18.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/3


PROTOCOLLO

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso «Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso «Unione europea»,

da un lato, e

L'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia (in appresso «Croazia») all'Unione europea il 1o luglio 2013,

Considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso «ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2004.

(2)

Il trattato relativo all'adesione della Croazia all'Unione europea (in appresso «trattato di adesione») è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

(3)

Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea.

(4)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA deve essere approvata tramite un protocollo al medesimo.

(5)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi dell'Unione europea e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sanciti in tale accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

Parti contraenti

Articolo 1

La Croazia è parte dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001, e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'ASA, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

SEZIONE II

Prodotti agricoli

Articolo 2

Prodotti agricoli in senso stretto

1.   L'allegato IV a) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente protocollo.

2.   L'allegato IV b) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente protocollo.

3.   L'allegato IV c) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente protocollo.

4.   L'articolo 27 dell'ASA è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Prodotti agricoli

1.   L'Unione europea abolisce i dazi doganali e gli oneri aventi effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, diversi da quelli delle voci 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo del presente accordo che tiene conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, l'Unione europea fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di prodotti di “baby beef” definiti all'allegato III e originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 650 tonnellate, espresse in peso carcasse.

L'Unione europea concede l'accesso in esenzione da dazi doganali alle importazioni nel suo territorio di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 7 000 tonnellate (peso netto).

4.3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo del presente accordo che tiene conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

a)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea, elencati all'allegato IV a);

b)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto;

c)

applica i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea, elencati all'allegato IV c), entro i limiti di contingenti tariffari.

4.   Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.»

.

5.   L'allegato IV d) dell'ASA è soppresso.

Articolo 3

Prodotti della pesca

1.   All'articolo 28 dell'ASA, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesci e di prodotti della pesca originari dell'Unione europea ad eccezione dei prodotti elencati negli allegati V b) e V c), ai quali sono applicate le riduzioni tariffarie ivi indicate.»

.

2.   Il testo dell'allegato IV del presente protocollo è aggiunto all'ASA e ne costituisce l'allegato V c).

Articolo 4

Prodotti agricoli trasformati

1.   L'allegato II del protocollo n. 3 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente protocollo.

2.   L'allegato III del protocollo n. 3 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato VI del presente protocollo.

Articolo 5

Accordo sui vini e sulle acquaviti

I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I (accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dell'ASA) del protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'ASA per tenere conto dell'esito dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, sono sostituiti dal testo dell'allegato VII del presente protocollo.

SEZIONE III

Norme di origine

Articolo 6

L'allegato IV del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente protocollo.

SEZIONE IV

Disposizioni transitorie

Articolo 7

OMC

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 in relazione al presente allargamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell'origine debitamente rilasciate dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o dalla Croazia nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell'adesione;

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in Croazia prima della data dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Croazia, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.   L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Croazia possono mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

una siffatta disposizione figuri anche nell'accordo concluso, prima della data di adesione della Croazia, tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Entro un anno dalla data di adesione della Croazia, tali autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'ASA.

3.   Le richieste di controllo a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui al paragrafo 1 sono accettate dalle autorità doganali competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Croazia nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine fornita loro a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 9

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell'ASA sono applicabili alle merci esportate dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in Croazia o dalla Croazia nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che rispettano le disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o si trovino in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in Croazia.

2.   Il trattamento preferenziale può essere concesso in tali casi purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, sia presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione.

Articolo 10

Contingenti per il 2013

Per il 2013, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o luglio 2013.

SEZIONE V

Disposizioni generali e finali

Articolo 11

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 12

1.   L'Unione europea e i suoi Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 13

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2.   Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il 1o luglio 2013, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o luglio 2013.

Articolo 14

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascuno dei quali facente ugualmente fede.

Articolo 15

Il testo dell'ASA, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione dei testi menzionati.

