13.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/3


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea, per un periodo di tre anni, a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

crostacei e specie demersali:

a)

navi da traino congelatrici per la pesca dei gamberetti: 3 700 TSL all'anno;

b)

navi da traino congelatrici per la pesca di pesci e cefalopodi: 3 500 TSL all'anno;

specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982):

a)

tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari: 28 unità;

b)

tonniere con lenze e canne: 12 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 7 e 9.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 9 200 000 EUR all'anno.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo di 6 200 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea-Bissau; e

b)

un importo specifico annuo di 3 000 000 EUR per il sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 9, 14, 15 e 17.

4.   Il pagamento della contropartita finanziaria a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.

5.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Guinea-Bissau.

6.   I pagamenti previsti nel presente articolo sono versati su un conto unico del tesoro pubblico, aperto presso la Banca centrale di Guinea-Bissau, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal segretariato di Stato per la pesca.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque della Guinea-Bissau

1.   Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le sue modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Guinea-Bissau nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell'ambito della commissione mista.

3.   La commissione mista è incaricata di sorvegliare l'attuazione del programma settoriale pluriennale. Se necessario, le due parti proseguono tale sorveglianza oltre la scadenza del presente protocollo, fino all'utilizzazione completa della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca della Guinea-Bissau, conformemente al principio di non discriminazione tra le diverse flotte operanti in tali acque e sulla base dei principi di una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.

2.   Nel corso del periodo oggetto del presente protocollo, l'Unione europea e la Guinea-Bissau cooperano per seguire l'evoluzione dello stato delle risorse e delle attività di pesca nella ZEE della Guinea-Bissau.

3.   Le due parti si impegnano a promuovere il rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), nonché la cooperazione in materia di gestione responsabile delle attività di pesca a livello subregionale, in particolare nell'ambito della Commissione subregionale della pesca (CSRP).

4.   Le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per adottare, ove del caso e di comune accordo, nuove misure volte a favorire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 5

Comitato scientifico congiunto

1.   Il comitato scientifico congiunto è composto da ricercatori scientifici, designati in egual numero da ciascuna delle parti. Su decisione delle due parti, la partecipazione al comitato scientifico congiunto potrà essere estesa a osservatori — in particolare rappresentanti di organismi regionali di gestione della pesca come il Copace.

2.   Il comitato scientifico congiunto si riunisce almeno una volta all'anno, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca. In linea di massima, le riunioni si svolgono alternativamente in Guinea-Bissau e nell'Unione europea. Su richiesta di una delle parti possono essere altresì convocate altre riunioni. Le riunioni sono presiedute alternativamente dalle due parti.

3.   Il comitato scientifico congiunto svolge in particolare le seguenti attività:

a)

compilare i dati relativi allo sforzo di pesca e alle catture delle flotte nazionali e straniere, operanti nella ZEE della Guinea-Bissau e dedite alla pesca di specie oggetto del presente protocollo;

b)

proporre, seguire o analizzare le campagne di valutazione annuali che contribuiscono al processo di valutazione degli stock e consentono di determinare le possibilità di pesca e le opzioni di sfruttamento che garantiscono la conservazione delle risorse e del loro ecosistema;

c)

su questa base, redigere un rapporto scientifico annuale sulle attività di pesca oggetto dell'accordo;

d)

formulare, su propria iniziativa o su richiesta della commissione mista o di una delle parti, pareri scientifici relativi alle misure di gestione ritenute necessarie ai fini dello sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività di pesca oggetto del presente protocollo.

Articolo 6

Chiusura di un'attività di pesca da parte della Guinea-Bissau

1.   Qualora la Guinea-Bissau, sulla base di un parere del comitato scientifico congiunto, decida di chiudere un'attività di pesca nell'ambito di una misura di conservazione delle risorse, la commissione mista si riunisce per analizzare le basi di tale decisione, valutare l'impatto della chiusura sull'attività delle navi UE nel quadro dell'accordo e decidere eventuali misure correttive.

2.   Nei casi previsti al paragrafo 1, la commissione mista si accorda su una riduzione proporzionale della contropartita finanziaria dell'accordo a carico dell'Unione europea e, se del caso, su una compensazione offerta agli armatori.

3.   Ogni chiusura di un'attività decisa dalla Guinea-Bissau a seguito di un parere scientifico si applica in modo non discriminatorio a tutte le navi interessate dall'attività di pesca in questione, comprese le navi nazionali e quelle battenti bandiera di un paese terzo.

Articolo 7

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere adeguate di comune accordo in sede di commissione mista e sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, e al presente protocollo e al relativo allegato sono apportate le modifiche necessarie.

Articolo 8

Pesca sperimentale

1.   Le campagne di pesca sperimentale hanno lo scopo di verificare la fattibilità tecnica e l'efficienza economica di nuove attività di pesca.

