21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 219/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria (1).

(2)

Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la direttiva 2002/31/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto non prima del 1o gennaio 2013.

(3)

Le direttive 79/531/CEE (3) e 86/594/CEE del Consiglio (4), che sono integrate nell’accordo SEE, sono state abrogate nell’UE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo accordo.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 2 (direttiva 79/531/CEE del Consiglio) e 3 (direttiva 86/594/CEE del Consiglio) del capitolo IV è soppresso;

2)

il testo del punto 4h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) del capitolo IV è soppresso con effetto non prima del 1o gennaio 2013;

3)

dopo il punto 4l [regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione] del capitolo IV è inserito il seguente punto:

«4m.

32011 R 0626: Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).»;

4)

il testo della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell’appendice 1 e della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell’appendice 2 è soppresso con effetto non prima del 1o gennaio 2013.

Articolo 2

L’allegato IV dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 11h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) è soppresso con effetto non prima del 1o gennaio 2013;

2)

dopo il punto 11l [regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«11m.

32011 R 0626: Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1) (5).

3)

il testo della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell’appendice 5 e della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell’appendice 6 è soppresso con effetto non prima del 1o gennaio 2013.

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (6), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 217/2012 del 7 dicembre 2012 (7).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1.

(2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

(3)  GU L 145 del 13.6.1979, pag. 7.

(4)  GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.

(5)  Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»;

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(7)  Cfr. pag. 17.