23.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/37


DECISIONE N. 1/2012 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO

del 17 settembre 2012

che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione

(2012/655/UE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra (1) («accordo»), in particolare gli articoli da 74 a 81,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2006,

(2)

L’articolo 75 dell’accordo dispone che sia il Consiglio di associazione a stabilire il proprio regolamento interno.

(3)

È pertanto opportuno adottare il regolamento interno del Consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presidenza

Il Consiglio di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell’Unione europea, per conto dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica libanese. Il primo periodo ha inizio alla data del primo Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Sessioni

Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all’anno. Sessioni straordinarie del Consiglio di associazione possono aver luogo, se le parti concordano in tal senso, su richiesta di una delle parti.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni sessione del Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle sessioni del Consiglio dell’Unione europea; la data è concordata dalle parti.

Le sessioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione d’intesa con il presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della sessione nella quale sarà rappresentato.

Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari.

Prima di ogni sessione viene comunicata al presidente la composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti può partecipare alle sessioni del Consiglio di associazione in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Il Consiglio di associazione, previo accordo tra le parti, può invitare a partecipare alle sessioni persone esterne affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Consiglio di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e da un funzionario dell’ambasciata della Repubblica libanese a Bruxelles.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al Consiglio di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

I due segretari ne assicurano l’inoltro al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, la trasmissione agli altri membri del Consiglio di associazione. La corrispondenza così trasmessa è inviata al segretariato generale della Commissione europea, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e all’ambasciata della Repubblica libanese a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e trasmesse, se del caso, agli altri membri del Consiglio di associazione, agli indirizzi indicati nel secondo comma.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle sessioni

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all’articolo 6 almeno quindici giorni prima dell’inizio della sessione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell’ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell’inizio della sessione, fermo restando che tali punti sono iscritti nell’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Consiglio di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni sessione. L’iscrizione nell’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è acquisita con il consenso delle parti.

2.   Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9

Processo verbale

Il progetto di processo verbale di ogni sessione è redatto dai due segretari.

In generale, il verbale indica, per ciascun punto all’ordine del giorno:

a)

la documentazione presentata al Consiglio di associazione,

b)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione,

c)

le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di processo verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Esso è approvato entro i sei mesi successivi alla sessione in questione. Una volta approvato, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il processo verbale è conservato nell’archivio del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea; una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti.

Tra una sessione e l’altra il Consiglio di associazione può approvare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con il consenso di entrambe le parti.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione previste dall’articolo 76 dell’accordo recano rispettivamente il titolo di «decisione» e di «raccomandazione», seguito da un numero d’ordine, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6.

Il Consiglio di associazione può decidere la pubblicazione delle sue decisioni e delle sue raccomandazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica libanese.

Articolo 11

Regime linguistico

Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle lingue suddette.

Articolo 12

Spese

L’Unione europea e la Repubblica libanese sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle sessioni del Consiglio di associazione, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le sessioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell’Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l’arabo, che sono a carico della Repubblica libanese.

Le altre spese per l’organizzazione materiale delle sessioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di associazione

1.   Il Comitato di associazione è incaricato di assistere il Consiglio di associazione nell’espletamento dei suoi compiti. Il Comitato di associazione è composto, da un lato, da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti dell’Unione europea e, dall’altro, da rappresentanti del governo della Repubblica libanese.

2.   Il Comitato di associazione prepara le sessioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, dà esecuzione, se del caso, alle decisioni del Consiglio di associazione e in generale assicura la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell’accordo. Esso prende in esame qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che possa sorgere nell’applicazione pratica dell’accordo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione.

3.   Nei casi in cui l’accordo menziona l’obbligo o la possibilità di una consultazione, questa può aver luogo in sede di Comitato di associazione. La consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con il consenso delle due parti.

4.   Il regolamento interno del Comitato di associazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012

Per il Consiglio di associazione UE-Libano

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO

Articolo 1

Presidenza

Il Comitato di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della Commissione europea, per conto dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica libanese.

Il primo periodo ha inizio alla data del primo Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Sessioni

Il Comitato di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l’accordo di entrambe le parti.

Ogni sessione del Comitato di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

Le sessioni del Comitato di associazione sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni sessione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Articolo 4

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Comitato di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale della Commissione europea e da un funzionario del governo della Repubblica libanese.

Tutte le comunicazioni del presidente del Comitato di associazione o dirette al presidente del Comitato di associazione nell’ambito del presente regolamento interno sono inviate ai segretari del Comitato di associazione nonché ai segretari e al presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sessioni del Comitato di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle sessioni

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene trasmesso dai segretari del Comitato di associazione ai destinatari di cui all’articolo 4 almeno quindici giorni prima dell’inizio della sessione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell’ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell’inizio della sessione, fermo restando che tali punti sono iscritti nell’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Comitato di associazione può invitare degli esperti alle sessioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Il Comitato di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni sessione.

L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell’ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2.   II presidente, d’intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 7

Processo verbale

Di ogni sessione è redatto un processo verbale, basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del Comitato di associazione.

Una volta approvato dal Comitato di associazione, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4.

Articolo 8

Deliberazioni

Nei casi specifici in cui il Comitato di associazione, in forza dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra (1) («accordo»), è autorizzato dal Consiglio di associazione ad adottare decisioni e/o raccomandazioni, questi atti recano rispettivamente il titolo di «decisione» e di «raccomandazione», seguito da un numero d’ordine, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto.

Ogni volta che il Comitato di associazione prende una decisione, si applicano mutatis mutandis gli articoli 10 e 11 della decisione n. 1/2012 del Consiglio di associazione UE-Libano che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione.

Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di associazione sono inviate ai destinatari di cui all’articolo 4.

Articolo 9

Spese

Le parti prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del Comitato di associazione, nonché dei gruppi di lavoro o degli organi costituiti a norma dell’articolo 80 dell’accordo, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretariato durante le sessioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell’Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l’arabo, che sono a carico della Repubblica libanese.

Le altre spese per l’organizzazione materiale delle sessioni sono a carico della parte ospitante.


(1)  GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.