1.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/52


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO UE-COREA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

del 27 giugno 2012

relativa all’adozione delle modalità di funzionamento del forum della società civile di cui all’articolo 13.13 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

(2012/741/UE)

IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,

visto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 13.13,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13.13 dell’accordo prevede che i membri dei gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle parti si riuniscano in un forum della società civile.

(2)

La composizione del forum della società civile garantisce una rappresentanza equilibrata dei membri dei gruppi consultivi nazionali.

(3)

Le parti stabiliscono con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile il funzionamento del forum della società civile entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono stabilite le modalità di funzionamento del forum della società civile, che figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012

Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Corea

Kyungduck AN

Sanghoon KIM

Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile dell’Unione europea

Peter THOMPSON


ALLEGATO

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE

Articolo 1

Il forum della società civile è composto da 12 membri del gruppo consultivo nazionale dell’UE e da 12 membri dei gruppi consultivi nazionali della Corea, designati dagli stessi gruppi consultivi nazionali. I membri possono essere accompagnati da esperti in qualità di consulenti. I rappresentanti del forum della società civile di ciascuna parte comprendono almeno tre rappresentanti rispettivamente di organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e organizzazioni non governative operanti in campo ambientale.

Articolo 2

Il forum della società civile è copresieduto dall’UE e dalla Corea. I copresidenti sono nominati rispettivamente dal gruppo consultivo nazionale dell’UE e dai gruppi consultivi nazionali coreani tra i partecipanti al forum della società civile.

I copresidenti redigono l’ordine del giorno delle riunioni del forum della società civile sulla base delle richieste dei rispettivi gruppi consultivi nazionali. L’ordine del giorno comprende inoltre regolarmente i seguenti punti:

a)

informazioni delle parti sull’attuazione del capo «Commercio e sviluppo sostenibile» dell’accordo;

b)

rapporti sulle consultazioni intraprese a norma dell’articolo 13.14 e sui lavori svolti dal gruppo di esperti a norma dell’articolo 13.15.

Articolo 3

Il forum della società civile si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul, salvo se diversamente concordato dalle parti. Una riunione straordinaria può essere convocata su richiesta di uno dei gruppi consultivi nazionali.