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ALLEGATO I

«ALLEGATO IV a)

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

(Dazio zero)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a))

Codice NC

Designazione delle merci

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

 

Cavalli

0101 21 00

– –

riproduttori di razza pura

0101 29

– –

altri

0101 29 90

– – –

altri

0101 30 00

Asini

0101 90 00

altri

0102

Animali vivi della specie bovina:

 

Bovini

0102 29

– –

altri

0102 29 05

– – –

del sottogenere Bibos o del sottogenere Poephagus

 

– – –

altri

 

– – – –

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

0102 29 21

– – – – –

destinati alla macellazione

0102 29 29

– – – – –

altri

 

– – – –

di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg

0102 29 41

– – – – –

destinati alla macellazione

0102 29 49

– – – – –

altri

 

– – – –

di peso superiore a 300 kg

 

– – – – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

0102 29 51

– – – – – –

destinate alla macellazione

0102 29 59

– – – – – –

altre

 

– – – – –

Vacche

0102 29 61

– – – – – –

destinate alla macellazione

0102 29 69

– – – – – –

altre

 

– – – – –

altri

0102 29 91

– – – – – –

destinati alla macellazione

0102 29 99

– – – – – –

altri

 

Bufali

0102 39

– –

altri

0102 39 10

– – –

delle specie domestiche

0102 39 90

– – –

altri

0102 90

altri

 

– –

altri

0102 90 91

– – –

delle specie domestiche

0102 90 99

– – –

altri

0103

Animali vivi della specie suina

0103 10 00

riproduttori di razza pura

 

altri

0103 91

– –

di peso inferiore a 50 kg

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina

0104 10

della specie ovina

0104 10 10

– –

riproduttori di razza pura

0104 20

della specie caprina

0104 20 10

– –

riproduttori di razza pura

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche

 

di peso inferiore o uguale a 185 g

0105 11

– –

Galli e galline

 

– – –

Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione

0105 11 11

– – – –

Razze ovaiole

0105 11 19

– – – –

altri

 

– – –

altri

0105 11 99

– – – –

altri

0105 12 00

– –

Tacchine e tacchini

0105 13 00

– –

Anatre

0105 14 00

– –

Oche

0105 15 00

– –

Faraone

 

altri

0105 94 00

– –

Galli e galline

0105 99

– –

altri

0105 99 10

– – –

Anatre

0105 99 20

– – –

Oche

0105 99 30

– – –

Tacchini e tacchine

0105 99 50

– – –

Faraone

0106

Altri animali vivi

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

0209

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

0209 10

di suini

0209 10 90

– –

grasso di maiale, diverso da quello della sottovoce 0209 10 11 o 0209 10 19

0209 90 00

altri

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 10

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

 

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 10 19

– – –

altri

 

– –

altri

0402 10 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 99

– – –

altri

 

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0402 21

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 29

– –

altri

 

altri

0402 91

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 99

– –

altri

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

0405 10

Burro

0405 20

Paste da spalmare lattiere

0405 20 90

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

0405 90

altri

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0602 10

Talee senza radici e marze

0602 20

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

0602 30 00

Rododendri e azalee, anche innestati

0602 40 00

Rosai, anche innestati

0602 90

altri

0602 90 10

– –

Bianco di funghi (micelio)

0602 90 30

– –

Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

 

– –

altri

 

– – –

Piante da pien'aria

 

– – – –

Alberi, arbusti e arboscelli

0602 90 41

– – – – –

da bosco

 

– – – – –

altri

0602 90 45

– – – – – –

Talee radicate e giovani piante

0602 90 49

– – – – – –

altri

0602 90 50

– – – –

altre piante da pien'aria

 

– – –

Piante d'appartamento

0602 90 70

– – – –

Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

 

– – – –

altre

0602 90 91

– – – – –

Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee

0602 90 99

– – – – –

altre

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0701

Patate, fresche o refrigerate

0701 10 00

da semina

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 10 00

Cipolle e scalogni

 

– –

Cipolle

0703 10 19

– – –

altre

0703 10 19 10

– – – –

da semina

0703 10 19 30

– – – –

Arpadzik

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei

0703 90 00 10

– –

da semina

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

altri

0709 99

– –

altri

0709 99 60

– – –

Granturco dolce

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 80

altri ortaggi o legumi

0710 80 10

– –

Olive

0710 80 80

– –

Carciofi

0710 80 85

– –

Asparagi

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

0711 20

Olive

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0712 20 00

Cipolle

 

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi

0712 31 00

– –

Funghi del genere Agaricus

0712 32 00

– –

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –

Tremelle (Tremella spp.)