2.   La Commissione europea comunica alle autorità della Guinea-Bissau le domande di licenze di pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:

le caratteristiche tecniche della nave,

il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività di pesca considerata,

i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione ecc.).

3.   Le campagne di pesca sperimentale hanno una durata massima di sei mesi. Esse sono soggette al pagamento di un canone fissato dalla Guinea-Bissau.

4.   Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalla Guinea-Bissau sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.

5.   Le catture autorizzate nell'ambito della campagna di pesca sperimentale sono fissate dalle autorità della Guinea-Bissau. Tutte le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale ed effettuate nel corso della medesima rimangono di proprietà dell'armatore. Non possono essere detenuti a bordo o commercializzati i pesci di taglia non regolamentare o la cui pesca non è autorizzata dalla pertinente normativa della Guinea-Bissau.

6.   I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista e al comitato scientifico congiunto.

Articolo 9

Nuove possibilità di pesca

Nel caso in cui i pescherecci UE siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1, le parti consultano il comitato scientifico congiunto. Le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 10

Integrazione economica degli operatori dell'Unione europea nel settore della pesca in Guinea-Bissau

1.   Le due parti si impegnano a promuovere l'integrazione economica degli operatori dell'Unione europea nell'insieme della filiera della pesca in Guinea-Bissau, in particolare per quanto riguarda il nolo di navi UE e la costituzione di imprese congiunte.

2.   Le due parti cooperano al fine di sensibilizzare gli operatori privati dell'Unione europea alle possibilità commerciali e industriali, segnatamente in materia di investimenti diretti, nell'insieme del settore alieutico della Guinea-Bissau.

3.   Nella stessa ottica, la Guinea-Bissau può concedere incentivi agli operatori che si impegnano ad effettuare tali investimenti.

4.   Le parti istituiscono entro la fine del 2012 un gruppo di riflessione a cui saranno invitati gli operatori economici al fine di identificare gli ostacoli agli investimenti diretti degli operatori nel settore alieutico e le misure atte a superarli. Il gruppo tenterà di proporre forme possibili di finanziamento per l'attuazione delle azioni identificate.

Articolo 11

Informatizzazione degli scambi

1.   La Guinea-Bissau e l'Unione europea si impegnano a predisporre nel più breve termine i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

2.   I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

3.   La Guinea-Bissau e l'Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 12

Riservatezza dei dati

La Guinea-Bissau si impegna affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi UE e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 13

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1.   Le attività delle navi UE operanti nelle acque della Guinea-Bissau sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea-Bissau, salvo diversa disposizione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, del presente protocollo, dell'allegato e relative appendici.

2.   Le autorità della Guinea-Bissau informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

Articolo 14

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   La contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa previa consultazione all'interno della commissione mista qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE della Guinea-Bissau;

b)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

c)

l'Unione europea constata nella Guinea-Bissau una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou.

2.   L'Unione europea si riserva il diritto di rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b):

a)

quando una valutazione effettuata dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione e/o

b)

in caso di non esecuzione di tale contropartita finanziaria.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. La contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere tuttavia versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

4.   Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi UE possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata di una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 15

Sospensione dell'applicazione del protocollo

1.   L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE della Guinea-Bissau;

b)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

c)

una delle parti constata una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou;

d)

si verifica un mancato pagamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell'Unione europea, per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 14;

e)

fra le due parti sorge una controversia persistente che non può essere risolta nell'ambito della commissione mista;

f)

una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo.

2.   Quando l'applicazione del presente protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), essa è subordinata alla notifica per iscritto, ad opera della parte interessata, della sua intenzione almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione. La sospensione del presente protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena sia adottata la decisione di sospensione.

3.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 16

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dall'applicazione provvisoria conformemente all'articolo 18, salvo denuncia a norma dell'articolo 17.

Articolo 17

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L'invio della notifica di cui al paragrafo precedente comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 18

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Guinea-Bissau


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI UE NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU

CAPO I

Disposizioni generali

1.   Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o alla Guinea-Bissau quale autorità competente designa:

i)

per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE;

ii)

per la Guinea-Bissau: il dipartimento nazionale responsabile della pesca.

2.   ZEE nazionale

La Guinea-Bissau comunica all'UE, precedentemente all'entrata in vigore del presente protocollo, le coordinate geografiche della propria ZEE nonché delle linee di base.

3.   Designazione di un agente locale

Ad eccezione delle tonniere, le navi UE che desiderano ottenere un'autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Guinea-Bissau.

4.   Conto bancario

La Guinea-Bissau comunica all'UE, precedentemente all'entrata in vigore del presente protocollo, le coordinate del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico dei pescherecci nel quadro dell'accordo. I costi inerenti ai trasferimenti bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca

1.   Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'UE e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa derivanti dalle loro attività di pesca in Guinea-Bissau nel quadro dell'accordo.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

2.1.

