19.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/3 |
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Repubblica del Camerun e l'Unione europea relativo allo status delle forze dirette dall'Unione europea in transito nel territorio della Repubblica del Camerun
Yaoundé, 1o settembre 2014
Signora Ambasciatrice, Capo delegazione,
a seguito dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 2134 (2014), l'Unione europea ha deciso di schierare una forza nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) al fine di contribuire alla creazione di un contesto sicuro nella Repubblica centrafricana. Nella summenzionata risoluzione il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato gli Stati limitrofi della Repubblica centrafricana ad adottare le misure necessarie per sostenere l'azione dell'Unione, segnatamente agevolando il trasferimento senza ostacoli o ritardi verso la Repubblica centrafricana del personale e dei beni destinati all'operazione dell'Unione.
Come ricorderà, il 6 febbraio 2008 la Repubblica del Camerun aveva concluso un accordo sullo status delle forze dirette dall'Unione europea in transito nel territorio della Repubblica del Camerun in applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1778 (2007) che autorizzava l'Unione a schierare una forza in Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA).
Le disposizioni di tale accordo, che non è più in vigore dalla data di partenza dell'ultimo elemento dell'EUFOR Tchad/RCA, sono comunque perfettamente adeguate alle esigenze dell'EUFOR RCA.
Pertanto, Le propongo che l'insieme delle disposizioni di tale accordo (articoli da 1 a 19) sia reso applicabile all'EUFOR RCA, fermo restando che:
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nei suddetti articoli, qualsiasi riferimento all'EUFOR si intende come riferimento all'EUFOR RCA; |
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i mezzi di trasporto citati all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, sono considerati comprendere i mezzi di trasporto di proprietà dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUFOR RCA, ma anche quelli noleggiati dall'EUFOR RCA; |
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il riferimento alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), si intende come riferimento alla risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 gennaio 2014. |
Le sarei grato qualora potesse farmi sapere se tali proposte incontrano il Suo consenso.
In caso di risposta positiva da parte Sua, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo internazionale giuridicamente vincolante fra la Repubblica del Camerun e l'Unione europea relativo allo status dell'EUFOR RCA in transito nel territorio della Repubblica del Camerun, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.
Voglia accettare, signora Ambasciatrice, Capo delegazione, l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo della Repubblica del Camerun
S. E. Pierre MOUKOKO MBONJO
Ministra degli affari esteri
Yaoundé, addì 30 ottobre 2014
Signora Ministra,
La ringrazio per la Sua lettera del 1o settembre 2014 relativa allo status delle forze dirette dall'Unione europea in transito nel territorio della Repubblica del Camerun, che recita quanto segue:
«A seguito dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 2134 (2014), l'Unione europea ha deciso di schierare una forza nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) al fine di contribuire alla creazione di un contesto sicuro nella Repubblica centrafricana. Nella summenzionata risoluzione il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato gli Stati limitrofi della Repubblica centrafricana ad adottare le misure necessarie per sostenere l'azione dell'Unione, segnatamente agevolando il trasferimento senza ostacoli o ritardi verso la Repubblica centrafricana del personale e dei beni destinati all'operazione dell'Unione.
Come ricorderà, il 6 febbraio 2008 la Repubblica del Camerun aveva concluso un accordo sullo status delle forze dirette dall'Unione europea in transito nel territorio della Repubblica del Camerun in applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1778 (2007) che autorizzava l'Unione a schierare una forza in Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA).
Le disposizioni di tale accordo, che non è più in vigore dalla data di partenza dell'ultimo elemento dell'EUFOR Tchad/RCA, sono comunque perfettamente adeguate alle esigenze dell'EUFOR RCA.
Pertanto, Le propongo che l'insieme delle disposizioni di tale accordo (articoli da 1 a 19) sia reso applicabile all'EUFOR RCA, fermo restando che:
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nei suddetti articoli, qualsiasi riferimento all'EUFOR si intende come riferimento all'EUFOR RCA; |
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i mezzi di trasporto citati all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, sono considerati comprendere i mezzi di trasporto di proprietà dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUFOR RCA, ma anche quelli noleggiati dall'EUFOR RCA; |
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il riferimento alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), si intende come riferimento alla risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 gennaio 2014. |
Le sarei grato qualora potesse farmi sapere se tali proposte incontrano il Suo consenso.
In caso di risposta positiva da parte Sua, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo internazionale giuridicamente vincolante fra la Repubblica del Camerun e l'Unione europea relativo allo status dell'EUFOR RCA in transito nel territorio della Repubblica del Camerun, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.»
Mi pregio informarLa che i termini della Sua lettera sono per me accettabili.
Voglia accettare, Signora Ministra, l'espressione della mia profonda stima.
Per l'Unione europea
F. COLLET
Ambasciatrice
Capo della delegazione