0712 39 00

– –

altri

0712 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

0712 90 05

– –

Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

 

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0712 90 19

– – –

altro

0712 90 30

– –

Pomodori

0712 90 50

– –

Carote

0712 90 90

– –

altri

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0713 10

Piselli (Pisum sativum)

0713 10 10

– –

destinati alla semina

0713 20 00

Ceci

0713 20 00 10

– –

destinati alla semina

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0713 31 00

– –

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 31 00 10

– – –

destinati alla semina

0713 32 00

– –

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

0713 32 00 10

– – –

destinati alla semina

0713 33

– –

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

0713 33 10

– – –

destinati alla semina

0713 34 00

– –

Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea)

0713 34 00 10

– – –

destinato alla semina

0713 35 00

– –

Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata)

0713 35 00 10

– – –

destinato alla semina

0713 39 00

– –

altri

0713 39 00 10

– – –

destinati alla semina

0713 40 00

Lenticchie

0713 40 00 10

– –

destinate alla semina

0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

0713 50 00 10

– –

destinate alla semina

0713 60 00

Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan)

0713 60 00 10

– –

destinato alla semina

0713 90 00

altri

0713 90 00 10

– –

destinati alla semina

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0803

Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

0805

Agrumi, freschi o secchi

0810

Altre frutta fresche

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

0810 30

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere “Vaccinium”

0810 50 00

Kiwi

0810 60 00

Durian

0810 70 00

Cachi

0810 90

altri

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

0902

Tè, anche aromatizzato

0904

Pepe (del genere “Piper”); pimenti del genere “Capsicum” o del genere “Pimenta”, essiccati, tritati o polverizzati

 

Pepe

0904 11 00

– –

non tritato né polverizzato

0904 12 00

– –

tritato o polverizzato

0905

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

 

Frumento (grano) duro

1001 11 00

– –

destinato alla semina

1002

Segale

1003

Orzo

1003 10 00

destinato alla semina

1003 90 00

altro

1003 90 00 10

– –

destinato alla fabbricazione di birra

1003 90 00 20

– –

destinato al bestiame

1003 90 00 90

– –

altro

1004

Avena

1005

Granturco

1005 10

destinato alla semina

1006

Riso

1006 10

Risone (riso “paddy”)

1006 10 10

– –

destinato alla semina

1007

Sorgo da granella

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

1107

Malto, anche torrefatto

1108

Amidi e fecole; inulina

1201

Fave di soia, anche frantumate

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

1203 00 00

Copra

1204

Semi di lino, anche frantumati

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape

1209

Semi, frutti e spore da sementa

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

Succhi ed estratti vegetali

1302 11 00

– –

Oppio

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

1503

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

Olio di cotone e sue frazioni

1512 21

– –

Olio greggio, anche depurato del gossipolo

1512 29

– –

altri

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

altri

1514 99

– –

altri

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

Olio di lino e sue frazioni

1515 11 00

– –

Olio greggio

1515 19

– –

altri

1515 30

Olio di ricino e sue frazioni

1515 50

Olio di sesamo e sue frazioni

1515 90

altri

 

– –

Olio di semi di tabacco e sue frazioni

 

– – –

Olio greggio

1515 90 21

– – – –

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1515 90 29

– – – –

altro

 

– – –

altri

1515 90 31

– – – –

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1515 90 39

– – – –

altri

 

– –

altri oli e loro frazioni

 

– – –

Oli greggi

1515 90 40

– – – –

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

 

– – – –

altri

1515 90 51

– – – – –

concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

1515 90 59

– – – – –

concreti, altrimenti presentati; fluidi

 

– – –

altri

1515 90 60

– – – –

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

 

– – – –

altri

1515 90 91

– – – – –

concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

1515 90 99

– – – – –

concreti, altrimenti presentati; fluidi

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1516 10

Grassi e oli animali e loro frazioni

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1517 90

altre

 

– –

altre

1517 90 99

– – –

altre

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

 

Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 12

– –

di barbabietola

 

altri

1701 91 00

– –

con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 99

– –

altri

1701 99 90

– – –

altri

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

 