L'UE presenta alla Guinea-Bissau una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato in appendice al presente allegato.

2.2.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata:

i)

dalla prova del pagamento del canone forfettario per il periodo di validità della autorizzazione di pesca richiesta;

ii)

dal nome e dall'indirizzo del raccomandatario locale della nave, se esistente;

iii)

per i pescherecci da traino, dalla prova del pagamento anticipato del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore;

iv)

per i pescherecci da traino, dal certificato di stazza della nave rilasciato dallo Stato di bandiera;

v)

per i pescherecci da traino, dall'attestato di conformità rilasciato dalla Guinea-Bissau a seguito del controllo tecnico della nave;

vi)

da ogni altro documento specificamente richiesto nell'ambito dell'accordo.

2.3.

All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone e, se del caso, dal contributo forfettario alle spese relative all'osservatore.

3.   Canone forfettario anticipato

3.1.

L'importo del canone forfettario è fissato sulla base del tasso annuo determinato, per ciascuna categoria di navi, nelle schede tecniche che figurano in appendice al presente allegato. Esso include le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

3.2.

Quando la durata di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, l'importo del canone forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità richiesta. Esso è eventualmente maggiorato dell'importo dovuto per la durata trimestrale o semestrale secondo i valori fissati nelle schede tecniche corrispondenti.

4.   Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

4.1.

Non appena ricevute le domande di autorizzazione di pesca, la Guinea-Bissau stabilisce per ciascuna categoria di navi l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. Tale elenco è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

4.2.

L'UE trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al suo raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, la Guinea-Bissau può rilasciare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all'UE.

5.   Rilascio dell'autorizzazione di pesca

5.1.

La Guinea-Bissau rilascia l'autorizzazione di pesca all'UE entro un termine di venti giorni a decorrere dal ricevimento del fascicolo di domanda completo.

5.2.

In caso di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nel corso del periodo di applicazione del presente protocollo, la nuova autorizzazione di pesca dovrà contenere un riferimento esplicito all'autorizzazione di pesca iniziale.

5.3.

L'UE trasmette l'autorizzazione di pesca all'armatore o al suo raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, la Guinea-Bissau può rilasciare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all'UE.

6.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, la Guinea-Bissau stabilisce senza indugio per ciascuna categoria di navi l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella sua zona. Tale elenco è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE e sostituisce l'elenco provvisorio sopra menzionato.

7.   Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

7.1.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per un periodo trimestrale, semestrale o annuale.

7.2.

Per determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

i)

nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

ii)

in seguito, ogni anno civile completo;

iii)

nel corso dell'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.

7.3.

Un periodo di validità trimestrale o semestrale ha inizio il primo di ogni mese. La validità delle autorizzazioni di pesca non può tuttavia superare il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

8.   Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca

8.1.

L'autorizzazione di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave.

8.2.

Le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie sono tuttavia autorizzati a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui sopra. Tali navi devono tenere a bordo l'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

9.   Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

9.1.

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

9.2.

Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta dell'UE, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un'altra nave simile alla nave da sostituire.

9.3.

Il trasferimento comporta il rinvio dell'autorizzazione di pesca da sostituire da parte dell'armatore o del suo raccomandatario in Guinea-Bissau e la preparazione dell'autorizzazione sostitutiva da parte della Guinea-Bissau nel più breve tempo possibile. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata all'armatore, o al suo raccomandatario, al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

9.4.

Per i pescherecci da traino, se la stazza (TSL) della nave sostitutiva è superiore a quella della nave sostituita, l'integrazione del canone è calcolata in proporzione alla differenza di stazza e al periodo di validità residua. Tale canone complementare è versato dall'armatore al momento del trasferimento dell'autorizzazione di pesca.

9.5.

La Guinea-Bissau aggiorna immediatamente l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

10.   Navi di appoggio

10.1.

Su richiesta dell'UE, la Guinea-Bissau autorizza le navi UE titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi di appoggio. Le navi di appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell'UE, o appartenere a un'impresa dell'UE, e non possono essere attrezzate per la pratica della pesca.

10.2.

La Guinea-Bissau redige l'elenco delle navi di appoggio autorizzate e lo comunica immediatamente all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

10.3.

Le navi di appoggio devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata a tal fine conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau.

11.   Controllo tecnico (pescherecci da traino)

11.1.

Una volta all'anno, o a seguito di una modifica della stazza della nave, o quando l'utilizzo di altri attrezzi da pesca comporta un cambiamento di categoria di pesca, i pescherecci da traino dell'UE si presentano in un porto della Guinea-Bissau per un controllo tecnico, conformemente alla legislazione applicabile della Guinea-Bissau.

