24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 197/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/81/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/82/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/83/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all’aria (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/85/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/679/UE della Commissione, dell’8 novembre 2010, che modifica la decisione 95/467/CE recante applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/683/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, che modifica la decisione 97/555/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/737/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/738/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/14/UE della Commissione, del 13 gennaio 2011, che modifica la decisione 97/556/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/19/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/232/UE della Commissione, dell’11 aprile 2011, che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce un sistema di classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/246/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 1999/93/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/284/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/201/UE della Commissione, del 26 marzo 2012, che modifica la decisione 98/213/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit di tramezzi interni (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/202/UE della Commissione, del 29 marzo 2012, che modifica la decisione 1999/94/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi (15).

(16)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXI dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al 10o trattino (decisione 95/467/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0679: Decisione 2010/679/UE della Commissione, dell’8 novembre 2010 (GU L 292, del 10.11.2010, pag. 55).»

2.

Al 18o trattino (decisione 97/555/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0683: Decisione 2010/683/UE della Commissione, del 9 novembre 2010 (GU L 293, dell’11.11.2010, pag. 60).»

3.

Al 19o trattino (decisione 97/556/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32011 D 0014: Decisione 2011/14/UE della Commissione, del 13 gennaio 2011 (GU L 10, del 14.1.2011, pag. 5).»

4.

Al 25o trattino (decisione 98/213/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0201: Decisione di esecuzione 2012/201/UE della Commissione, del 26 marzo 2012 (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 20).»

5.

Al 40o trattino (decisione 1999/93/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32011 D 0246: Decisione 2011/246/UE della Commissione, del 18 aprile 2011 (GU L 103, del 19.4.2011, pag. 114).»

6.

Al 41o trattino (decisione 1999/94/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0202: Decisione di esecuzione 2012/202/UE della Commissione, del 29 marzo 2012 (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 22).»

7.

Al 49o trattino (decisione 2000/367/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32011 D 0232: Decisione 2011/232/UE della Commissione, dell’11 aprile 2011 (GU L 97, del 12.4.2011, pag. 49).»

8.

Dopo il punto 2g (decisione 2006/600/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:

«2h.

32010 D 0081: Decisione 2010/81/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 9).

2i.

32010 D 0082: Decisione 2010/82/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 11).

2j.

32010 D 0083: Decisione 2010/83/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all’aria (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 13).

2k.

32010 D 0085: Decisione 2010/85/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 17).

2l.

32010 D 0737: Decisione 2010/737/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 39).

2m.

32010 D 0738: Decisione 2010/738/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 42).

2n.

32011 D 0019: Decisione 2011/19/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 49).

2o.

32011 D 0284: Decisione 2011/284/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (GU L 131 del 18.5.2011, pag. 22).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/81/UE, 2010/82/UE, 2010/83/UE, 2010/85/UE, 2010/679/UE, 2010/683/UE, 2010/737/UE, 2010/738/UE, 2011/14/UE, 2011/19/UE, 2011/232/UE, 2011/246/UE, 2011/284/UE, e le decisioni di esecuzione 2012/201/UE e 2012/202/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)   GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 9.

(2)   GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 11.

(3)   GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 13.

(4)   GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 17.

(5)   GU L 292 del 10.11.2010, pag. 55.

(6)   GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 60.

(7)   GU L 317 del 3.12.2010, pag. 39.

(8)   GU L 317 del 3.12.2010, pag. 42.

(9)   GU L 10 del 14.1.2011, pag. 5.

(10)   GU L 11 del 15.1.2011, pag. 49.

(11)   GU L 97 del 12.4.2011, pag. 49.

(12)   GU L 103 del 19.4.2011, pag. 114.

(13)   GU L 131 del 18.5.2011, pag. 22.

(14)   GU L 109 del 21.4.2012, pag. 20.

(15)   GU L 109 del 21.4.2012, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.