21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 209/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 45zza [regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0523: Regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012 (GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8)».

2)

Dopo il punto 45zzq [regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«45zzr.

32012 R 0523: Regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati (GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 523/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.