23.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/17 |
DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
del 17 dicembre 2012
relativa all'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile, alla modifica del capitolo 3 sui giocattoli nonché all'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1
(2013/228/UE)
IL COMITATO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l'accordo»), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Le parti contraenti dell'accordo hanno concordato di modificare l'allegato 1 dell'accordo per inserire un nuovo capitolo sugli esplosivi per uso civile. |
(2) |
L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (1) e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti alla suddetta normativa dell'Unione europea conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 3 «Giocattoli», per riflettere tali sviluppi. |
(4) |
È necessario aggiornare alcuni riferimenti giuridici contenuti nell'allegato dell'accordo. |
(5) |
L'articolo 10, paragrafo 5, dell'accordo dispone che il comitato può, su proposta dell'una o dell'altra parte, modificare gli allegati dell'accordo, |
DECIDE:
1. |
L'allegato 1 dell'accordo è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile (escluse le munizioni) conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato A della presente decisione. |
2. |
Il capitolo 3 «Giocattoli» dell'allegato 1 dell'accordo è modificato secondo le disposizioni stabilite nell'allegato B della presente decisione. |
3. |
L'allegato 1 dell'accordo è modificato secondo le disposizioni stabilite nell'allegato C della presente decisione. |
4. |
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima firma. |
Firmato a Berna, il 17 dicembre 2012
Per la Confederazione svizzera
Christophe PERRITAZ
Firmato a Bruxelles, il 12 dicembre 2012
Per l'Unione europea
Fernando PERREAU DE PINNINCK
(1) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
ALLEGATO A
Nell'allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile (escluse le munizioni):
«CAPITOLO 20
ESPLOSIVI PER USO CIVILE
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Unione europea |
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Svizzera |
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Organismi di valutazione della conformità
Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 dell'accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Autorità designatrici
Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.
Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità
Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo, nonché i criteri di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 93/15/CEE e al suo allegato III.
Disposizioni aggiuntive
1. Identificazione di prodotti
Entrambe le parti provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. Qualora l'esplosivo sia sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto alla marcatura dell'esplosivo mediante una nuova identificazione univoca, salvo nel caso in cui l'identificazione univoca originale non appaia più conformemente alla direttiva 2008/43/CE e/o all'ordinanza sugli esplosivi.
L'identificazione univoca consta degli elementi di cui all'allegato della direttiva 2008/43/CE e all'allegato 14 dell'ordinanza sugli esplosivi ed è riconosciuta per reciprocità da entrambe le parti.
A ciascuna impresa del settore degli esplosivi e/o fabbricante è assegnato un codice a tre cifre dall’autorità nazionale svizzera o dello Stato membro in cui è stabilita/o. Entrambe le parti riconoscono reciprocamente tale codice a tre cifre se il sito di fabbricazione o il fabbricante è ubicato nel territorio di una delle parti.