Lattosio e sciroppo di lattosio

1702 11 00

– –

contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

1702 19 00

– –

altri

1702 20

Zucchero e sciroppo d'acero

1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

1702 60

altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 10 00

Ortaggi e legumi omogeneizzati

2005 70 00

Olive

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

2301 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

2307

Fecce di vino; tartaro greggio

2308

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 »


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV b)

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

(Dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b))

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

(tonnellate)

Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari

(% di NPF)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

800

100

0401 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

0401 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2 400

100

0401 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

1 300

100

0403 10

Yogurt

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 10 11

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 13

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90

altri

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

– – –

altri

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 90 51

– – – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 53

– – – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 59

– – – – –

superiore a 6 %

0406

Formaggi e latticini

40

100

0406 10

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

0406

Formaggi e latticini

310

70

0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

0406

Formaggi e latticini

650

100

0406 90

altri formaggi

0701

Patate, fresche o refrigerate

450

100

0701 90

altre

 

– –

altre

0701 90 90

– – –

altre

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

300

100

0703 10

Cipolle e scalogni

 

– –

Cipolle

0703 10 19

– – –

altre

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

100

100

 

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

1512 19

– –

altri

1512 19 90

– – –

altri

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

3 400

70

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

2 050

70

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

40

100

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

50

100

2003 10

Funghi del genere Agaricus

2003 10 20

– –

conservati temporaneamente, completamente cotti

2003 10 30

– –

altri

2003 90

altri

2003 90 10

– –

Tartufi

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

150

100

2005 20

Patate

 

– –

altre

2005 20 20

– – –

a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

2005 20 80

– – –

altre

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

60

100

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum)

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

300

100»


ALLEGATO III

«ALLEGATO IV c)

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA (CONCESSIONI NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c))

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

(tonnellate)

Dazio applicabile

(% di NPF)

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

2 000

70

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

200

50

0406

Formaggi e latticini

600

70

0701

Patate, fresche o refrigerate

100

50

0701 90

altre»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO V c)

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

(Dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)

(di cui all'articolo 28, paragrafo 2)

Codice NC (1)

Designazione delle merci

Contingente annuo esente da dazio

0301 93 00

Carpe, vive

75 tonnellate


(1)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale — Gazzette ufficiali nn. 23/03, 69/04, 10/08, 35/10 e 11/12 dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; decisione sull'armonizzazione e sulla modifica della tariffa doganale — Gazzetta ufficiale n. 169/12 dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.»


ALLEGATO V

«ALLEGATO II

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI MERCI ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

(% di NPF)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

 

0403 10

Yogurt

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

50

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

50

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

50

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

50

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

50

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

50

0403 90

altri

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

50

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

50

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

50

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

50

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

50

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

50

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

 

0405 20

Paste da spalmare lattiere

 

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

 

 

altri

 

0511 99

– –

altri

 

 

– – –

Spugne naturali di origine animale

 

0511 99 31

– – – –

gregge

0

0511 99 39

– – – –

altre

0

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

 

0710 40 00

Granturco dolce

0

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

 

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

 

 

– –

Ortaggi o legumi

 

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0

0903 00 00

Mate

0

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

 

 

Alghe

 

1212 29 00

– –

altri

0

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

 

Succhi ed estratti vegetali

 

1302 12 00

– –

di liquirizia

0

1302 13 00

– –

di luppolo

0

1302 19

– –

altri

 

1302 19 20

– – –

di piante del genere Ephedra

0

1302 19 70

– – –

altri

0

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

100

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

1302 31 00

– –

Agar-agar

0

1302 32

– –

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

 

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

0

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

0

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

0

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1515 90

altri

 

1515 90 11

– –

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

 

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni

 

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti “opalwax”

0

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida

100

1517 90

altre

 

1517 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

100

 

– –

altre

 

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

0

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

0

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

0

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

 

1522 00 10

Degras

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

 

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

0

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

 

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

100

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

50

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

0

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

50

 

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

 

1806 31 00

– –

ripiene

50

1806 32

– –

non ripiene

50

1806 90

altre

50

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

 

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

 