11.2.

Il controllo tecnico è volto a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche della nave e degli attrezzi da pesca detenuti a bordo alle disposizioni del presente accordo, nonché alle disposizioni relative all'imbarco di marittimi nazionali.

11.3.

La Guinea-Bissau effettua obbligatoriamente il controllo tecnico entro un termine massimo di 48 ore successivamente all'arrivo in porto del peschereccio da traino.

11.4.

Al termine del controllo tecnico, la Guinea-Bissau rilascia immediatamente al comandante della nave un attestato di conformità e ne trasmette copia all'UE.

11.5.

L'attestato di conformità ha una durata di validità di un anno. Tuttavia, ogni modifica dell'attività di pesca da o verso la categoria dei gamberetti richiede un nuovo attestato di conformità. Un nuovo attestato di conformità è inoltre necessario nel caso in cui la nave lasci la zona economica esclusiva della Guinea-Bissau per un periodo superiore a quarantacinque giorni.

11.6.

L'attestato di conformità deve essere tenuto permanentemente a bordo.

11.7.

Le spese connesse al controllo tecnico sono a carico dell'armatore e corrispondono all'importo previsto dalla legislazione della Guinea-Bissau. Tali spese non possono superare gli importi versati per lo stesso servizio dalle navi nazionali o dalle navi battenti bandiera di un paese terzo.

CAPO III

Misure tecniche

1.

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e al livello delle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche in appendice al presente allegato.

2.

Le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT.

CAPO IV

Dichiarazione delle catture

1.   Giornale di pesca

1.1.

Il comandante di una nave UE operante nell'ambito dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura in appendice al presente allegato. Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

1.2.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero.

1.3.

Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

1.4.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

1.5.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.   Dichiarazione delle catture

2.1.

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando alla Guinea-Bissau i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca di Guinea-Bissau.

2.2.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i)

in caso di passaggio in un porto della Guinea-Bissau, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale della Guinea-Bissau, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;

ii)

in caso di uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau senza passare preliminarmente per un porto della Guinea-Bissau, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di quattordici giorni a decorrere dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei trenta giorni successivi all'uscita dalla zona della Guinea-Bissau alternativamente:

a)

mediante spedizione postale alla Guinea-Bissau; o

b)

via fax, al numero comunicato dalla Guinea-Bissau; o

c)

per posta elettronica.

2.3.

Se la Guinea-Bissau è in grado di ricevere le dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante trasmette i giornali di pesca alla Guinea-Bissau all'indirizzo di posta elettronica da essa comunicato. La Guinea-Bissau conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.

2.4.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all'UE. Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografía); o

iii)

INIAP (Instituto Nacional de investigação agrária e das Pescas).

2.5.

Se la nave torna nella zona della Guinea-Bissau nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, è tenuta a presentare una nuova dichiarazione di attività e di catture.

2.6.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, la Guinea-Bissau può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione delle catture mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, la Guinea-Bissau può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. La Guinea-Bissau informa senza indugio l'UE in merito a ogni sanzione applicata in questo contesto.

3.   Transizione verso un sistema elettronico

A decorrere dal 1o gennaio 2013, le navi UE registrano e comunicano per via elettronica alla Guinea-Bissau i dati relativi alle operazioni di pesca effettuate nel quadro dell'accordo, conformemente alle disposizioni in appendice al presente allegato.

4.   Computo dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

4.1.

L'UE stabilisce per ciascuna nave tonniera e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno di calendario precedente.

4.2.

L'UE comunica tale computo finale alla Guinea-Bissau e all'armatore entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.

4.3.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa immediatamente il saldo alla Guinea-Bissau. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

CAPO V

Sbarchi e trasbordi

1.

Il comandante di una nave UE che desidera sbarcare in un porto della Guinea-Bissau, o trasbordare, catture effettuate nella zona della Guinea-Bissau, deve notificare alla Guinea-Bissau, almeno 24 ore prima dello sbarco o del trasbordo:

a)

il nome della nave da pesca che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo,

b)

il porto di sbarco o di trasbordo,

c)

la data e l'ora prevista per lo sbarco o il trasbordo,

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3),

e)

in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente.

2.

In caso di trasbordo, il comandante deve accertare che la nave ricevente disponga di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per tale operazione.

3.

L'operazione di trasbordo deve svolgersi nella rada di un porto della Guinea-Bissau. Il trasbordo in mare è vietato.

4.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate comporta l'applicazione delle sanzioni previste a tale effetto dalla legislazione della Guinea-Bissau.

CAPO VI

Sistema di sorveglianza via satellite (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — VMS

1.1.

Quando si trovano nella zona della Guinea-Bissau, le navi UE titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di sorveglianza via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

1.2.

