30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/2


PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOPOSTO A REVISIONE

con gli Stati Uniti d’America concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea

Articolo I

Scopo e obiettivi

Con la presente intesa gli Stati Uniti e l’Unione europea intendono conseguire i seguenti obiettivi:

1.

disporre, in una prima fase («fase 1»), un temporaneo e parziale:

a)

ampliamento da parte dell’UE dell’accesso al mercato di carni bovine di alta qualità e

b)

decremento del livello di dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti UE, autorizzati dall’OMC nel 1999 (i «dazi maggiorati«)

affinché le parti possano acquisire esperienza in ulteriori scambi di carni bovine di alta qualità e per agevolare il passaggio a condizioni di lungo termine;

2.

fornire l’opportunità di passare a una seconda fase («fase 2») per:

a)

l’ulteriore ampliamento da parte dell’UE dell’accesso al mercato di carni bovine di alta qualità e

b)

l’azzeramento dei dazi maggiorati

affinché le parti possano acquisire esperienza in ulteriori e più intensi scambi di carni bovine di alta qualità e per agevolare il passaggio a condizioni di lungo termine; e

3.

per fornire l’ulteriore opportunità di avviare una terza fase («fase 3») per quanto riguarda la controversia tra le parti in sede OMC Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni).

Articolo II

Obblighi principali

1.   All’inizio della fase 1 l’UE stabilirà un contingente tariffario autonomo pari a un quantitativo annuo di 20 000 tonnellate metriche di peso del prodotto per carni bovine di alta qualità, per le quali il dazio contingentale è pari allo zero (0) per cento.

2.   L’UE aprirà il contingente tariffario autonomo di cui al paragrafo 1 entro il 3 agosto 2009.

3.   Per quanto concerne i dazi maggiorati gli Stati Uniti non ne aumenteranno la portata, non modificheranno l’origine dei prodotti soggetti ai dazi maggiorati né innalzeranno il livello di tali dazi, in vigore a partire dal 23 marzo 2009.

4.   Se gli Stati Uniti e l’UE avviano la fase 2 di cui all’articolo I, paragrafo 2, e secondo quanto negoziato in conformità dell’articolo IV, paragrafo 2:

a)

l’UE aumenterà il quantitativo del contingente tariffario autonomo di cui al paragrafo 1 a 45 000 tonnellate metriche di peso del prodotto e

b)

gli Stati Uniti sospenderanno tutti i dazi maggiorati applicati nell’ambito delle procedure di risoluzione della controversia in sede OMC Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni).

5.   Se gli Stati Uniti e l’UE avviano la fase 3 di cui all’articolo I, paragrafo 3, e secondo quanto negoziato in conformità dell’articolo IV, paragrafo 2:

a)

l’UE manterrà il quantitativo del contingente tariffario autonomo di cui al paragrafo 1 al livello specificato nel paragrafo 4, lettera a), e

b)

gli Stati Uniti interromperanno l’applicazione dei dazi maggiorati imposti nell’ambito delle procedure di risoluzione della controversia in sede OMC Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni).

Articolo III

Gestione dei contingenti

1.   Le parti convengono che il contingente tariffario di cui all’articolo II verrà gestito dalla Commissione in base al principio «primo arrivato, primo servito».

2.   La Commissione attuerà e gestirà il contingente tariffario definito dalla presente intesa conformemente all’articolo XIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, comprese le note interpretative. La Commissione farà il possibile per gestire il contingente tariffario di cui all’articolo II secondo una modalità che permetta agli importatori di utilizzarlo appieno.

Articolo IV

Monitoraggio e consultazioni

1.   Gli Stati Uniti e l’UE provvederanno a:

a)

monitorare e riesaminare il funzionamento della presente intesa e,

b)

su richiesta di una delle parti, condurre ulteriori consultazioni bilaterali per quanto concerne il funzionamento della presente intesa, comprese le questioni inerenti la gestione dei contingenti, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta scritta di consultazioni.

2.   Entro diciotto (18) mesi dalla data specificata nell’articolo II, paragrafo 2, gli Stati Uniti e l’UE si incontreranno per riesaminare il funzionamento della fase 1 nell’intento di avviare la fase 2.

3.   Se gli Stati Uniti e l’UE avviano la fase 2 si incontreranno entro sei (6) mesi a decorrere dalla data in cui l’UE attua l’obbligo di cui all’articolo II, paragrafo 4, lettera a), per riesaminare il funzionamento della fase 2 nell’intento di avviare la fase 3. Tale riesame contemplerà segnatamente, tra l’altro, le seguenti questioni:

a)

la durata della fase 3,

b)

lo status e gli effetti dell’intesa rispetto all’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (DSU),

c)

le conseguenze dell’inadempimento delle condizioni dell’intesa a opera di una delle parti, e

d)

lo status e la possibile terminazione di ogni procedura di risoluzione della controversia Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni).

4.   In seguito alla conclusione del riesame di cui al paragrafo 3, qualora le parti raggiungano un accordo sulle condizioni per avviare la fase 3, applicando la procedura di cui all’articolo V, paragrafo 5, esse possono modificare l’intesa al fine di rispecchiare le conclusioni concordate di tale riesame. Detta modifica non altererà gli obblighi principali di cui all’articolo II, paragrafo 5.

