22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 356/109 |
DECISIONE N. 2/2012 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL’ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO
del 30 novembre 2012
che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
(2012/834/UE)
Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,
visto l’accordo sul trasporto aereo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, in appresso “l’accordo”, in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
DECIDE:
Articolo unico
L’allegato alla presente decisione sostituisce l’allegato all’accordo a decorrere dal 1o febbraio 2013.
Fatto a Ginevra, il 30 novembre 2012
Per il Comitato misto
Il capo della delegazione dell’Unione europea
Matthew BALDWIN
Il capo della delegazione svizzera
Peter MÜLLER
ALLEGATO
Ai fini dell’applicazione del presente accordo:
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In virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea; |
— |
In tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengono riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall’Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono applicati, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese; |
— |
I riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008; |
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Fatto salvo l’articolo 15 del presente accordo, il termine “vettore aereo comunitario”, utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio deve essere inteso come riferimento al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo. |
1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile
N. 1008/2008
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
N. 2000/79
Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)
N. 93/104
Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, modificata da:
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Direttiva 2000/34/CE |
N. 437/2003
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta
No 1358/2003
Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso
N. 785/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da:
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Regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione |
N. 95/93
Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato da:
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Regolamento (CE) n. 793/2004 |
N. 2009/12
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (che la Svizzera deve applicare dal 1 o luglio 2011)
N. 96/67
Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità
(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e 25)
N. 80/2009
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio
2. Regole di concorrenza
N. 3975/87
Regolamento del Consiglio,del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (articolo 6, paragrafo 3), modificato da ultimo da:
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Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (articoli da 1 a 13, da 15 a 45) |
N. 1/2003
Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)
(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l’applicazione del presente accordo. L’aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).
Il regolamento n. 17/62 è stato abrogato dal regolamento n. 1/2003 ad esclusione dell’articolo 8, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.
N. 773/2004
Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da:
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Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione |
N. 139/2004
Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(Articoli da 1 a 18, 19, paragrafi 1 e 2, e da 20 a 23)
Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:
(1) |
con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione; |
(2) |
la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo; |
(3) |
qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo. |
Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:
(1) |
la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 22, paragrafo 2; |
(2) |
il calcolo dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ha inizio, per la Confederazione svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza. |
N. 802/2004
Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (articoli da 1 a 24), modificato da:
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Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione |
N. 2006/111
Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese
N. 487/2009
Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei
3. Sicurezza aerea (safety)
N. 216/2008
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da:
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Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, |
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Regolamento (CE) n. 1108/2009 |
L’Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento.
La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell’articolo 24, paragrafo 5, dell’articolo 25, paragrafo 1, dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera i), dell’articolo 39, paragrafo 1, dell’articolo 40, paragrafo 3, dell’articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’articolo 54, paragrafo 1 e dell’articolo 61, paragrafo 3.
Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli “Stati membri” di cui all’articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferiti alla Svizzera.
Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di trasferire all’AESA il potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarla ad adempiere agli obblighi che le incombono in conformità di tali accordi.
Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:
a) |
L’articolo 12 è così modificato:
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b) |
All’articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente: “4. In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.” |
c) |
All’articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente: “La Svizzera applica all’Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato A del presente allegato, in conformità con l’appendice dell’allegato A.”; |
d) |
All’articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente: “La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.”; |
e) |
All’articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente: “12. La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:
dove:
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f) |
All’articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente: “Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.”; |
g) |
L’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):
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N. 1108/2009
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE
N. 805/2011
Regolamento della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 1178/2011
Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
— |
Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione |
N. 91/670
Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile
(Articoli 1-8)
N. 3922/91
Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), così modificato:
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Regolamento (CE) n. 1899/2006 |
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Regolamento (CE) n. 1900/2006 |
— |
Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, |
— |
Regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione |
N. 996/2010
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE
N. 2004/36
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (articoli da 1 a 9 e da 11 a 14), modificata da ultimo da:
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Direttiva 2008/49/CE della Commissione |
N. 351/2008
Regolamento della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari
N. 768/2006
Regolamento della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo
N. 2003/42
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (articoli da 1 a 12)
N. 1321/2007
Regolamento della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 1330/2007
Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 736/2006
Regolamento della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione
N. 1702/2003
Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:
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Regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, |
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Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, |
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Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, |
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Regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione, |
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Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, |
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Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, |
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Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 90/2012 della Commissione |
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:
L’articolo 2 è così modificato:
Ai paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14, la data “28 settembre 2003” è sostituita dalla “data di entrata in vigore della decisione del comitato Comunità/Svizzera per il trasporto aereo che integra il regolamento n. 216/2008 nell’allegato del regolamento”.
