19.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/21 |
DECISIONE N. 1/2012 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-MONTENEGRO
del 21 giugno 2011
che modifica la decisione n. 1/2010 che adotta il regolamento interno del Consiglio di stabilizzazione e di associazione, in vista dell’istituzione di un comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro e di un comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni dell’Unione europea e le autorità locali e regionali del Montenegro
(2012/313/UE)
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,
visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (1), in particolare l’articolo 124,
considerando quanto segue:
(1) |
Il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali, le altre organizzazioni della società civile e le autorità regionali e locali dell’Unione europea e quelle del Montenegro possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all’integrazione europea. |
(2) |
È opportuno organizzare tale cooperazione mediante l’istituzione di due comitati consultivi misti, uno tra il Comitato economico e sociale europeo, da una parte, e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro, dall’altra, e l’altro tra il Comitato delle regioni dell’Unione europea, da una parte, e i rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali del Montenegro, dall’altra. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di stabilizzazione e di associazione, adottato con la decisione n. 1/2010 (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I seguenti articoli sono inseriti nella decisione n. 1/2010:
«Articolo 14
Comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro
1. È istituito un comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro, incaricato di assistere il Consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile dell’Unione europea e del Montenegro. Rientrano nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l’Unione europea e il Montenegro sollevati nell’ambito dell’attuazione dell’accordo. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:
a) |
preparare le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni dei dipendenti e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro ad operare nel contesto della futura adesione all’Unione europea; |
b) |
preparare le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni dei dipendenti e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro a partecipare ai lavori del Comitato economico e sociale europeo dopo l’adesione del Montenegro; |
c) |
scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, in particolare sull’andamento del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle organizzazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni dei dipendenti e delle altre organizzazioni della società civile del Montenegro a questo processo; |
d) |
favorire gli scambi di esperienze e un dialogo strutturato tra: a) le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni dei dipendenti e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro e b) le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni dei dipendenti e le altre organizzazioni della società civile degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi; |
e) |
discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle parti nell’ambito dell’attuazione dell’accordo e della strategia di preadesione. |
2. Il comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro è composto da sei rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e da sei rappresentanti delle parti sociali e delle altre organizzazioni della società civile del Montenegro. È prevista la possibilità di invitare osservatori.
3. Il comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro svolge le sue attività previa consultazione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.
4. Il comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.
5. I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro rifletta il più fedelmente possibile le diverse parti sociali e le altre organizzazioni della società civile nell’Unione europea e in Montenegro. Il governo del Montenegro procede alle nomine ufficiali dei membri montenegrini in base a proposte delle parti sociali e delle altre organizzazioni della società civile elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile.
6. Il comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante delle parti sociali e delle altre organizzazioni della società civile del Montenegro.
7. Il comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro adotta il proprio regolamento interno.
8. Il Comitato economico e sociale europeo e il governo del Montenegro sostengono le rispettive spese di partecipazione dei loro delegati alle riunioni del comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro e dei suoi gruppi di lavoro per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno.
9. Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto tra il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro. Le altre spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 15
Comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni e le autorità locali e regionali del Montenegro
1. È istituito un comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni e le autorità locali e regionali del Montenegro, incaricato di assistere il Consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell’Unione europea e del Montenegro. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:
a) |
preparare le autorità locali e regionali del Montenegro a operare nel contesto della futura adesione all’Unione europea; |
b) |
preparare le autorità locali e regionali del Montenegro a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l’adesione del Montenegro; |
c) |
scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, in particolare sull’andamento della politica regionale europea e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità locali e regionali del Montenegro a queste politiche; |
d) |
promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra: a) le autorità locali e regionali del Montenegro e b) le autorità locali e regionali degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali e regionali del Montenegro e quelle degli Stati membri possono costituire il modo più efficace di affrontare temi specifici di comune interesse; |
e) |
organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali e regionali del Montenegro e quelle degli Stati membri; |
f) |
favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e agli interventi strutturali fra: a) le autorità locali e regionali del Montenegro e b) le autorità locali e regionali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all’elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo locali e regionali e un uso ottimale dei fondi preadesione e dei fondi strutturali; |
g) |
assistere le autorità locali e regionali del Montenegro mediante scambi di informazioni riguardanti, in particolare, l’applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello locale e regionale; |
h) |
discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle parti nell’ambito dell’attuazione dell’accordo e della strategia di preadesione. |
2. Il comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni e le autorità locali e regionali del Montenegro è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da otto rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali del Montenegro, dall’altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.
3. Il comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni e le autorità locali e regionali del Montenegro svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità locali e regionali, di propria iniziativa.
4. Il comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni e le autorità locali e regionali del Montenegro può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.
5. I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni e le autorità locali e regionali del Montenegro rifletta il più fedelmente possibile i diversi livelli delle autorità locali e regionali nell’Unione europea e in Montenegro. Il governo del Montenegro procede alle nomine ufficiali dei membri montenegrini in base a proposte formulate da organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali del Montenegro, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra i rappresentanti titolari di mandati elettorali locali o regionali.
6. Il comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni e le autorità locali e regionali del Montenegro adotta il proprio regolamento interno.
7. Il comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni e le autorità locali e regionali del Montenegro è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un rappresentante delle autorità locali e regionali del Montenegro.
8. Il Comitato delle regioni e il governo del Montenegro sostengono le rispettive spese di partecipazione dei loro delegati e del personale di supporto alle riunioni del comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni e le autorità locali e regionali del Montenegro, in particolare per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.
9. Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni e le autorità locali e regionali del Montenegro. Le spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2011
Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente
M. ROĆEN
(1) GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.
(2) GU L 179 del 14.7.2010, pag. 11.