2. Disposizioni relative al controllo dei trasferimenti tra l'Unione europea e la Svizzera
1. |
Gli esplosivi oggetto del presente capitolo possono essere trasferiti tra l'Unione europea e la Svizzera solamente in conformità delle disposizioni dei seguenti paragrafi. |
2. |
I controlli effettuati in applicazione del diritto dell'Unione europea o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinati nella sezione V, punto 2, rientrano unicamente nell'ambito delle normali procedure di controllo effettuate in modo non discriminatorio su tutto il territorio dell'Unione europea o della Svizzera. |
3. |
Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri o della Svizzera deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorità competenti degli Stati membri in questione o della Svizzera, che devono approvarlo. |
4. |
Se uno Stato membro o la Svizzera ritiene che esista un problema concernente la verifica dell'abilitazione ad acquisire esplosivi di cui al paragrafo 3, lo Stato membro in questione o la Svizzera trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione europea che adisce senza indugio il comitato previsto all'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE. La Commissione europea informa la Svizzera di conseguenza mediante il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo. |
5. |
Se l'autorità competente del luogo di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che lo presenterà all'autorità competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima. |
6. |
Se l'autorità competente di uno Stato membro o della Svizzera ritiene che non siano necessarie esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al paragrafo 5, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza l'informazione preventiva di cui al paragrafo 7. L'autorità competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, che può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento. |
7. |
Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici per determinare se rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o della Svizzera, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorità competente del luogo di destinazione le informazioni seguenti:
Le autorità competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui può essere effettuato il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri o della Svizzera, questi esaminano e approvano, secondo le stesse modalità, le informazioni relative al trasferimento. |
8. |
Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza effettua sul proprio territorio, i destinatari e gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongano in merito ai trasferimenti di esplosivi. |
9. |
Nessun fornitore può trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7. |
10. |
Ai fini dell'attuazione del paragrafo 4, quando una misura di cui all'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE è adottata in relazione a prodotti di imprese svizzere del settore degli esplosivi e/o di fabbricanti svizzeri, essa è comunicata immediatamente al comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo. Se la Svizzera non concorda con questa misura, la sua applicazione è rinviata per tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo tiene consultazioni al fine di giungere a una soluzione. Qualora non si giunga a una soluzione entro il termine di cui al presente paragrafo, ciascuna delle parti può sospendere il capitolo in parte o integralmente. |
11. |
Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 5 e 6, si applicano le disposizioni della decisione 2004/388/CE. |
3. Scambio di informazioni
A norma delle disposizioni generali del presente accordo, gli Stati membri e la Svizzera tengono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni pertinenti necessarie a garantire una corretta attuazione della direttiva 2008/43/CE.
4. Luogo di stabilimento del fabbricante
Ai fini del presente capitolo, è sufficiente che l'impresa del settore degli esplosivi, il fabbricante, un rappresentante autorizzato o, in caso di assenza di questi ultimi, la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, sia stabilito nel territorio di una delle parti.»
(1) Il presente capitolo non si applica agli esplosivi destinati a essere utilizzati, in conformità della legislazione nazionale, dalle forze armate e dalla polizia, agli articoli pirotecnici e alle munizioni.
ALLEGATO B
Nell'allegato 1 relativo ai settori di prodotti, il capitolo 3 «Giocattoli» è soppresso e sostituito dal seguente:
«CAPITOLO 3
GIOCATTOLI
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Unione europea |
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Svizzera |
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Organismi di valutazione della conformità
Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 dell'accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.
Autorità designatrici
Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.
Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità
Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo nonché all'articolo 24 della direttiva 2009/48/CE.
Disposizioni aggiuntive
1. Scambio di informazioni relative al certificato di conformità e alla documentazione tecnica
Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri o della Svizzera possono, su richiesta motivata, chiedere la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa a un fabbricante stabilito nel territorio della Svizzera o di uno Stato membro. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera possono richiedere a un fabbricante stabilito in Svizzera o nell'Unione europea le parti pertinenti della documentazione tecnica in una lingua ufficiale dell'autorità richiedente o in inglese.
Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa da un'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.
Nel caso in cui il fabbricante stabilito sul territorio della Svizzera o di uno Stato membro non si conformi a tale disposizione, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali.
2. Richieste di informazioni agli organismi designati
Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera possono richiedere a un organismo designato della Svizzera o di uno Stato membro di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto di rilasciare tale attestato, nonché le relazioni relative alle prove e la documentazione tecnica.
3. Obblighi di informazione degli organismi designati
Conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE, gli organismi designati forniscono agli altri organismi designati a norma del presente accordo, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.
4. Scambio di esperienze
Le autorità nazionali svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica di cui all'articolo 37 della direttiva 2009/48/CE.
5. Coordinamento degli organismi designati
Gli organismi designati svizzeri di valutazione della conformità possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione e al gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati di cui all'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, direttamente o mediante rappresentanti designati.
6. Accesso al mercato
Gli importatori stabiliti nell'Unione europea o in Svizzera indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo presso il quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
Le parti riconoscono reciprocamente tale indicazione dei dati del fabbricante e dell'importatore, della denominazione commerciale registrata o del marchio registrato e dell'indirizzo presso il quale possono essere contattati, che deve essere riportata come precisato sopra. Ai fini di tale obbligo specifico, per “importatore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nel territorio della Svizzera o dell'Unione europea che immette sul mercato svizzero o dell'Unione europea un giocattolo originario di un paese terzo.
