21.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 206/2012
del 7 dicembre 2012
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, relativo al diniego di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2012 della Commissione, del 2 febbraio 2012, concernente l’autorizzazione del Bacillus subtilis (CBS 117 162) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Krka d.d.) (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Pichia pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione Huvepharma AD) (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012, che modifica i regolamenti (CE) n. 2380/2001, (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1800/2004, (CE) n. 600/2005, (UE) n. 874/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 388/2011, (UE) n. 532/2011 e (UE) n. 900/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di alcuni additivi per mangimi e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (6). |
(7) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (7). |
(8) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2012 della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione del monensin sodico come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV Belgio) (8). |
(9) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell’alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina (9). |
(10) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell’acido benzoico (titolare dell’autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV) (10). |
(11) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativo all’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (11). |
(12) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all’autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120 604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (12). |
(13) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l’autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006 (13). |
(14) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione alimentare e recante modifica al regolamento (CE) n. 600/2005 (titolare dell’autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (14). |
(15) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein. |
(16) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
ai punti 1y [regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione], 1zy [regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione], 1zza [regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione] e 1zzd [regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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2) |
al punto 1zzj [regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
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3) |
al punto 1zzv [regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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4) |
al punto 1zzzc [regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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5) |
ai punti 2h [regolamento di esecuzione (UE) n. 874/2010 della Commissione], 2zc [regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011 della Commissione] e 2zp [regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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6) |
al punto 2zi [regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, rettificato dalla GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 36, modificato da:
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7) |
dopo il punto 2zw [regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
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8) |
al punto 31 m [regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 81/2012, (UE) n. 91/2012, (UE) n. 93/2012, (UE) n. 98/2012, (UE) n. 118/2012, (UE) n. 131/2012, (UE) n. 136/2012, (UE) n. 140/2012, del regolamento (UE) n. 225/2012, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 226/2012, (UE) n. 227/2012, (UE) n. 237/2012, (UE) n. 333/2012 e (UE) n. 334/2012, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (15).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 36.
(2) GU L 31 del 3.2.2012, pag. 3.
(3) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1.
(4) GU L 35 dell’8.2.2012, pag. 6.
(5) GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 36.
(6) GU L 43 del 16.2.2012, pag. 15.
(7) GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33.
(8) GU L 47 del 18.2.2012, pag. 18.
(9) GU L 77 del 16.3.2012, pag. 1.
(10) GU L 77 del 16.3.2012, pag. 6.
(11) GU L 77 del 16.3.2012, pag. 8.
(12) GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1.
(13) GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3.
(14) GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6.
(15) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.