26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/67


DECISIONE N. 1/2013 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del 7 giugno 2013

che adotta un protocollo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

(2013/321/UE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) ("accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 95, paragrafo 2, e l'articolo 100,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del punto 7 dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno eseguito, insieme agli Stati ACP, una verifica dei risultati valutando, tra l'altro, il grado di realizzazione degli impegni e degli esborsi.

(2)

L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno convenuto di stabilire il meccanismo di finanziamento, segnatamente l'11o FES, il periodo di applicazione (2014-2020) e l'importo dei fondi da assegnare a tale meccanismo.

(3)

Il protocollo che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 dovrebbe essere inserito nell'accordo come allegato Ic,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione è adottato come nuovo allegato Ic dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2013

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il presidente

P. T. C. SKELEMANI


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato da GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(3)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.


ALLEGATO

All’accordo di partenariato ACP-UE è aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO Ic

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

1.

Ai fini precisati nel presente accordo e per il periodo che decorre dal 1o gennaio 2014, l’importo globale dei contributi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP nell'ambito del presente quadro finanziario pluriennale è pari a 31 589 milioni di EUR, come specificato ai punti 2 e 3.

2.

L’importo di 29 089 milioni di EUR nell'ambito dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES) è disponibile a decorrere dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale. Esso è ripartito tra gli strumenti di cooperazione nel modo seguente:

a)

24 365 milioni di EUR per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Questo importo servirà a finanziare:

i)

i programmi indicativi nazionali dei singoli Stati ACP in conformità degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente accordo;

ii)

i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione regionale e interregionale e dell’integrazione regionale degli Stati ACP in conformità degli articoli da 6 a 11 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente accordo;

b)

3 590 milioni di EUR per finanziare la cooperazione regionale e interregionale con tutti gli Stati ACP o un gran numero di essi in conformità degli articoli da 12 a 14 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente accordo. Tale dotazione comprende un sostegno per le istituzioni e gli organismi congiunti creati ai sensi del presente accordo. La dotazione copre inoltre l’assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo n. 1 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte;

c)

1 134 milioni di EUR per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni di cui all’allegato II ("Modalità e condizioni di finanziamento") del presente accordo, compreso un contributo aggiuntivo di 500 milioni di EUR per le risorse del Fondo investimenti, gestito come fondo rotativo, e 634 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse e dell'assistenza tecnica connessa ai progetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 del suddetto allegato nel periodo dell'11o FES.

3.

Le operazioni finanziate nel quadro del Fondo investimenti, tra cui i relativi abbuoni di interesse, sono gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Un importo fino a 2 500 milioni di EUR, complementare ai fondi disponibili dall'11o FES, è concesso dalla BEI sotto forma di prestiti sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell’allegato II del presente accordo, conformemente alle condizioni previste dallo statuto della BEI e alle corrispondenti disposizioni delle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti stabilite in detto allegato. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente quadro finanziario pluriennale sono gestite dalla Commissione.

4.

Dopo il 31 dicembre 2013 o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del presente quadro finanziario pluriennale, le rimanenze del 10o FES o dei FES precedenti e i fondi disimpegnati da progetti previsti nell'ambito di tali FES non vengono più impegnati salvo decisione unanime del Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione delle rimanenze e dei rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, esclusi i relativi abbuoni di interesse, e delle rimanenze ricavate dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (Stabex) a titolo dei FES precedenti il 9o FES.

5.

L’importo globale del presente quadro finanziario pluriennale riguarda il periodo 1o gennaio 2014-31 dicembre 2020. I fondi dell'11o FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi, non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio dell'Unione europea su proposta della Commissione. Tuttavia, i fondi sottoscritti dagli Stati membri nell'ambito del 9o, 10o e 11o FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l'esborso dopo il 31 dicembre 2020.

6.

Il comitato degli ambasciatori, a nome del Consiglio dei ministri ACP-UE, può adottare le opportune misure nei limiti dell’importo globale del quadro finanziario pluriennale per far fronte alle esigenze di programmazione nell’ambito di una delle assegnazioni di cui al punto 2, compresa la riassegnazione di fondi tra di esse.

7.

Su richiesta di una di loro, le parti posso decidere di procedere ad una verifica dei risultati, ad una data stabilita di comune accordo, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l’incidenza dell’aiuto fornito. Tale verifica sarà effettuata in base a una proposta elaborata dalla Commissione e potrà contribuire ai negoziati di cui all'articolo 95, paragrafo 4 del presente accordo.

8.

Qualsiasi Stato membro può fornire alla Commissione o alla BEI contributi esterni volontari per sostenere gli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-UE. Gli Stati membri possono altresì cofinanziare progetti o programmi, per esempio nell’ambito di specifiche iniziative che Commissione o BEI devono gestire. Occorre garantire la titolarità di queste iniziative a livello nazionale da parte degli ACP."