30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 22/2013
del 1o febbraio 2013
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/505/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, relativa al riconoscimento dell’Egitto a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 56jo (decisione di esecuzione 2012/76/UE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
«56jp. |
32012 D 0505: Decisione di esecuzione 2012/505/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, relativa al riconoscimento dell’Egitto a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 57).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2012/505/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 252 del 19.9.2012, pag. 57.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.