30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2012/226/UE della Commissione, del 23 aprile 2012, relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario (1).

(2)

La decisione 2012/226/UE abroga la decisione 2010/409/UE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 42ed (decisione 2010/409/UE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

« 32012 D 0226: Decisione 2012/226/UE della Commissione, del 23 aprile 2012, relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 27).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

a)

Le tabelle che figurano nell’allegato della decisione sono integrate come segue.

Nella tabella del punto 1.1 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 1.1 (× 10–9) (*)

NRV 1.2 (× 10–9) (**)

Norvegia (NO)

2,84

0,033

Nella tabella del punto 1.2 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 2 (× 10–9) (*)

Norvegia (NO)

2,82

Nella tabella del punto 1.3 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 3.1 (× 10–9) (*)

NRV 3.2 (**)

Norvegia (NO)

21,7

n.a.

Nella tabella del punto 1.4 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 4 (× 10–9) (*)

Norvegia (NO)

14,20

Nella tabella del punto 1.5 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 5 (× 10–9) (*)

Norvegia (NO)

91,8

Nella tabella del punto 1.6 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 6 (× 10–9) (*)

Norvegia (NO)

50,9

b)

Le misure stabilite dalla presente decisione non si applicano alle infrastrutture ferroviarie esistenti sul territorio del Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi della decisione 2012/226/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 115 del 27.4.2012, pag. 27.

(2)   GU L 189 del 22.7.2010, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.