Ciascun messaggio di posizione deve:

i)

contenere:

a)

l'identificazione della nave,

b)

l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99 %,

c)

la data e l'ora di registrazione della posizione,

d)

la velocità e la rotta della nave;

ii)

essere configurato secondo il formato in appendice al presente allegato.

1.3.

La posizione registrata successivamente all'entrata nella zona della Guinea-Bissau è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona della Guinea-Bissau, che viene identificata con il codice «EXI».

1.4.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del VMS

2.1.

Il comandante garantisce in ogni momento che il VMS della sua nave sia pienamente operativo e che i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera.

2.2.

In caso di guasto, il VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Trascorso tale termine e in assenza di riparazione, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona della Guinea-Bissau.

2.3.

Le navi che pescano nella zona della Guinea-Bissau con un VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.2.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al CCP della Guinea-Bissau

3.1.

Non appena la Guinea-Bissau disponga di un CCP operativo, il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente a tale CCP i messaggi di posizione delle navi interessate. I CCP dello Stato di bandiera e della Guinea-Bissau provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.

3.2.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Guinea-Bissau avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

3.3.

I CCP della Guinea-Bissau e dello Stato di bandiera si informano reciprocamente e senza indugio in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

4.1.

La Guinea-Bissau verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

4.2.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione è soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione della Guinea-Bissau in vigore.

5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

5.1.

Sulla base di elementi fondati che inducano ad ipotizzare un'infrazione, la Guinea-Bissau può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Questi elementi di prova devono essere trasmessi dalla Guinea-Bissau al CCP dello Stato di bandiera e all'UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Guinea-Bissau i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta. Il CCP della Guinea-Bissau notifica immediatamente la fine della procedura di indagine al CCP dello Stato di bandiera e all'UE.

5.2.

Al termine del periodo di indagine, la Guinea-Bissau informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito alle eventuali misure.

CAPO VII

Controllo

1.   Entrata e uscita dalla zona

1.1.

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau di una nave UE titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata alla Guinea-Bissau con un anticipo minimo di 24 ore prima dell'entrata o dell'uscita. Tale termine è ridotto a sei ore per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie.

1.2.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

i)

la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;

ii)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iii)

la presentazione dei prodotti.

1.3.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, ove ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dalla Guinea-Bissau. La Guinea-Bissau notifica senza indugio alle navi interessate e all'UE ogni modifica degli indirizzi elettronici, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

1.4.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona della Guinea-Bissau senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

2.   Ispezioni

2.1.

I comandanti dei pescherecci UE impegnati in attività di pesca nelle acque della Guinea-Bissau permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato dell'ispezione delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.

2.2.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

2.3.

Al termine di ogni ispezione, al comandante della nave è rilasciato un rapporto di ispezione ufficiale.

CAPO VIII

Infrazioni

1.   Trattamento delle infrazioni

1.1.

Ogni infrazione delle disposizioni del presente allegato commessa da una nave UE titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

1.2.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata.

2.   Fermo della nave — Riunione di informazione

2.1.

Ove consentito dalla legislazione nazionale per l'infrazione in oggetto, ogni nave UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se la nave si trova in mare, a rientrare in un porto della Guinea-Bissau.

2.2.

La Guinea-Bissau notifica all'UE, entro un termine di 48 ore, ogni fermo di una nave UE titolare di un'autorizzazione di pesca. Tale notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione.

2.3.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Guinea-Bissau organizza su richiesta dell'UE, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3.   Sanzioni in caso d'infrazione — Procedura transattiva

3.1.

Le sanzioni in caso d'infrazione sono fissate dalla Guinea-Bissau secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

3.2.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultima viene avviata fra la Guinea-Bissau e l'UE una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transattiva si conclude al massimo dopo quattro giorni a decorrere dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

4.1.

Se la procedura transattiva non dà esito positivo e la violazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in violazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dalla Guinea-Bissau e il cui importo, fissato dalla Guinea-Bissau, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

4.2.

La cauzione bancaria è svincolata e resa all'armatore immediatamente dopo la decisione del giudice:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione; o

b)

fino a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore al livello della cauzione bancaria.

4.3.

La Guinea-Bissau informa l'UE sull'esito del procedimento giudiziario entro un termine di otto giorni dalla pronuncia della decisione.

5.   Liberazione della nave

La nave e il suo comandante sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia pagata la sanzione della procedura transattiva o sia stata depositata la cauzione bancaria.

CAPO IX

Imbarco di marittimi

1.   Numero di marittimi da imbarcare

1.1.

