14.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/3


Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR [convenzione TIR 1975 (1)]

A norma della notifica al depositario dell’ONU C.N.433.2013.TREATIES — XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 10 ottobre 2013 per tutte le parti contraenti

All’articolo 6, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis   Un’organizzazione internazionale è autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale. L’autorizzazione è concessa nella misura in cui l’organizzazione rispetta le condizioni e i requisiti di cui all’allegato 9, parte III. Il comitato amministrativo può revocare l’autorizzazione qualora vengano meno tali condizioni e requisiti.»

Nell’allegato 9 è così inserita una nuova parte III:

«Parte III

Autorizzazione di un’organizzazione internazionale, di cui all’articolo 6, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.

Condizioni e requisiti:

1.

Le condizioni e i requisiti che un’organizzazione internazionale deve rispettare per essere autorizzata dal comitato amministrativo, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR sono:

a)

prova di una solida competenza professionale e di una sana situazione finanziaria ai fini dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale nonché delle capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione mediante la presentazione annuale di stati finanziari consolidati sottoposti a debita revisione da parte di revisori contabili indipendenti riconosciuti a livello internazionale;

b)

assenza di gravi o reiterate violazioni della normativa doganale o fiscale.

2.

A norma dell’autorizzazione, l’organizzazione internazionale si impegna a:

a)

fornire alle parti contraenti della convenzione TIR, per il tramite delle associazioni nazionali affiliate all’organizzazione internazionale, copie certificate conformi del contratto di garanzia globale e della prova della copertura della garanzia;

b)

informare gli organi competenti della convenzione TIR in merito alle norme e procedure stabilite per il rilascio dei carnet TIR da parte delle associazioni nazionali;

c)

fornire annualmente agli organi competenti della convenzione TIR dati sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento;

d)

informare in modo esaustivo gli organi competenti della convenzione TIR in merito al funzionamento del regime TIR, fornendo in particolare, ma non esclusivamente, informazioni fondate e tempestive sulle tendenze rilevate nel numero di operazioni TIR non terminate, sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento, che potrebbero dar adito a preoccupazioni sul corretto funzionamento del regime TIR o che potrebbero rendere difficile il mantenimento del sistema di garanzia internazionale;

e)

comunicare agli organi competenti della convenzione TIR dati statistici sul numero di carnet TIR distribuiti a ciascuna parte contraente, ripartiti per tipo;

f)

comunicare alla commissione esecutiva TIR informazioni dettagliate sui prezzi di distribuzione di ciascun tipo di carnet TIR applicati dall’organizzazione internazionale;

g)

adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di falsificazione dei carnet TIR;

h)

adottare le misure correttive adeguate qualora siano rilevati errori o lacune nel carnet TIR e darne comunicazione alla commissione esecutiva TIR;

j)

partecipare pienamente ai casi in cui la commissione esecutiva TIR è chiamata a facilitare la composizione di una controversia;

k)

assicurare che qualsiasi problema dovuto ad attività fraudolente o ad altre difficoltà inerenti all’applicazione della convenzione TIR sia immediatamente portato all’attenzione della commissione esecutiva TIR;

l)

gestire il sistema di controllo dei carnet TIR di cui all’allegato 10 della convenzione, insieme alle associazioni garanti nazionali affiliate all’organizzazione internazionale e alle autorità doganali, e informare le parti contraenti e gli organi competenti della convenzione in merito a eventuali problemi rilevati nel sistema;

m)

fornire agli organi competenti della convenzione TIR statistiche e dati sui risultati ottenuti dalle parti contraenti con riguardo al sistema di controllo di cui all’allegato 10;

n)

concludere, almeno due mesi prima della data provvisoria di entrata in vigore o di rinnovo dell’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione, un accordo scritto con il segretariato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, su mandato del comitato amministrativo e agendo per conto dello stesso, che comprenda l’accettazione da parte dell’organizzazione internazionale dei compiti indicati nel presente paragrafo.

3.

Quando è informata da un’associazione garante in merito a una richiesta di pagamento, l’organizzazione internazionale comunica entro tre (3) mesi a tale associazione la propria posizione in merito alla richiesta.

4.

Tutte le informazioni acquisite, direttamente o indirettamente, dall’organizzazione internazionale a norma della convenzione, che siano di natura riservata o ottenute a titolo riservato, sono coperte dal segreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell’autorità che le ha fornite. Tali informazioni possono, tuttavia, essere divulgate senza permesso alle autorità competenti delle parti contraenti della presente convenzione ove esista un’autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell’ambito di procedure giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

5.

Il comitato amministrativo ha il diritto di revocare l’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Qualora il comitato amministrativo decida di revocare l’autorizzazione, la decisione diverrà esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca.

6.

L’autorizzazione di un’organizzazione internazionale nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’organizzazione previsti dalla convenzione.»


(1)  Versione consolidata pubblicata nella decisione 2009/477/CE del Consiglio (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).