21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 235/2012

del 31 dicembre 2012

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), rettificato dalla GU L 347 del 15.12.2012, pag. 43.

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 784/2012 della Commissione, del 30 agosto 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 registrando una piattaforma d’asta destinata ad essere designata dalla Germania e ne rettifica l’articolo 59, paragrafo 7 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2012/498/UE della Commissione, del 17 agosto 2012, che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (3).

(4)

Il regolamento (UE) n. 601/2012, rettificato dalla GU L 347 del 15.12.2012, pag. 43, abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la decisione 2007/589/CE della Commissione (4), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o gennaio 2013.

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 21ala [regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0784: Regolamento (UE) n. 784/2012 della Commissione, del 30 agosto 2012 (GU L 234 del 31.8.2012, pag. 4).»;

2)

ai punti 21alb (decisione 2010/2/UE della Commissione) e 21alc (decisione 2011/278/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0498: Decisione 2012/498/UE della Commissione, del 17 agosto 2012 (GU L 241 del 7.9.2012, pag. 52).»;

3)

dopo il punto 21apf [regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«21apg.

32012 R 0601: Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30), rettificato dalla GU L 347 del 15.12.2012, pag. 43.»;

4)

il testo del punto 21am (decisione 2007/589/CE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 601/2012, rettificato dalla GU L 347 del 15.12.2012, pag. 43, del regolamento (UE) n. 784/2012 e della decisione 2012/498/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30.

(2)  GU L 234 del 31.8.2012, pag. 4.

(3)  GU L 241 del 7.9.2012, pag. 52.

(4)  GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.