Nel corso del periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, ogni peschereccio da traino dell'UE imbarca marittimi della Guinea-Bissau entro i limiti seguenti:

i)

quattro marittimi, per una capacità inferiore a 250 TSL;

ii)

cinque marittimi, per una capacità compresa tra 250 e 400 TSL;

iii)

sei marittimi, per una capacità compresa tra 400 e 650 TSL;

iv)

sette marittimi, per una capacità superiore a 650 TSL.

1.2.

Gli armatori delle navi UE fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi della Guinea-Bissau.

2.   Libera scelta dei marittimi

2.1.

La Guinea-Bissau tiene un elenco indicativo dei marittimi qualificati per essere imbarcati sulle navi UE.

2.2.

L'armatore o il suo raccomandatario possono scegliere liberamente da detto elenco i marittimi da imbarcare e informano le autorità della Guinea-Bissau di averli inclusi nell'equipaggio.

3.   Contratti

3.1.

Il contratto di assunzione dei marittimi deve essere concluso tra l'armatore, o il suo raccomandatario, e i marittimi, se del caso rappresentati dal loro sindacato, in collegamento con la Guinea-Bissau. Esso stipula in particolare la data e il porto d'imbarco.

3.2.

Detto contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile in Guinea-Bissau e comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

3.3.

Copia di tale contratto è consegnata ai firmatari.

3.4.

Ai marittimi della Guinea-Bissau sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Essi comprendono in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4.   Salario dei marittimi

4.1.

Il salario dei marittimi della Guinea-Bissau è a carico dell'armatore. Esso è fissato anteriormente al rilascio dell'autorizzazione di pesca di comune accordo fra l'armatore o il suo raccomandatario e la Guinea-Bissau.

4.2.

Il salario non può essere inferiore a quello degli equipaggi delle navi della Guinea-Bissau né a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

5.   Obblighi dei marittimi

Il marittimo è tenuto a presentarsi al comandante della nave che gli è stato indicato il giorno precedente alla data di imbarco annunciata nel suo contratto. Il comandante informa il marittimo in merito alla data e all'ora di imbarco. Se il marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, il suo contratto si considera nullo e privo di effetti. Il marittimo assente è sostituito da un altro marittimo della Guinea-Bissau, senza che ciò possa ritardare la partenza della nave.

CAPO X

Osservatori

1.   Osservazione delle attività di pesca

1.1.

Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

1.2.

Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione per la pesca.

1.3.

Le altre navi prendono a bordo un osservatore designato dalla Guinea-Bissau.

2.   Navi e osservatori designati

2.1.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, la Guinea-Bissau informa l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. La Guinea-Bissau informa senza indugio l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

2.2.

La presenza a bordo degli osservatori non deve superare il tempo necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

3.   Contropartita finanziaria forfettaria

All'atto del pagamento del canone, l'armatore versa alla Guinea-Bissau per ciascuna nave un importo forfettario di 6 000 EUR all'anno, adattato pro rata temporis in funzione della durata dell'autorizzazione di pesca delle navi designate.

4.   Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Guinea-Bissau.

5.   Condizioni d'imbarco

5.1.

Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalla Guinea-Bissau.

5.2.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

5.3.

Le spese di vitto e alloggio a bordo per l'osservatore sono a carico dell'armatore.

5.4.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché siano garantiti l'incolumità fisica e il benessere dell'osservatore.

5.5.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate all'esercizio delle sue funzioni.

6.   Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni appropriate per non interrompere od ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.   Imbarco e sbarco dell'osservatore

7.1.

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

7.2.

L'armatore o il suo rappresentante comunicano alla Guinea-Bissau, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

7.3.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto della Guinea-Bissau, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nella Guinea-Bissau nel più breve termine.

8.   Compiti dell'osservatore

L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

a)

osserva l'attività di pesca della nave;

b)

verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

c)

svolge operazioni nell'ambito di programmi scientifici, compreso il prelievo di campioni biologici;

d)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

e)

verifica i dati sulle catture effettuate nella zona della Guinea-Bissau riportati nel giornale di pesca;

f)

verifica le percentuali delle catture accessorie sulla base di quanto definito nelle schede per ciascuna categoria ed esegue una stima dei rigetti in mare;

g)

comunica almeno settimanalmente via radio le proprie osservazioni, compreso il volume delle catture principali e accessorie conservate a bordo.

9.   Rapporto dell'osservatore

9.1.

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

9.2.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto alla Guinea-Bissau. I dati relativi alle catture e ai rigetti in mare sono comunicati all'istituto scientifico (CIPA) della Guinea-Bissau che, dopo averli sottoposti a trattamento e analisi, li presenta al comitato scientifico congiunto.