1902 11 00

– –

contenenti uova

50

1902 19

– –

altre

50

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

 

1902 20 10

– –

contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

0

1902 20 30

– –

contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

100

 

– –

altre

 

1902 20 91

– – –

cotte

50

1902 20 99

– – –

altre

50

1902 30

altre paste alimentari

50

1902 40

Cuscus

50

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

100

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

50

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

 

2001 90

altri

 

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

2001 90 92

– –

Frutta tropicale e noci tropicali; cuori di palma

0

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

2004 10

Patate

 

 

– –

altre

 

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

 

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

2005 20

Patate

 

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

 

 

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro

 

2008 11

– –

Arachidi

 

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

0

 

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19

 

2008 91 00

– –

Cuori di palma

0

2008 99

– –

altri

 

 

– – –

senza aggiunta di alcole

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri

 

2008 99 85

– – – – –

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati

100

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

 

2103 10 00

Salsa di soia

0

2103 20 00

Salsa “Ketchup” ed altre salse al pomodoro

100

2103 30

Farina di senape e senape preparata

0

2103 90

altri

 

2103 90 10

– –

“Chutney” di mango liquido

0

2103 90 30

– –

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

0

2103 90 90

– –

altri

 

2103 90 90 10

– – –

Miscele di erbe a base di pepe

0

2103 90 90 50

– – –

Maionese

100

2103 90 90 90

– – –

altri

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

 

2104 10 00

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

50

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

0

2106 90

altre

 

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

0

 

– –

altre

 

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

2106 90 98

– – –

altre

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

50

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

50

2203 00

Birra di malto

0

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

0

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

0

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

0

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

70

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco

100

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

altri polialcoli

 

2905 43 00

– –

Mannitolo

0

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo)

0

2905 45 00

– –

Glicerolo (glicerina)

0

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

 

3301 90

altri

0

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

 

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande

 

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

 

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0

 

– – – –

altre

 

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

3302 10 29

– – – – –

altre

0

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

 

3501 10

Caseina

0

3501 90

altri

 

3501 90 90

– –

altri

0

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

0

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

 

3809 10

a base di sostanze amidacee

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

 

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44


ALLEGATO VI

«ALLEGATO III

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI MERCI ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA (DAZIO ZERO NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI)

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

(tonnellate)

Dazio applicabile

(% di NPF)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

370

0

0403 10

Yogurt

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

0403 90

altri

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

450

0

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

385

0

1704 90

altri

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1 150

0

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

 

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

1806 31 00

– –

ripiene

1806 32

– –

non ripiene

1806 90

altre

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

215

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1 435

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati

850

0

2102 10

Lieviti vivi

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati

35

0

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

100

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

450

0

2104 10 00

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

1 050

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

1 670

0

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

100

0

2402 20

Sigarette contenenti tabacco

DAZI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONINELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIADI MERCI ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA(CONCESSIONI NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI)  (1)

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

(tonnellate)

Dazio applicabile

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

150

12 %

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

270

27 %

2402 20

Sigarette contenenti tabacco»


(1)  Il dazio applicabile ai quantitativi eccedentari è indicato nell'allegato II.


ALLEGATO VII

«1.

Le importazioni nell'Unione europea dei prodotti di seguito elencati, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativi anno 2013 (hl)

Adeguamenti annui dal 2014 (hl)

Disposizioni particolari

ex 2204 10

Vino spumante di qualità

Esenzione

85 000

+ 6 000

 (1)

ex 2204 21

Vini di uve fresche

 

 

 

 

ex 2204 29

Vini di uve fresche

Esenzione

395 000

– 6 000

 (1)

«3.

Le importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Unione europea, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativi anno 2013 (hl)

Adeguamenti annui dal 2014 (hl)

Disposizioni particolari

ex 2204 10

Vino spumante di qualità

Esenzione

13 800

+ 300

 

ex 2204 21

Vini di uve fresche»

 

 

 

 


(1)  Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi superiori a 6 000 hl dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 .»


ALLEGATO VIII

«PROTOCOLLO 4

ALLEGATO IV

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2)преференциален произход

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekés.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло.

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)


(1)  Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

(2)  Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»