21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 206/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, relativo al diniego di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2012 della Commissione, del 2 febbraio 2012, concernente l’autorizzazione del Bacillus subtilis (CBS 117 162) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Krka d.d.) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Pichia pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione Huvepharma AD) (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012, che modifica i regolamenti (CE) n. 2380/2001, (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1800/2004, (CE) n. 600/2005, (UE) n. 874/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 388/2011, (UE) n. 532/2011 e (UE) n. 900/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di alcuni additivi per mangimi e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2012 della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione del monensin sodico come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV Belgio) (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell’alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell’acido benzoico (titolare dell’autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV) (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativo all’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all’autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120 604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l’autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006 (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione alimentare e recante modifica al regolamento (CE) n. 600/2005 (titolare dell’autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (14).

(15)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(16)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

ai punti 1y [regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione], 1zy [regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione], 1zza [regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione] e 1zzd [regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0118: Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 36).»;

2)

al punto 1zzj [regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 R 0118: Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 36),

32012 R 0334: Regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6).»;

3)

al punto 1zzv [regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0333: Regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3).»;

4)

al punto 1zzzc [regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0226: Regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012 (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 6).»;

5)

ai punti 2h [regolamento di esecuzione (UE) n. 874/2010 della Commissione], 2zc [regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011 della Commissione] e 2zp [regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0118: Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 36).»;

6)

al punto 2zi [regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, rettificato dalla GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 36, modificato da:

32012 R 0118: Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 36).»;

7)

dopo il punto 2zw [regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«2zx.

32012 R 0081: Regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, relativo al diniego di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi (GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 36).

2zy.

32012 R 0091: Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2012 della Commissione, del 2 febbraio 2012, concernente l’autorizzazione del Bacillus subtilis (CBS 117 162) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Krka d.d.) (GU L 31 del 3.2.2012, pag. 3).

2zz.

32012 R 0093: Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie (GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1).

2zza.

32012 R 0098: Regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Pichia pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione Huvepharma AD) (GU L 35 dell’8.2.2012, pag. 6).

2zzb.

32012 R 0131: Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (GU L 43 del 16.2.2012, pag. 15).

2zzc.

32012 R 0136: Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33).

2zzd.

32012 R 0140: Regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2012 della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativo all’autorizzazione del monensin sodico come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV Belgio) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 18).

2zze.

32012 R 0227: Regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativo all’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 8).

2zzf.

32012 R 0237: Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all’autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120 604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1).

2zzg.

32012 R 0333: Regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l’autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3).

2zzh.

32012 R 0334: Regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione alimentare e recante modifica al regolamento (CE) n. 600/2005 (titolare dell’autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6).»;

8)

al punto 31 m [regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0225: Regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012 (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 81/2012, (UE) n. 91/2012, (UE) n. 93/2012, (UE) n. 98/2012, (UE) n. 118/2012, (UE) n. 131/2012, (UE) n. 136/2012, (UE) n. 140/2012, del regolamento (UE) n. 225/2012, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 226/2012, (UE) n. 227/2012, (UE) n. 237/2012, (UE) n. 333/2012 e (UE) n. 334/2012, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (15).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 36.

(2)  GU L 31 del 3.2.2012, pag. 3.

(3)  GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1.

(4)  GU L 35 dell’8.2.2012, pag. 6.

(5)  GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 36.

(6)  GU L 43 del 16.2.2012, pag. 15.

(7)  GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33.

(8)  GU L 47 del 18.2.2012, pag. 18.

(9)  GU L 77 del 16.3.2012, pag. 1.

(10)  GU L 77 del 16.3.2012, pag. 6.

(11)  GU L 77 del 16.3.2012, pag. 8.

(12)  GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1.

(13)  GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3.

(14)  GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6.

(15)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.