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24.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/45 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 197/2012
del 26 ottobre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/81/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/82/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/83/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all’aria (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/85/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/679/UE della Commissione, dell’8 novembre 2010, che modifica la decisione 95/467/CE recante applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/683/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, che modifica la decisione 97/555/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/737/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/738/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre (8). |
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(9) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/14/UE della Commissione, del 13 gennaio 2011, che modifica la decisione 97/556/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) (9). |
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(10) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/19/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali (10). |
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(11) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/232/UE della Commissione, dell’11 aprile 2011, che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce un sistema di classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (11). |
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(12) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/246/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 1999/93/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (12). |
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(13) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/284/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (13). |
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(14) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/201/UE della Commissione, del 26 marzo 2012, che modifica la decisione 98/213/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit di tramezzi interni (14). |
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(15) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/202/UE della Commissione, del 29 marzo 2012, che modifica la decisione 1999/94/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi (15). |
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(16) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XXI dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
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1. |
Al 10o trattino (decisione 95/467/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue: «, modificata da:
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2. |
Al 18o trattino (decisione 97/555/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue: «, modificata da:
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3. |
Al 19o trattino (decisione 97/556/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue: «, modificata da:
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4. |
Al 25o trattino (decisione 98/213/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue: «, modificata da:
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5. |
Al 40o trattino (decisione 1999/93/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue: «, modificata da:
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6. |
Al 41o trattino (decisione 1999/94/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue: «, modificata da:
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7. |
Al 49o trattino (decisione 2000/367/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue: «, modificata da:
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8. |
Dopo il punto 2g (decisione 2006/600/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:
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Articolo 2
I testi delle decisioni 2010/81/UE, 2010/82/UE, 2010/83/UE, 2010/85/UE, 2010/679/UE, 2010/683/UE, 2010/737/UE, 2010/738/UE, 2011/14/UE, 2011/19/UE, 2011/232/UE, 2011/246/UE, 2011/284/UE, e le decisioni di esecuzione 2012/201/UE e 2012/202/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 9.
(2) GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 11.
(3) GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 13.
(4) GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 17.
(5) GU L 292 del 10.11.2010, pag. 55.
(6) GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 60.
(7) GU L 317 del 3.12.2010, pag. 39.
(8) GU L 317 del 3.12.2010, pag. 42.
(9) GU L 10 del 14.1.2011, pag. 5.
(10) GU L 11 del 15.1.2011, pag. 49.
(11) GU L 97 del 12.4.2011, pag. 49.
(12) GU L 103 del 19.4.2011, pag. 114.
(13) GU L 131 del 18.5.2011, pag. 22.
(14) GU L 109 del 21.4.2012, pag. 20.
(15) GU L 109 del 21.4.2012, pag. 22.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.