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21.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 218/2012
del 7 dicembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (3), rettificato dalla GU L 249 del 27.9.2011, pag. 21 e dalla GU L 297 del 16.11.2011, pag. 72. |
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(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori (4). |
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(5) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 abroga la direttiva 97/17/CE della Commissione (5), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(6) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 abroga la direttiva 94/2/CE della Commissione (6), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(7) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 abroga la direttiva 95/12/CE della Commissione (7), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(8) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
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1) |
il testo dei punti 4a (direttiva 94/2/CE della Commissione), 4b (direttiva 95/12/CE della Commissione) e 4f (direttiva 97/17/CE della Commissione) del capitolo IV è soppresso. |
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2) |
dopo il punto 4h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) del capitolo IV sono aggiunti i seguenti punti:
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3) |
il testo della sezione 1 (direttiva 94/2/CE della Commissione), della sezione 2 (direttiva 95/12/CE della Commissione) e della sezione 5 (direttiva 97/17/CE della Commissione) dell’appendice 1 è soppresso; |
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4) |
il testo della sezione 1 (direttiva 94/2/CE della Commissione), della sezione 2 (direttiva 95/12/CE della Commissione) e della sezione 5 (direttiva 97/17/CE della Commissione) dell’appendice 2 è soppresso. |
Articolo 2
L’allegato IV dell’accordo è così modificato:
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1) |
il testo dei punti 11a (direttiva 94/2/CE della Commissione), 11b (direttiva 95/12/CE della Commissione) e 11f (direttiva 97/17/CE della Commissione) è soppresso; |
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2) |
dopo il punto 11h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
(8) Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)." (8) Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)." (8) Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)." (9) Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»;" |
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3) |
il testo della sezione 1 (direttiva 94/2/CE della Commissione), della sezione 2 (direttiva 95/12/CE della Commissione) e della sezione 5 (direttiva 97/17/CE della Commissione) dell’appendice 5 è soppresso; |
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4) |
il testo della sezione 1 (direttiva 94/2/CE della Commissione), della sezione 2 (direttiva 95/12/CE della Commissione) e della sezione 5 (direttiva 97/17/CE della Commissione) dell’appendice 6 è soppresso. |
Articolo 3
I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, rettificato dalla GU L 249 del 27.9.2011, pag. 21 e dalla GU L 297 del 16.11.2011, pag. 72, e (UE) n. 1062/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 217/2012 del 7 dicembre 2012 (10).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1.
(2) GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17.
(3) GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47.
(4) GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64.
(5) GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.
(6) GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.
(7) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(10) Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.