N. 2042/2003
Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:
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Regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, |
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Regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, |
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Regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, |
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Regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione, |
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Regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione, |
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Regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione, |
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Regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione |
N. 104/2004
Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea
N. 593/2007
Regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, modificato da ultimo da:
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Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, |
— |
Regolamento (UE) n. 494/2012 della Commissione |
N. 2111/2005
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE
N. 473/2006
Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 474/2006
Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:
— |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2012 della Commissione (2) |
N. 1332/2011
Regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo
N. 646/2012
Regolamento della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 748/2012
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
4. Sicurezza aerea (security)
N. 300/2008
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002
N. 272/2009
Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:
— |
Regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione, |
— |
Regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione, |
— |
Regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione |
N. 1254/2009
Regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative
N. 18/2010
Regolamento (UE) della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile
N. 72/2010
Regolamento (UE) della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile
N. 185/2010
Regolamento (UE) della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, modificato da:
— |
Regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione, |
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Regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, |
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Regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione, |
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2Regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione, |
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Regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione, |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 della Commissione, |
— |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione, |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione, |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione, |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2012 della Commissione, |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione |
N. 2010/774
Decisione (UE) della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, modificata da:
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Decisione 2010/2604/UE della Commissione, |
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Decisione 2010/3572/UE della Commissione, |
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Decisione 2010/9139/UE della Commissione, |
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Decisione di esecuzione 2011/5862/UE della Commissione, |
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Decisione di esecuzione 2011/8042/UE della Commissione, |
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Decisione di esecuzione 2011/9407/UE della Commissione, |
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Decisione di esecuzione 2012/1228/UE della Commissione, |
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Decisione di esecuzione 2012/5672/UE della Commissione, |
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Decisione di esecuzione 2012/5880/UE della Commissione. |
5. Gestione del traffico aereo
N. 549/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro), modificato da:
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Regolamento (CE) n. 1070/2009 |
La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.
L’articolo 10 è così modificato:
Al paragrafo 2, l’espressione “a livello comunitario” viene sostituita con l’espressione “a livello comunitario, includendo la Svizzera”.
Fermo restando l’adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli “Stati membri” contenuti nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.
N. 550/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da:
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Regolamento (CE) n. 1070/2009 |
La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 e 17.
Ai fini del presente accordo, il regolamento s’intende così modificato:
a) |
L’articolo 3 è così modificato: Al paragrafo 2, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e in Svizzera”; |
b) |
L’articolo 7 è così modificato: ai paragrafi 1 e 6, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e in Svizzera”; |
c) |
L’articolo 8 è così modificato: al paragrafo 1, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e in Svizzera”; |
d) |
L’articolo 10 è così modificato: al paragrafo 1, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e in Svizzera”; |
e) |
Il testo dell’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.” |
N. 551/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e all’uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da:
— |
Regolamento (CE) n. 1070/2009 |
La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell’articolo 3 bis, dell’articolo 6 e dell’articolo 10.
N. 552/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità»), modificato da:
— |
Regolamento (CE) n. 1070/2009 |
La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3.
Ai fini del presente accordo, il regolamento s’intende così modificato:
a) |
L’articolo 5 è così modificato: al paragrafo 2, dopo le parole “la Comunità” sono inserite le parole “o la Svizzera”; |
b) |
L’articolo 7 è così modificato: al paragrafo 4, dopo le parole “la Comunità” sono inserite le parole “o la Svizzera”; |
c) |
L’allegato III è così modificato: Alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole “la Comunità” sono inserite le parole “o la Svizzera”. |
N. 2150/2005
Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo
N. 1033/2006
Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da ultimo da:
— |
Regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione |
N. 1032/2006
Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da ultimo da:
— |
Regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione |
N. 1794/2006
Regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (che la Svizzera applica a decorrere dall’entrata in vigore della legislazione svizzera pertinente e comunque non oltre il 1o gennaio 2012), modificato da ultimo da:
— |
Regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione |
N. 2006/23
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo
N. 730/2006
Regolamento della Commissione, dell’11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista
N. 219/2007
Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da ultimo da:
— |
Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio |
N. 633/2007
Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato da:
— |
Regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione |
N. 1265/2007
Regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo
N. 482/2008
Regolamento della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005.
