21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 221/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al metodo di prova per verificare l’aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE (2).

(3)

Poiché la direttiva 2009/28/CE non riguarda il Liechtenstein, neppure la decisione 2010/335/UE si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IV dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 43 [Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32011 R 0228: Regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011 (GU L 62 del 9.3.2011, pag. 1).»;

2)

dopo il punto 43 [Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:

«44.

32010 D 0335: Decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE (GU L 151 del 17.6.2010, pag. 19).

La decisione non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 228/2011 e della decisione 2010/335/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 62 del 9.3.2011, pag. 1.

(2)  GU L 151 del 17.6.2010, pag. 19.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.