27.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 212/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 579/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell’introduzione al protocollo 47 dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 47 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo SEE è così modificata:

1.

al punto 11 [Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 R 0579: Regolamento di esecuzione (UE) n. 579/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012 (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 4).

32012 R 1185: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012 (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 18)».

2.

Il testo dell’adattamento al punto 11 è sostituito da quanto segue:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 70 bis è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA, quando interessati, seguono le procedure di cui all’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 70 bis, paragrafo 2, e all’articolo 70 bis, paragrafo 4.»

b)

Nella tabella della parte A dell’allegato X è inserito quanto segue:

»in norvegese:

«sulfitter» o «svoveldioksid»

«egg», «eggprotein», «eggprodukt», «egglysozym» o «eggalbumin»

«melk», «melkeprodukt», «melkekasein» o «melkeprotein» »

c)

Nella tabella dell’allegato Xa è aggiunto quanto segue:

«NO

«bearbeidingsvirksomhet» o «vinprodusent»

«bearbeidet av» » »

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 579/2012 e (UE) n. 1185/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 171 del 30.6.2012, pag. 4.

(2)  GU L 338 del 12.12.2012, pag. 18.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.