N. 29/2009
Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo
Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:
All’allegato I, parte A, è aggiunta la dicitura “Switzerland UIR”.
N. 262/2009
Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo
N. 73/2010
Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo
N. 255/2010
Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.
N. 691/2010
Regolamento della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, modificato da ultimo da:
— |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1216/2011 della Commissione |
Le misure correttive adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sono di applicazione obbligatoria in Svizzera previa adozione mediante decisione del Comitato misto
N. 2010/5134
Decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo
N. 2010/5110
Decisione della Commissione, del 12 agosto 2010, sulla designazione di un coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo nel contesto del cielo unico europeo
N. 176/2011
Regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo
N. 2011/121
Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell’Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014
N. 677/2011
Regolamento della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010
N. 2011/4130
Decisione della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo
N. 1034/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010
N. 1035/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010
N. 1206/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo
Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:
All’allegato I è aggiunta la dicitura “Switzerland UIR”.
N. 1207/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo
6. Ambiente e inquinamento acustico
N. 2002/30
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18).
(Si applicano le modifiche all’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati alla base dell’Unione europea).
N. 89/629
Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione
(Articoli 1-8)
N. 2006/93/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)
7. Protezione dei consumatori
N. 90/314
Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»
(Articoli 1-10)
N. 93/13
Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
(Articoli 1-11)
N. 2027/97
Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato da:
— |
Regolamento (CE) n. 889/2002 |
N. 261/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
(Articoli 1-18)
N. 1107/2006
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
8. Varie
N. 2003/96
Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
[Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2]
9. Allegati
A |
: |
Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea |
B |
: |
Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA |
(1) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.
(2) Questo regolamento si applica in Svizzera finché rimane in vigore nell’UE.
ALLEGATO A
PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:
CAPO I
BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 1
I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esentati da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. “I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.”
Articolo 2
Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.
Articolo 3
L’Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Articolo 4
L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non sono ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.
CAPO II
COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE
Articolo 5
Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono essere censurate.
Articolo 6
I presidenti delle istituzioni dell’Unione possano rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
CAPO III
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 7
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) |
dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea, |
b) |
dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea. |
Articolo 8
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri:
a) |
godono sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese, |
b) |
non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari. |
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
CAPO IV
RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 10
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.
CAPO V
FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 11
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:
a) |
godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito alle controversie tra l’Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Essi continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni; |
b) |
né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri; |
c) |
godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali; |
d) |
godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato; |
e) |
godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato. |
Articolo 12
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione sono soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.
Articolo 13
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione europea al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Articolo 14
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.
Articolo 15
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo paragrafo, e 13.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
CAPO VI
PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L’UNIONE EUROPEA
Articolo 16
Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell’Unione riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l’Unione i privilegi e le immunità diplomatici d’uso.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 17
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse dell’Unione.
Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.
Articolo 18
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiscono d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Articolo 19
Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.
Articolo 20
Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Articolo 21
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti è, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Articolo 22
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.
Appendice
MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA
1. Estensione dell’applicazione alla Svizzera
Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito: “il protocollo”) deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
2. Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)
I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia
Con riferimento all’articolo 12, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall’Unione europea e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.
I funzionari e gli agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 (2) del Consiglio e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.
(1) Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1749/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).
(2) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).
ALLEGATO B
CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA
Articolo 1
Comunicazione diretta
L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.
Articolo 2
Audit
1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, sul regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.
2. Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest’ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.
5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
Articolo 3
Controlli in loco
1. In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996,relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).
2. I controlli e le verifiche in loco sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica in loco.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.
Articolo 4
Informazione e consultazione
1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l’Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l’esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.
Articolo 5
Trattamento riservato
Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.
Articolo 6
Misure e sanzioni amministrative
Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (4).
Articolo 7
Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.
La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
(1) GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.