27.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 207/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2013/295/UE della Commissione, del 17 giugno 2013, recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 2d (Decisione 2006/799/CE della Commissione), 2da (Decisione 2007/64/CE della Commissione), 2y (Decisione 2009/544/CE della Commissione) e 2zc (Decisione 2009/543/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0295: Decisione 2013/295/UE della Commissione, del 17 giugno 2013 (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 57)».

2.

Ai punti 2f (Decisione 2009/567/CE della Commissione), 2 g (Decisione 2009/563/CE della Commissione), 2i (Decisione 2009/568/CE della Commissione), 2 j (Decisione 2009/300/CE della Commissione), 2k (Decisione 2009/607/CE della Commissione), 2 m (Decisione 2009/578/CE della Commissione), 2o (Decisione 2011/331/UE della Commissione), 2p (Decisione 2009/564/CE della Commissione), 2w (Decisione 2009/598/CE della Commissione), 2za (Decisione 2009/967/CE della Commissione), 2zb (Decisione 2010/18/CE della Commissione) e 2zd (Decisione 2009/894/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32013 D 0295: Decisione 2013/295/UE della Commissione, del 17 giugno 2013 (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 57)».

Articolo 2

I testi della decisione 2013/295/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 167 del 19.6.2013, pag. 57.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.