27.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 203/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/511/UE della Commissione, del 4 febbraio 2013, che modifica la decisione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 66he [Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

«—

32013 R 0104: Regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013 (GU L 34 del 5.2.2013, pag. 13)».

2.

Al punto 66hf (Decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0511: Decisione di esecuzione 2013/511/UE della Commissione, del 4 febbraio 2013, che modifica la decisione C (2010) 774 della Commissione per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD)».

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 34 del 5.2.2013, pag. 13.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.