5.   Nell’ambito di tale riesame le parti hanno convenuto di modificare la presente intesa il 21 ottobre 2013.

Articolo V

Durata, recesso e modifica

1.   La fase 1 avrà una durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di cui all’articolo II, paragrafo 2.

2.   La fase 2 avrà una durata di tre (3) anni a decorrere dalla data in cui le parti avviano la fase 2.

3.   La fase 3 inizia al momento della relativa notifica all’organo di conciliazione dell’OMC.

4.   Gli Stati Uniti o l’Unione europea possono recedere dalla presente intesa mediante notifica scritta all’altra parte. Se una delle due parti trasmette tale notifica scritta, la presente intesa cessa di produrre effetti sei (6) mesi a decorrere dalla data della suddetta notifica. Se entrambe le parti trasmettono tale notifica scritta, il presente accordo cessa di produrre effetti sei (6) mesi a decorrere dalla prima delle date di trasmissione della suddetta notifica. Nel corso di questo periodo di sei (6) mesi gli obblighi principali, definiti dall’articolo II, applicabili al momento della trasmissione della notifica di recesso, vengono mantenuti da entrambe le parti.

5.   Gli Stati Uniti e l’UE possono modificare la presente intesa mediante mutuo consenso scritto.

Articolo VI

Definizioni

Ai fini della presente intesa per «carne bovina di alta qualità» si intende quanto segue:

«Tagli di carne bovina ottenuti da carcasse di giovenche e manzi di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62 % da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile (ME) superiore a 12,26 megajoule (MJ) per chilogrammo di materia secca. Alle giovenche e ai manzi alimentati come sopra descritto è somministrata giornalmente una quantità di materia secca non inferiore all’1,4 % del loro peso vivo.

Le carcasse dalle quali provengono i tagli di carne bovina sono esaminate da un valutatore che lavora alle dipendenze delle autorità nazionali, il quale basa la propria valutazione e la conseguente classificazione delle carcasse su un metodo approvato dalle suddette autorità. Il metodo di valutazione delle autorità nazionali e la relativa classificazione devono tenere conto della qualità attesa delle carcasse in base sia al loro grado di maturità che alle qualità organolettiche dei tagli di carne bovina. Tale metodo di valutazione delle carcasse comprende tra l’altro una valutazione delle caratteristiche di maturità del colore e della consistenza del muscolo longissimus dorsi, dell’ossificazione delle ossa e delle cartilagini, nonché una valutazione delle caratteristiche organolettiche attese, con particolare riguardo per le caratteristiche specifiche del grasso intramuscolare e per la compattezza del muscolo longissimus dorsi.

I tagli vengono etichettati in conformità dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

La dicitura “carni bovine di alta qualità” può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.

(1)   GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.» "

Articolo VII

Riserva di diritti

1.   Nessuna delle due parti richiederà la costituzione di un panel a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, della DSU con riguardo alla controversia Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni) nel corso della fase 2 o della fase 3 della presente intesa.

2.   Né la presente intesa né il fatto che le parti adottino uno qualsiasi dei provvedimenti ivi contemplati pregiudica che vi sia disaccordo tra le parti in merito all’attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell’organo di conciliazione (Dispute Settlement Body - DSB) con riguardo alla controversia Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni).

3.   Se non diversamente ivi stabilito, la presente intesa non inficia i diritti e gli obblighi degli Stati Uniti e dell’UE in forza degli accordi dell’OMC.

Articolo VIII

Relazione con i diritti dell’OMC

1.   Le parti prevedono che la fase 3 comporti la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 22, paragrafo 7, della DSU, formulata dal DSB in occasione della riunione del 26 luglio 1999, e che non venga intrapresa alcuna ulteriore iniziativa nel quadro della DSU in relazione alla controversia DS26.

2.   La presente intesa e il provvedimento a norma della DSU di cui al paragrafo 1 non inficiano il diritto delle parti di avviare una nuova controversia nel quadro della DSU.

Съставено в Женева на двадесет и първи октомври две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ginebra, el veintiuno de octubre de dos mil trece.

V Ženevě dne dvacátého prvního října dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Genève den enogtyvende oktober to tusind og tretten.

Geschehen zu Genf am einundzwanzigsten Oktober zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne esimesel päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη την εικοστή πρώτη Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Geneva on the twenty-first day of October in the year two thousand and thirteen.

Fait à Genève, le vingt- et-un octobre deux mille treize.

Sastavljeno u Ženevi dana dvadeset prvog listopada godine dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventuno ottobre duemilatredici.

Ženēvā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų spalio dvidešimt pirmą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenharmadik év október havának huszonegyedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fil-wieħed u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Genève, de eenentwintigste oktober tweeduizend dertien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Genebra, em vinte e um de outubro de dois mil e treze.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și unu octombrie două mii treisprezece.

V Ženeve dvadsiateho prvého októbra dvetisíctrinásť.

V Ženevi, enaindvajsetega oktobra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Utfärdat i Genève den tjugoförsta oktober tjugohundratretton.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Съединените американски щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d’Amérique

Za Sjedinjene Američke Države

Per gli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite Ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

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