19.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/50


DECISIONE N. 5/2013 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 7 novembre 2013

relativa allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA)

(2013/667/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), come risultante dalla prima modifica a Lussemburgo del 25 giugno 2005 (2) e dalla seconda modifica a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3), («accordo ACP-UE»), in particolare l’articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell’allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

la seconda revisione dell’accordo ACP-UE ha aggiornato l’allegato III dell’accordo per rivedere il compito affidato al CTA nonché per chiarire e rafforzare la gestione di questi organismi, in particolare la supervisione da parte del Comitato degli ambasciatori e le competenze del consiglio di amministrazione.

(2)

La decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE (4), ha disposto l’applicazione provvisoria della seconda modifica all’accordo ACP-UE a decorrere dal 31 ottobre 2010.

(3)

Occorre modificare di conseguenza lo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) (in appresso «Centro»).

(4)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato III dell’accordo ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori stabilisce lo statuto del Centro. Pertanto, è opportuno che il Comitato degli ambasciatori adotti una decisione in tal senso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato lo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) allegato alla presente decisione.

L’Unione europea e gli Stati ACP devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all’esecuzione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

R. KAROBLIS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(4)  Decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 21 giugno 2010, relativa alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 68).


ALLEGATO

STATUTO DEL CENTRO TECNICO DI COOPERAZIONE AGRICOLA E RURALE

Articolo 1

Oggetto

1.   Il Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (di seguito «Centro»), ai sensi dell’allegato III dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1), come risultante dalla prima modifica a Lussemburgo del 25 giugno 2005 (2) e dalla seconda modifica a Ouagadougou del 22 giugno 2010 (3) (in appresso «accordo ACP-UE»), è un organismo tecnico e paritetico ACP-UE. Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato, in tutti gli Stati parti dell’accordo ACP-UE, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dello stesso tipo dalle leggi ad esse applicabili.

2.   Il personale del Centro gode dei consueti privilegi, immunità e agevolazioni previsti all’articolo 1, secondo comma, del protocollo n. 2 sui privilegi e sulle immunità dell’accordo ACP-UE e menzionati nelle dichiarazioni VI e VII allegate all’accordo ACP-UE.

3.   Il Centro è un organismo che non ha fini di lucro.

4.   La sede provvisoria del Centro è a Wageningen (Paesi Bassi), con un ufficio locale a Bruxelles.

Articolo 2

Principi e obiettivi

1.   Il Centro agisce nel quadro delle disposizioni e degli obiettivi dell’accordo ACP-UE. Esso persegue gli obiettivi definiti all’articolo 3 dell’allegato III dell’accordo ACP-UE sotto la supervisione del Comitato degli ambasciatori.

2.   Il Centro definisce con maggior precisione i suoi obiettivi in un documento strategico globale.

3.   Il Centro svolge le proprie attività in stretta collaborazione con le istituzioni e gli altri organismi indicati nell’accordo ACP-UE e nelle dichiarazioni ad esso allegate. Il Centro ricorre, se del caso, alle istituzioni regionali ed internazionali, in particolare a quelle situate nell’Unione europea o negli Stati ACP, che si occupano di questioni connesse allo sviluppo agricolo e rurale.

Articolo 3

Finanziamento

1.   Il bilancio del centro viene finanziato secondo le modalità previste nell’accordo ACP-UE, per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

2.   Il bilancio del Centro può ricevere risorse supplementari da altre parti ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti nell’accordo ACP-UE e dell’attuazione della strategia definita dal documento del Centro.

Articolo 4

Comitato degli ambasciatori

1.   Il Comitato degli ambasciatori è l’autorità incaricata della supervisione del Centro a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato III dell’accordo ACP-UE. Il Comitato degli ambasciatori nomina i membri del consiglio di amministrazione e il direttore del Centro su proposta del consiglio di amministrazione, controlla la strategia generale del Centro e sorveglia l’operato del consiglio di amministrazione.

2.   Il Comitato degli ambasciatori concede al direttore il discarico per l’esecuzione del bilancio. Per la concessione del discarico, il Comitato degli ambasciatori riceve una raccomandazione del consiglio di amministrazione, basata sull’esame dei bilanci annuali e il parere espresso dal revisore contabile unitamente alle risposte del direttore.

