dell'EUAM Ucraina e del relativo personale, come previsto dal presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all'EUAM Ucraina.
Articolo 18
Modalità di attuazione
Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative dello Stato ospitante.
Articolo 19
Entrata in vigore e cessazione
1. Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta riguardante l'espletamento, a opera delle parti, delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo e resta in vigore fino alla data di partenza dell'ultimo membro del personale dell'EUAM Ucraina, secondo quanto notificato dall'EUAM Ucraina.
2. Il presente accordo può essere oggetto di modifica o cessazione con un accordo scritto tra le parti.
3. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della cessazione.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette novembre duemilaquattordici in lingua inglese ed ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per l'Unione europea
Per l'Ucraina