7. Norme armonizzate
La Svizzera riconosce le norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla normativa di cui alla sezione 1 del presente capitolo. Qualora la Svizzera ritenga che la conformità a una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni stabilite nella normativa di cui alla sezione I, essa sottopone la questione al comitato, presentando le proprie motivazioni.
Il comitato esamina il caso e può chiedere all'Unione europea di procedere conformemente alla procedura prevista all'articolo 14 della direttiva 2009/48/CE. Il comitato è informato del risultato della procedura.
8. Procedura per i giocattoli presentanti una non conformità che non è limitata al loro territorio nazionale (1)
A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera, qualora abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un giocattolo disciplinato dalla sezione I del presente capitolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, e ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, si informano reciprocamente e informano la Commissione europea senza indugio:
— |
dei risultati della valutazione che hanno effettuato e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare al pertinente operatore economico, |
— |
delle misure provvisorie adottate al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del giocattolo sul loro mercato nazionale, ritirarlo da tale mercato o richiamarlo qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate. Ciò comprende i particolari indicati all'articolo 42, paragrafo 5, della direttiva 2009/48/CE. |
Le autorità di vigilanza del mercato della Svizzera o degli Stati membri diversi da quello che ha avviato tale procedura informano senza indugio la Commissione europea e le altre autorità nazionali di tutti i provvedimenti adottati e di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del giocattolo interessato.
Le parti garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al giocattolo in questione, quali il ritiro del giocattolo dal loro mercato.
9. Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro misure nazionali
In caso di disaccordo con la misura nazionale emanata, la Svizzera o uno Stato membro informano la Commissione europea delle loro obiezioni.
Se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 8, sono sollevate obiezioni da parte di uno Stato membro o della Svizzera contro una misura adottata rispettivamente dalla Svizzera o da uno Stato membro, o se la Commissione europea ritiene una misura nazionale non conforme alla normativa di cui al presente capitolo, la Commissione europea si consulta senza indugio con gli Stati membri, la Svizzera e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale per determinare se sia giustificata o meno.
In caso di accordo tra le parti sui risultati delle indagini, gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie per garantire che vengano prese senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al giocattolo in questione, quali il suo ritiro dal loro mercato.
In caso di disaccordo tra le parti sui risultati delle indagini, il caso è sottoposto al comitato che potrà decidere di fare effettuare una perizia.
Se il comitato giudica che la misura sia:
a) |
ingiustificata, l'autorità nazionale della Svizzera o dello Stato membro che ha adottato la misura deve ritirarla; |
b) |
giustificata, le parti adottano le misure necessarie affinché il giocattolo non conforme sia ritirato dai rispettivi mercati.» |
(1) Questa procedura non comporta l'obbligo per l'Unione europea di concedere alla Svizzera l'accesso al sistema comunitario di scambio rapido di informazione (RAPEX) a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
ALLEGATO C
Modifiche dell'allegato 1
Capitolo 1 (Macchine)
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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Capitolo 7 (Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione)
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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Capitolo 12 (Veicoli a motore)
La sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, è soppressa e sostituita dalla seguente:
«
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Unione europea |
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Svizzera |
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Capitolo 13 (Trattori agricoli o forestali)
La sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, è soppressa e sostituita dalla seguente:
«
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Unione europea |
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Svizzera |
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Capitolo 14 (Buona pratica di laboratorio — Good Laboratory Practice)
Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:
«Svizzera |
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Capitolo 15 (Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali)
La sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, è soppressa e sostituita dalla seguente:
«
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Unione europea |
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DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Al fine di garantire l'effettiva attuazione del capitolo 3 «Giocattoli» e conformemente alla dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati (1), la Commissione europea consulterà gli esperti della Svizzera nella fase preparatoria dei progetti di misure da sottoporre successivamente al comitato previsto dall'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE.