14.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 245/3 |
Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR [convenzione TIR 1975 (1)]
A norma della notifica al depositario dell’ONU C.N.433.2013.TREATIES — XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 10 ottobre 2013 per tutte le parti contraenti
All’articolo 6, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis Un’organizzazione internazionale è autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale. L’autorizzazione è concessa nella misura in cui l’organizzazione rispetta le condizioni e i requisiti di cui all’allegato 9, parte III. Il comitato amministrativo può revocare l’autorizzazione qualora vengano meno tali condizioni e requisiti.»
Nell’allegato 9 è così inserita una nuova parte III:
«Parte III
Autorizzazione di un’organizzazione internazionale, di cui all’articolo 6, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.
Condizioni e requisiti:
1. |
Le condizioni e i requisiti che un’organizzazione internazionale deve rispettare per essere autorizzata dal comitato amministrativo, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR sono:
|
2. |
A norma dell’autorizzazione, l’organizzazione internazionale si impegna a:
|
3. |
Quando è informata da un’associazione garante in merito a una richiesta di pagamento, l’organizzazione internazionale comunica entro tre (3) mesi a tale associazione la propria posizione in merito alla richiesta. |
4. |
Tutte le informazioni acquisite, direttamente o indirettamente, dall’organizzazione internazionale a norma della convenzione, che siano di natura riservata o ottenute a titolo riservato, sono coperte dal segreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell’autorità che le ha fornite. Tali informazioni possono, tuttavia, essere divulgate senza permesso alle autorità competenti delle parti contraenti della presente convenzione ove esista un’autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell’ambito di procedure giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. |
5. |
Il comitato amministrativo ha il diritto di revocare l’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Qualora il comitato amministrativo decida di revocare l’autorizzazione, la decisione diverrà esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca. |
6. |
L’autorizzazione di un’organizzazione internazionale nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’organizzazione previsti dalla convenzione.» |
(1) Versione consolidata pubblicata nella decisione 2009/477/CE del Consiglio (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).