3.   Il Comitato degli ambasciatori può riesaminare e modificare, in qualsiasi momento, le decisioni del Centro. Il Comitato degli ambasciatori viene informato regolarmente dal consiglio di amministrazione, e su sua richiesta, anche dal direttore del Centro.

Articolo 5

Consiglio di amministrazione

1.   È istituito un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare sul piano tecnico, amministrativo e finanziario il sostegno, monitoraggio e controllo di tutte le attività del Centro.

2.   Il consiglio di amministrazione è composto su base paritetica da sei membri in totale — tre cittadini degli ACP e tre cittadini dell’Unione europea — selezionati dalle parti dell’accordo ACP-UE e nominati dal Comitato degli ambasciatori, in considerazione delle loro qualifiche professionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale e/o politiche di informazione e comunicazione, scienza, gestione e tecnologia.

3.   Al fine di garantire la continuità operativa del consiglio di amministrazione, il Comitato degli ambasciatori si adopera per non rinnovare il mandato di tutti i membri del consiglio di amministrazione nello stesso anno civile.

4.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Comitato degli ambasciatori, secondo le procedure stabilite da quest’ultimo, per un periodo massimo di cinque anni, con un riesame intermedio.

5.   Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria tre volte l’anno. Può inoltre riunirsi in seduta straordinaria ogniqualvolta l’esecuzione dei suoi compiti lo richieda, su richiesta del Comitato degli ambasciatori, del presidente del consiglio di amministrazione o del direttore. Il Centro provvede alla segreteria del consiglio di amministrazione.

6.   I membri del consiglio di amministrazione svolgono i propri compiti in modo indipendente, non sollecitano né accettano istruzioni da terzi e agiscono esclusivamente nell’interesse del Centro. La posizione di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra attività retribuita dal Centro.

7.   I membri del consiglio di amministrazione eleggono un presidente e un vicepresidente, scelti fra i componenti del consiglio stesso, per un periodo massimo di cinque anni, secondo le disposizioni del suo regolamento interno. La presidenza è esercitata da un cittadino della parte (ACP o Unione europea), diverso dal soggetto che occupa il posto di direttore del Centro. Il posto di vicepresidente spetta a un cittadino della parte diverso rispetto a colui che esercita il ruolo di presidente.

8.   Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano osservatori della Commissione europea, il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP.

9.   Il consiglio di amministrazione può invitare altri membri della direzione e del personale del Centro e/o esperti esterni a dare una consulenza su questioni specifiche.

10.   Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati ai sensi del suo regolamento interno. Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

11.   Per ciascuna riunione viene redatto un verbale. Le discussioni del consiglio di amministrazione sono riservate.

12.   Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo.

Articolo 6

Compiti del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione assicura un monitoraggio e una supervisione costante delle attività del Centro. Il consiglio di amministrazione risponde al Comitato degli ambasciatori.

2.   Il consiglio di amministrazione:

a)

elabora i progetti di regolamenti finanziari conformemente alle regole del Fondo europeo di sviluppo (FES) e al presente statuto e li sottopone all’approvazione del Comitato degli ambasciatori;

b)

elabora e approva il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento del Centro conformemente alle regole del FES e al presente statuto e li sottopone al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo;

c)

sorveglia le attività del Centro e verifica la corretta esecuzione dei suoi compiti e la corretta applicazione delle regole;

d)

adotta i programmi di lavoro annuali e pluriennali e il bilancio del Centro e li sottopone al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo;

e)

presenta periodicamente relazioni e valutazioni sulle attività del Centro al Comitato degli ambasciatori;

f)

adotta il documento di strategia globale del Centro e lo presenta al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo;

g)

approva la struttura organizzativa, la politica del personale e l’organigramma del Centro;

h)

valuta annualmente l’operato e il piano di lavoro del direttore e presenta una relazione in tal senso al Comitato degli ambasciatori;

i)

approva l’assunzione di nuovo personale e il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti del personale esistente;

j)

approva i bilanci annuali, sulla base dell’esame della relazione di audit;

k)