Appendici

1 —

Modulo di domanda di licenza di armamento per la pesca

2 —

Statistiche relative alle catture e allo sforzo di pesca

3 —

Giornale di pesca delle navi tonniere

4 —

Segnalazione elettronica delle operazioni di pesca

5 —

Comunicazione dei messaggi VMS alla Guinea-Bissau

6 —

Schede tecniche per categoria

Appendice 1

MODULO DI DOMANDA DI LICENZA DI ARMAMENTO PER LA PESCA

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Appendice 2

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Testo di immagine

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Appendice 3

GIORNALE DI BORDO DELLE NAVI TONNIERE

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Appendice 4

SEGNALAZIONE ELETTRONICA DELLE OPERAZIONI DI PESCA

Sistema elettronico di registrazione e comunicazione

1.

Ogni nave UE che pratica attività di pesca nel quadro del presente protocollo deve essere dotata di un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica, di seguito denominato sistema ERS (Electronic Reporting System — sistema elettronico di trasmissione dei dati), operativo e in grado di registrare e trasmettere i dati relativi alle attività di pesca, durante tutto il periodo di presenza della nave nelle acque della Guinea-Bissau. Le navi UE non dotate del sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad avviare un'operazione di pesca nelle acque della Guinea-Bissau.

2.

Lo Stato membro di bandiera e la Guinea-Bissau accertano che il rispettivo centro nazionale di controllo della pesca (CCP) sia dotato di un'attrezzatura informatica e disponga dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile su http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm nonché per la conservazione elettronica dei dati ERS per un periodo di almeno tre anni. Ogni modifica o aggiornamento del formato dovranno essere identificati e datati ed entrano in vigore dopo un termine di sei mesi.

3.

La trasmissione dei dati ERS utilizza i mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'UE.

4.

Le parti provvedono affinché i dati ERS siano registrati in ordine sequenziale.

5.

Lo Stato membro di bandiera e la Guinea-Bissau provvedono affinché i rispettivi CCP si comunichino reciprocamente i nomi, gli indirizzi elettronici e i numeri di telefono e di fax necessari. Ogni ulteriore modifica di tali dati sarà comunicata senza indugio.

Trasmissione dei dati ERS

6.

Ogni nave UE che pesca nell'ambito del presente protocollo:

a)

tiene un giornale di bordo elettronico per ciascun giorno di presenza nelle acque della Guinea-Bissau. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice alfa-3 FAO, in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari;

b)

fermo restando quanto previsto al capo VII, trasmette in occasione di ogni entrata o uscita dalle acque della Guinea-Bissau i quantitativi detenuti a bordo per ciascuna delle specie identificate sull'autorizzazione di pesca;

c)

registra le catture effettuate nelle acque della Guinea-Bissau per specie e per ciascuna cala di pesca, identificando i quantitativi catturati e i rigetti. Per le specie identificate sull'autorizzazione di pesca, il comandante deve altresì indicare l'assenza di catture;

d)

fermo restando quanto previsto al capo V, registra i quantitativi trasbordati e/o sbarcati suddividendoli per specie;

e)

trasmette per via elettronica i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera entro le 23:59 UTC.

7.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

8.

Lo Stato di bandiera si accerta che il proprio CCP trasmetta senza indugio i dati ERS al CCP della Guinea-Bissau secondo le procedure e il formato indicati al punto 2.

9.

Il CCP della Guinea-Bissau

a)

tratta tutti i dati ERS in modo riservato;

b)

trasmette i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera della nave al massimo entro 48 ore dalla fine di ciascuna operazione di trasbordo e/o di sbarco.

Guasti tecnici

10.

Lo Stato di bandiera di una nave UE provvede affinché il comandante, l'armatore o il suo raccomandatario sia informato senza indugio di ogni guasto tecnico del sistema ERS installato sulla nave.

11.

In caso di guasto tecnico del sistema ERS, il comandante e/o l'armatore provvedono affinché il sistema sia riparato o sostituito entro il termine di un mese dal verificarsi del guasto.

12.

Ogni nave UE che pesca con un sistema ERS difettoso trasmette ogni giorno entro le 23:59 UTC i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo elettronico di comunicazione disponibile.

Mancata ricezione dei dati ERS

13.

Il CCP della Guinea-Bissau notifica senza indugio al CCP dello Stato di bandiera competente e all'UE ogni interruzione nella trasmissione dei dati ERS di una nave UE che pesca nell'ambito del presente protocollo.

14.

Successivamente al ricevimento di tale notifica, il CCP dello Stato di bandiera identifica senza indugio le ragioni per cui i dati ERS non sono stati trasmessi e adotta le misure adeguate per risolvere il problema. Il CCP dello Stato di bandiera informa senza indugio il CCP della Guinea-Bissau e l'UE in merito alle cause identificate e alle misure correttive corrispondenti.

15.

I dati ERS mancanti sono trasmessi senza indugio dal CCP dello Stato di bandiera al CCP della Guinea-Bissau.