trasmette i bilanci annuali e la relazione di audit, unitamente ad una raccomandazione all’attenzione del Comitato degli ambasciatori, in vista della concessione del discarico al direttore in relazione all’attuazione del bilancio;

l)

approva le relazioni annuali e le trasmette al Comitato degli ambasciatori per consentirgli di verificare la conformità delle attività del Centro agli obiettivi stabiliti dall’accordo ACP-UE e al documento strategico globale del Centro;

m)

propone la nomina del direttore del Centro al Comitato degli ambasciatori;

n)

se necessario, presenta al Comitato degli ambasciatori una proposta, debitamente motivata, di revoca del direttore, dopo aver esaurito tutte le vie di conciliazione e di ricorso e nel rispetto del diritto di quest’ultimo di essere ascoltato;

o)

propone al Comitato degli ambasciatori la proroga del mandato del direttore per un secondo e ultimo mandato dopo un’attenta valutazione del suo operato durante il primo mandato;

p)

riferisce al Comitato degli ambasciatori su qualsiasi questione importante sorta nell’esercizio delle sue funzioni; e

q)

riferisce al Comitato degli ambasciatori sulle misure adottate alla luce delle osservazioni e raccomandazioni discarico del Comitato degli ambasciatori che accompagnano la decisione di discarico.

3.   Il consiglio di amministrazione sceglie, previa gara d’appalto con almeno tre offerte, una società di revisione per un periodo di tre anni. Tale società deve essere membro di un organo di revisione riconosciuto a livello internazionale. I revisori scelti verificano che i bilanci annuali siano stati compilati correttamente secondo i principi contabili internazionali e presentano un quadro esatto della situazione finanziaria del Centro. I revisori si pronunciano inoltre sulla sana gestione finanziaria del Centro.

4.   Il consiglio di amministrazione raccomanda al Comitato degli ambasciatori di concedere al direttore il discarico in relazione all’attuazione del bilancio a seguito dell’audit dei bilanci annuali del Centro.

Articolo 7

Direttore

1.   Il centro è guidato da un direttore nominato dal Comitato degli ambasciatori su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo massimo di cinque anni. I copresidenti del Comitato degli ambasciatori firmano la lettera di nomina del direttore. Su raccomandazione del consiglio di amministrazione motivata dall’eccellenza dell’operato dell’interessato, il Comitato degli ambasciatori può, in circostanze eccezionali, rinnovare il mandato del direttore per un periodo massimo di cinque anni. Non è possibile alcuna proroga al termine di questo periodo. L’approvazione del secondo ed ultimo mandato si basa su una attenta valutazione, in funzione dei criteri verificabili in materia di operato presentati al Comitato degli ambasciatori dal consiglio di amministrazione.

2.   Il direttore è responsabile della rappresentanza giuridica e istituzionale del Centro e dell’esecuzione del mandato e dei compiti dello stesso.

3.   Il direttore presenta al consiglio di amministrazione per approvazione:

a)

il documento di strategia globale del Centro;

b)

i programmi di attività/di lavoro annuali e pluriennali;

c)

il bilancio annuale del Centro;

d)

la relazione annuale, le relazioni periodiche e la valutazione;

e)

la struttura organizzativa, la politica del personale e l’organigramma del Centro; nonché

f)

l’assunzione di nuovo personale e il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti del personale esistente;

4.   Il direttore è responsabile dell’organizzazione e della gestione quotidiana del Centro. Il direttore riferisce al consiglio di amministrazione su qualsiasi misura esecutiva delle modalità di funzionamento del Centro.

5.   Il direttore riferisce al consiglio di amministrazione su qualsiasi questione importante sorta nell’esercizio delle sue funzioni e, all’occorrenza, ne informa il Comitato degli ambasciatori.

6.   Il direttore presenta annualmente al consiglio di amministrazione il suo piano di gestione dell’operato e la relazione sui risultati per la valutazione e l’ulteriore trasmissione al Comitato degli ambasciatori.

7.   Il direttore sottopone i bilanci annuali al consiglio di amministrazione per approvazione e trasmissione al Comitato degli ambasciatori.

8.   Il direttore adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni e alle raccomandazioni del Comitato degli ambasciatori che accompagnano la sua decisione di discarico in relazione all’attuazione del bilancio.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).