16.

Qualora il CCP della Guinea-Bissau non sia operativo, l'UE comunica alla Guinea-Bissau con cadenza mensile i dati ERS aggregati delle navi UE che hanno svolto operazioni di pesca nelle sue acque.

Appendice 5

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLA GUINEA-BISSAU

Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno considerato

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio: «ENT», «POS» o «EXI»

Nome della nave

NA

F

Nome della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Nome del comandante

MA

O

Nome del comandante della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 99.999 (WGS-84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 999.999 (WGS-84)

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave su scala di 360°

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

Formato per la trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra («//») e le lettere «SR» indicano l'inizio della trasmissione;

una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio dell'informazione;

una barra (/) separa il codice dal dato;

coppie di dati sono separate da uno spazio;

i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.

Appendice 6

SCHEDA 1 — CATEGORIA DI PESCA 1:

NAVI DA TRAINO CONGELATRICI PER LA PESCA DI PESCI E CEFALOPODI

1.   

Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°.

2.   

Attrezzi autorizzati

2.1.

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi.

2.2.

Sono autorizzati i buttafuori.

2.3.

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l'utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l'effetto di ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri.

2.4.

È vietato l'addoppio del filo, singolo o trecciato, che costituisce il sacco della rete.

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm

4.   

Catture accessorie

In conformità alla normativa della Guinea-Bissau.

4.1.

Le navi adibite alla pesca di pesci non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % e cefalopodi in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau alla fine di una bordata.

4.2.

Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau alla fine di una bordata.

4.3.

Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è sanzionato in conformità della normativa della Guinea-Bissau.

4.4.

Le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per adeguare il tasso di cattura autorizzato sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto.

5.   

Stazza autorizzata/Canoni

5.1.

Stazza autorizzata (TSL)

3 500 TSL/anno

5.2.

Canoni in EUR per TSL

256 EUR/TSL/anno

Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati in proporzione e maggiorati rispettivamente del 4 % o del 2,5 %.


SCHEDA 2 — CATEGORIA DI PESCA 2:

NAVI DA TRAINO PER LA PESCA DEI GAMBERETTI

1.   

Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°.

2.   

Attrezzo autorizzato

2.1.

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi.

2.2.

Sono autorizzati i buttafuori.

2.3.

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l'utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l'effetto di ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri.

2.4.

È vietato l'addoppio del filo, singolo o trecciato, che costituisce il sacco della rete.

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

50 mm

4.   

Catture accessorie

In conformità della normativa della Guinea-Bissau:

4.1.

le navi adibite alla pesca dei gamberetti non possono avere a bordo cefalopodi e pesci in quantità superiore al 50 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau alla fine di una bordata;

4.2.

qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è sanzionato in conformità della normativa della Guinea-Bissau;

4.3.

le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista per adeguare il tasso di cattura autorizzato sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto.

5.   

Stazza autorizzata/Canoni

5.1.

Stazza autorizzata (TSL)

3 700 TSL/anno

5.2.

Canoni in EUR per TSL

344 EUR/TSL/anno

Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati in proporzione e maggiorati rispettivamente del 4 % o del 2,5 %.


SCHEDA 3 — CATEGORIA DI PESCA 3:

TONNIERE CON LENZE E CANNE

1.   

Zona di pesca

1.1.

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°.

1.2.

Le navi tonniere con lenze e canne sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

2.   

Attrezzo autorizzato

2.1.

Canne

2.2.

Rete da circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm

3.   

Catture accessorie

3.1.

In conformità della convenzione sulle specie migratorie e con le risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È inoltre vietata la pesca dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).

3.2.

Le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista al fine di aggiornare l'elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4.   

Stazza autorizzata/Canoni

4.1.

Canone aggiuntivo per tonnellata pescata

25 EUR/tonnellata

4.2.

Canone forfettario annuo

550 EUR per 22 tonnellate per nave

4.3.

Numero di navi autorizzate a pescare

12 unità


SCHEDA 4 — CATEGORIA DI PESCA 4:

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI

1.   

Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°.

2.   

Attrezzo autorizzato

Sciabica e palangaro di superficie

3.   

Catture accessorie

In conformità della convenzione sulle specie migratorie e con le risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È inoltre vietata la pesca dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).

Le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista al fine di aggiornare l'elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4.   

Stazza autorizzata/Canoni

4.1.

Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

35 EUR/tonnellata

4.2.

Canone forfettario annuo

3 500 EUR per 100 tonnellate per nave

4.3.

Numero di navi autorizzate a pescare

28 unità

Nozione di «bordata»

La durata della bordata di una nave UE ai fini della presente appendice è definita come segue:

il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e l'uscita dalla stessa; o

il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e un trasbordo; o

il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e uno sbarco in Guinea-Bissau.